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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 6 agosto 2026

Cassazione n. 24514/2026

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iuseppinaSchettino, che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta edifende in virtù di procura speciale allegata al ricorso.RICORRENTEcontroMINISTERO della GIUSTIZIA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso icui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.Numero registro generale 18113/2025Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 24514/2026Data pubblicazione 06/08/2026CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 914 del 6.2.2025 del Consiglio di Stato,udita la relazione nella camera di consiglio del 24 marzo 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratoregenerale dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria diinammissibilità del ricorso;RILEVATO CHE1.

Il ricorrente ebbe a partecipare al concorso notarile indetto con D.D. del20.12.2002 e non fu ammesso agli orali, sebbene avesse riportato un punteggiosuperiore alla sufficienza.In virtù della disciplina antecedente al d.lgs. n. 166/2006, di riforma delconcorso notarile, le commissioni esaminatrici si limitavano a motivareunicamente i giudizi di insufficienza e non anche la mancata attribuzione delpunteggio aggiuntivo necessario ai fini dell’ammissione agli orali del candidatoche aveva conseguito la sufficienza minima in ciascuna delle tre prove.2.

Con istanza in autotutela al Ministero della Giustizia depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]l’odierno ricorrente chiedeva “di riconvocare la originaria Commissione oinvestire una nuova Commissione ad hoc (…) per sottoporre alla stessa (…)l’esame della presente istanza ed il conseguente riesame degli elaborati”.3.

Con provvedimento del 13.6.2017 il Ministero della Giustizia rigettava,recte archiviava l’istanza.Il Ministero evidenziava che le pronunce amministrative - la sentenza delT.A.R. del Lazio n. 438/2007 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 3754/2013Numero registro generale 18113/2025Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 24514/2026Data pubblicazione 06/08/2026- con le quali erano stati vagliati i ricorsi, erano favorevoli all’Amministrazione,sicché, pena la violazione di legge, non sarebbe stato possibile disattenderle.Altresì, che non era possibile estendere al ricorrente gli effetti a luiasseritamente favorevoli atti a scaturire dal giudicato riguardante altrocandidato - la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 11237/2015, con la quale iltribunale amministrativo aveva accolto il ricorso esperito da altra partecipanteal concorso notarile bandito il 20.12.2002 - siccome, il giudicato, formatosi inesito ad una vicenda processuale alla quale l’odierno istante era rimasto deltutto estraneo.4.

Con ricorso al T.A.R. del Lazio quest’ultimo impugnava il provvedimentodel 13.6.2017 del Ministero della Giustizia.Si costituiva il Ministero della Giustizia.5.

Con sentenza n. 8262/2023 il T.A.R. del Lazio concludeva nel senso che “ilrifiuto opposto dall’amministrazione al riesame delle prove concorsuali [doveva]considerarsi illegittimo”.Quindi accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento gravato, sì chel’Amministrazione dovesse “provvedere espressamente sull’istanza dell’8 giugno2017 (…), procedendo ad una nuova valutazione delle prove scritte, ovveroindicando le ragioni ostative all’esercizio dell’autotutela” (cfr. ricorso, pag. 13).6.

Il Ministero della Giustizia proponeva appello articolato in quattro motivi.Controparte resisteva.7.

