CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27009/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; considerato che le censure relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con particolare riguardo all'insussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, formulati alle pagine sei e sette della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato atto del mancato adempimento dell'onere di allegazione che, in ossequio all'insegnamento di questa Corte (Rv. 255916), incombe sull'imputato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara P.Q.M