CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2024
Cassazione n. 12687/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto ex art. 625 bis cod.proc.pen. da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 5/11/2021 dalla Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con dichiarazione resa all'Ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] di Secondigliano il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il detenuto [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente chiesto la rideterminazione della pena a lui inflitta con sentenza definitiva, resa il 5/11/202:1 dalla sesta sezione penale di questa Corte di cassazione, ritenendola eccessiva. 2.11 ricorso è inammissibile perché è stato proposto personalmente dal condannato e risulta talmente aspecifico da non consentire di individuare le ragioni poste a suo sostegno ; la decisione di inammissibilità può essere assunta de plano ex art. 625 bis comma 4 cod. proc.pen. E' stato infatti precisato che il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. (Sez. 5 - , Sentenza n. 18315 del 25/03/2019 Cc. (dep. 02/05/2019 ) Rv. 276039 - 01) Alla stregua di tali considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 5 marzo 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iela Borsellino E is etta Rosi [OSCURATO:PERSONA] IL 2 i MAR, 2024 !L FUNZIONA