Con sentenza n. 914 del 6.2.2025 il Consiglio di Stato accoglieva ilgravame e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettava il ricorsoesperito avverso il provvedimento del 13.6.2017.Numero registro generale 18113/2025Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 24514/2026Data pubblicazione 06/08/2026Evidenziava il Consiglio di Stato che era privo di fondamento il primo motivod’appello (con cui il Ministero, “in totale accordo con il dott. [OSCURATO:PERSONA], [aveva]censurato il capo della sentenza del T.A.R. laddove non [aveva riconosciuto] cheunico organo tecnico deputato a decidere sulle istanze di riesame riguardanti leprove concorsuali è la commissione esaminatrice”: cfr. ricorso, pag. 13).Evidenziava che la censura si basava su di un’erronea percezione dellamotivazione della gravata statuizione.Evidenziava invero che dalla lettura combinata dei punti n. 8) e n. 6.1) dellamotivazione del primo dictum si evinceva che il T.A.R., viceversa, aveva“correttamente riservato all’Amministrazione la decisione in ordine al (…) se farluogo al riesame nei sensi richiesti dall’(…) istante (…) mentre [aveva]altrettanto chiaramente riservato alla Commissione la eventuale nuovavalutazione delle prove d’esame del ricorrente, ove appunto dispostadall’Amministrazione” (così sentenza impugnata, pag. 6).Evidenziava poi che neppure erano pertinenti le deduzioni al riguardodell’appellato, con le quali il ricorrente aveva chiesto che della cognizione dellasua istanza fosse investita direttamente la commissione esaminatrice, deduzioniinidonee, in assenza di appello incidentale sul punto, a consentire larivalutazione del contenuto dispositivo della sentenza di primo grado.Evidenziava invece, il Consiglio di Stato, che erano fondati e da accogliere ilsecondo motivo ed il terzo motivo d’appello.Evidenziava in particolare – e contrariamente all’assunto del T.A.R. – chel’Amministrazione non aveva ancorato il diniego di intervento in autotutela del13.6.2017 al solo dato “formale” dell’esistenza di un giudicato sfavorevoleNumero registro generale 18113/2025Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 24514/2026Data pubblicazione 06/08/2026all’istante, ma, seppur sinteticamente, anche a “valutazioni di opportunità econvenienza tipicamente rientranti nella discrezionalità che connota le sceltedella p.a. in ordine all’an dell’esercizio del potere di autotutela, con i conseguentilimiti al sindacato giurisdizionale” (così sentenza impugnata, pag. 7).Evidenziava del resto che era da reputar pacifico il principio per cui lavalutazione circa l’attivazione del potere di autotutela ex art. 21 nonies dellalegge n. 241/1990 si connota per l’ampia discrezionalità, al punto che la P.A.neppure è tenuta ad esprimersi in ordine alle istanze di intervento in autotutelapresentante dagli interessati.Evidenziava infine, il Consiglio di Stato, che era fondato e da accogliere ilquarto motivo d’appello.Evidenziava in particolare che pur a fronte di due giudicati opposti - l’unoriguardante il ricorrente, l’altro riguardante l’altra partecipante al medesimoconcorso notarile bandito il 20.12.2002 - concernenti fattispecie in tesiidentiche, permaneva impregiudicata la discrezionalità dell’Amministrazione inordine all’esercizio del potere di intervento in autotutela.8.

Avverso tale sentenza - non notificata – il soccombente ha propostoricorso, notificato in data 5.9.2025; ne ha chiesto in base a tre motivi lacassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.9. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.datata 30.10.2025 di definizione del giudizio in dipendenza della ritenutainammissibilità del ricorso.Numero registro generale 18113/2025Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 24514/2026Data pubblicazione 06/08/202610.

Con istanza datata 4.12.2025 è stato chiesto che la causa venga decisa.11.

Il P.M. ha formulato per iscritto, in data 25.2.2026, le proprie conclusioni;ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.12.

Il ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE13.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione dei limiti esternidella giurisdizione – Eccesso di potere giurisdizionale (articoli 362 c.p.c., 111,comma 8, e 97 della Costituzione)”.Deduce che diversamente da quanto assunto dal Consiglio di Stato la letturadell’avverso gravame dimostra che la difesa erariale aveva percepitocorrettamente la motivazione del primo dictum.Deduce segnatamente che il significato letterale e logico del primo motivodell’avverso appello – significato sul quale aveva fatto affidamento, sì daescludere la necessità della proposizione di appello incidentale – è nel senso che“nessun tipo di decisione (né sull’ an né sul quomodo) che scaturisca da unaistanza di ricorrezione di elaborati concorsuali possa essere valutata da unorgano diverso dalla Commissione esaminatrice” (così ricorso, pag. 23).Deduce quindi che il Consiglio di Stato, “violando i limiti strutturali dellafunzione giurisdizionale”, si è sostituito all’Amministrazione appellante mercè lariformulazione dell’atto di gravame “in maniera peraltro non conforme al suosignificato testuale” (così ricorso, pag. 24).14.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “violazione dei limiti esternidella giurisdizione – Eccesso di potere giurisdizionale (articoli 362 c.p.c., 111,comma 8, e 97 della Costituzione)”.Numero registro generale 18113/2025Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 24514/2026Data pubblicazione 06/08/2026Deduce che il Consiglio di Stato, allorché ha assunto alla stregua delladiscrezionalità che segna il potere di intervento in autotutela, che l’“archiviazione” dell’istanza era del tutto assimilabile ad una “mancata risposta”,“si è ingerito in modo surrettizio nella sfera di merito dell’Amministrazione,perché non si è limitato ad interpretare e/o sindacare la legittimità delprovvedimento amministrativo, ma lo ha rimpiazzato con una opzione (lamancata risposta) che è l’esatto contrario della scelta discrezionale operatadall’Amministrazione” (così ricorso, pagg. 25 - 26).15.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “violazione dei limiti esternidella giurisdizione – Eccesso di potere giurisdizionale (articoli 362 c.p.c., 111,comma 8, e 97 della Costituzione)”.Deduce che il Consiglio di Stato ha colmato ab externo la carente motivazionedel provvedimento in data 13.6.2017 “attraverso valutazioni di merito riservateesclusivamente alla sfera delle attribuzioni dell’Amministrazione” (così ricorso,pag. 27).Deduce segnatamente che sono oggettivamente estranee al provvedimentodi archiviazione in data 13.6.2017 le valutazioni circa l’inopportunità di unanuova correzione dei suoi elaborati “per il rischio di una presunta disparità ditrattamento con i candidati non ricorrenti” (così ricorso, pag. 27).Deduce quindi che è evidente l’eccesso di giurisdizione, siccome competeall’Amministrazione e non già all’Autorità giurisdizionale indicare le ragioni diopportunità che valgono ad escludere l’autotutela.16.

