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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47611/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto aggravato di generi alimentari asportati da un supermercato.

Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.

In particolare, si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale fatto mero riferimento per relationem alla sentenza di primo grado, tanto in merito alla ricostruzione del fatto da parte dell'imputato quanto in ordine all'accertamento della contestata aggravante dell'esposizione a pubblica fede, senza peraltro considerare che essa, a detta del ricorrente, sarebbe da escludersi in caso di sistemi di videosorveglianza.

2. Il ricorso è inammissibile in ragione, oltre che della manifesta infondatezza di un profilo di censura, del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla decisione.

2.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

2.2. Orbene, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la sentenza impugnata è lungi dall'aver operato un mero rinvio per relationem alla sentenza di primo grado in quanto la Corte territoriale, confutando in maniera specifica le deduzioni difensive, ha ricostruito la condotta dell'imputato, riconosciuto dall'addetto al servizio di vigilanza, rinvenuto nel parcheggio del supermercato «Carrefour di Chivasso» con a bordo della vettura la refurtiva.

La responsabilità è stata altresì argomentata dall'individuazione, effettuata dal relativo gestore, dei beni di cui all'imputazione sottratti dal diverso supermercato «Famila di Brandizzo» oltre che dalla compatibilità spazio-temporale tra furto commesso a Brandizzo e rinvenimento della refurtiva nella disponibilità dell'imputato a Chivasso.

Parimenti dicasi per quanto concerne la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede dei generi alimentari oggetto di impossessamento, essendovi in sentenza un esplicito riferimento all'inidoneità del sistema di videosorveglianza a garantire un efficace presidio volto all'interruzione del dell'azione criminosa ai fini dell'esclusione dell'aggravante.

2.3. In titli termini, peraltro, la sentenza impugnata mostra la corretta applicazione del principio sancito dalla Suprema Corte, che rende lo specifico profilo di censura anche manifestamente infondato, per il quale in tema di furto, - la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (ex plurimis, limitando il riferimento a una tra le più recenti, Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto aggravato di generi alimentari asportati da un supermercato. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo. In particolare, si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale fatto mero riferimento per relationem alla sentenza di primo grado, tanto in merito alla ricostruzione del fatto da parte dell'imputato quanto in ordine all'accertamento della contestata aggravante dell'esposizione a pubblica fede, senza peraltro considerare che essa, a detta del ricorrente, sarebbe da escludersi in caso di sistemi di videosorveglianza. 2. Il ricorso è inammissibile in ragione, oltre che della manifesta infondatezza di un profilo di censura, del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla decisione. 2.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2.2. Orbene, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la sentenza impugnata è lungi dall'aver operato un mero rinvio per relationem alla sentenza di primo grado in quanto la Corte territoriale, confutando in maniera specifica le deduzioni difensive, ha ricostruito la condotta dell'imputato, riconosciuto dall'addetto al servizio di vigilanza, rinvenuto nel parcheggio del supermercato «Carrefour di Chivasso» con a bordo della vettura la refurtiva. La responsabilità è stata altresì argomentata dall'individuazione, effettuata dal relativo gestore, dei beni di cui all'imputazione sottratti dal diverso supermercato «Famila di Brandizzo» oltre che dalla compatibilità spazio-temporale tra furto commesso a Brandizzo e rinvenimento della refurtiva nella disponibilità dell'imputato a Chivasso. Parimenti dicasi per quanto concerne la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede dei generi alimentari oggetto di impossessamento, essendovi in sentenza un esplicito riferimento all'inidoneità del sistema di videosorveglianza a garantire un efficace presidio volto all'interruzione del dell'azione criminosa ai fini dell'esclusione dell'aggravante. 2.3. In titli termini, peraltro, la sentenza impugnata mostra la corretta applicazione del principio sancito dalla Suprema Corte, che rende lo specifico profilo di censura anche manifestamente infondato, per il quale in tema di furto, - la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (ex plurimis, limitando il riferimento a una tra le più recenti, Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c
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