I motivi di ricorso sono all’evidenza connessi; se ne giustifica pertanto ladisamina contestuale; in ogni caso, i motivi sono inammissibili e le ragioni cheNumero registro generale 18113/2025Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 24514/2026Data pubblicazione 06/08/2026militano in tal senso, tendono a riproporsi, il che viepiù suggerisce l’esamesimultaneo.17.

È stata formulata, si è premesso, proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.di definizione del giudizio in ragione della ritenuta inammissibilità del ricorso.In particolare, con la formulata “proposta di definizione anticipata” si è –peraltro – ritenuto quanto segue.Ovvero, “quanto al primo motivo che in realtà risulta denunciato un meroerror in iudicando, senza che possa in alcun modo configurarsi il vizio di eccessodi potere” e che “la soluzione alla quale è pervenuto il Consiglio di Stato è ilfrutto di una valutazione delle regole di funzionamento delle procedureconcorsuali notarili”.Ovvero, “quanto al secondo e terzo motivo di ricorso che (…), all’esito delgiudizio di appello, è stata rigettata la richiesta di annullamento avanzata dalprivato, con la conferma della legittimità del provvedimento impugnato”, e che“non è ipotizzabile in tale tipo di pronuncia uno sconfinamento nella sfera delmerito e quindi della discrezionalità e opportunità dell’azione amministrativa”.Ovvero che il Consiglio di Stato ha ribadito che, a fronte dell’istanza diautotutela, la P.A. conserva “amplissima discrezionalità” e che, “in ragione delrigetto dell’impugnativa del [OSCURATO:PERSONA], resta in radice esclusa la configurabilitàdell’eccesso di potere per straripamento”.18.

Ebbene, si reputa di condividere e recepire integralmente la proposta didefinizione del giudizio ex art. 380 bis cod. proc. civ.Difatti, queste Sezioni Unite spiegano da tempo che, poiché la pronuncia dirigetto del giudice amministrativo si esaurisce nella conferma del provvedimentoNumero registro generale 18113/2025Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 24514/2026Data pubblicazione 06/08/2026impugnato e non si sostituisce all’atto amministrativo - conservando l’autoritàche lo ha emesso tutti i poteri che avrebbe avuto se l’atto non fosse statoimpugnato eccetto la possibilità di ravvisarvi i vizi di legittimità ritenutiinsussistenti dal giudice - non è ipotizzabile in tale tipo di pronuncia unosconfinamento nella sfera del merito e quindi della discrezionalità e opportunitàdell’azione amministrativa (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 17.12.2018, n. 32619 (Rv.652233-02); Cass. sez. un. 13.3.2019, n. 7207 (Rv. 653125 – 01); Cass. sez.un. 9.11.2001, n. 13927 (Rv. 550155-01)).19.

In ogni caso, le ragioni addotte dal ricorrente in memoria ([OSCURATO:PERSONA] in memoria previamente prospettato – cfr. pag. 1 - che “l’argomento secondocui non potrebbe configurarsi invasione della sfera amministrativa poiché ilprovvedimento impugnato è stato, in definitiva, confermato, non apparegiuridicamente sostenibile”, siccome una simile impostazione “riduce laquestione del rispetto del riparto costituzionale delle funzioni ad una meraverifica dell’esito dispositivo della pronuncia”), alla stregua dei rilievimotivazionali che seguono, non inducono in alcun modo a disattendere gliineccepibili argomenti di cui, appunto, alla “proposta”.20.

Si formulano dunque i seguenti aggiuntivi passaggi motivazionali chedepongono ulteriormente per l’inammissibilità del ricorso.21.

Più esattamente, il percorso argomentativo che segna lo sviluppo dellamotivazione dell’impugnata statuizione ([OSCURATO:PERSONA] ha prospettato inmemoria l’imprescindibilità, ai fini del riscontro del “rispetto dei confini trafunzione amministrativa e funzione giurisdizionale”, del “riferimento al percorsoargomentativo attraverso il quale [la] decisione viene raggiunta”: cfr. memoria,Numero registro generale 18113/2025Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 24514/2026Data pubblicazione 06/08/2026pag. 2), evidenzia, in maniera univoca, che il Consiglio di Stato, contrariamentea quanto assume il ricorrente (“la sentenza impugnata (…) procede ad unasostanziale riformulazione del percorso motivazionale dell’amministrazione (…)elaborata direttamente dal giudice ed antitetica a quella ricavabile dall’agireamministrativo”: così memoria del ricorrente pag. 2; “risulta decisivodistinguere tra attività interpretativa dell’atto amministrativo e integrazionecreativa della sua motivazione”: così memoria del ricorrente pag. 3; non si è “difronte a un errore di diritto, ma a una appropriazione funzionale delladiscrezionalità amministrativa, che travalica i limiti del sindacato consentito”:così memoria del ricorrente, pag. 4), si è limitato con la gravata pronuncia a darconto, a palesare – segnatamente in sede di accoglimento del secondo e delterzo motivo d’appello – le ragioni di legittimità e convenienza che seppursinteticamente già concorrevano a costituire il tessuto motivazionale delprovvedimento in data 13.6.2017 di archiviazione dell’istanza di intervento inautotutela.In particolare, con il provvedimento del 13.7.2013 il Ministero aveva giàesplicitato la ragione di legittimità – ovvero la violazione di legge che ne sarebbederivata - correlata all’eventuale inottemperanza al “giudicato amministrativoformatosi sulla posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA]”.E a tale ragione, ben vero, vanno raccordati i rilievi motivazionali formulatidal Consiglio di Stato in sede di delibazione del secondo e del terzo motivod’appello, alla cui stregua l’appellato aveva ingiustificatamente assunto “diessere titolare di una posizione differenziata rispetto a quella degli altrisoggetti” ed alla cui stregua il riesame della posizione del candidato avrebbeNumero registro generale 18113/2025Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 24514/2026Data pubblicazione 06/08/2026determinato “una disparità di trattamento rispetto alle posizioni di altri candidatidel pari risultati idonei ma non ammessi, i quali (…) [avrebbero potuto] ritenersilegittimati a sollecitare a loro volta l’esercizio del potere di autotutela” (cosìsentenza impugnata, pag. 8).22.

In questi termini non residua alcun margine per dar seguito, innanzitutto,alla denuncia veicolata dal terzo mezzo, con cui in guisa più diretta si prospettal’(asserita) indebita sostituzione del Giudice amministrativo di seconde cureall’Amministrazione (“l’atto amministrativo non viene confermato in quantolegittimo nella sua configurazione originaria, ma viene legittimato sulla base diuna motivazione diversa, costruita in sede giurisdizionale”: così memoria delricorrente, pag. 2).Propriamente – e pur al di là del rilievo per cui il Consiglio di Stato ha respintoil ricorso esperito avverso il provvedimento del 13.7.2013 - si esula nella speciedall’àmbito patologico delineato, in epoca più recente, dall’ordinanza di questeSezioni Unite n. 18559 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (Rv. 671742-01), secondo cui l’eccesso dipotere giurisdizionale, in forma di sconfinamento nella sfera del merito, ai sensidell’art. 111, 8° co., Cost., è configurabile soltanto quando la decisione finale,pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprime la volontà dell’organogiudicante di sostituirsi a quella dell’Amministrazione, procedendo il giudice adun sindacato di merito con una pronunzia avente il contenuto sostanziale el’esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulterioriprovvedimenti dell’autorità amministrativa (cfr. analogamente Cass. sez. un.(ord.) 24.5.2019, n. 14264 (Rv. 654032-01).

Cfr. altresì Cass. sez. un. (ord.)21.3.2025, n. 7530 (Rv. 674013 – 01), secondo cui l’eccesso di potereNumero registro generale 18113/2025Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 24514/2026Data pubblicazione 06/08/2026giurisdizionale, in forma di sconfinamento nella sfera del merito, sindacabile aisensi dell’art. 111, 8° co., Cost., si configura quando l’indagine svolta dal giudiceamministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità, non si limita adannullare il provvedimento impugnato, rimettendo all’Amministrazione ognivalutazione in ordine al prosieguo della procedura, ma si spinge sino aprefigurare il possibile esito di tale valutazione, individuando un’unica correttamodalità di esercizio della discrezionalità amministrativa, senza salvezza degliulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa).23.

Analogamente, non vi è margine alcuno per dar seguito alle ulterioridenunce del ricorrente, veicolate dal primo e dal secondo mezzo.Il primo mezzo concerne un presunto “error” che inficerebbe l’interpretazionedell’atto d’appello del Ministero (“il giudice di appello ha (…) travisato il chiarocontenuto della difesa processuale dell’Avvocatura”: così memoria delricorrente, pag. 2).Il secondo mezzo concerne un presunto “error” che inficerebbe l’affermazionedel Consiglio di Stato alla cui stregua, giacché non incombe sull’“Amministrazione (…) l’onere di motivare il proprio eventuale diniego espressodi intervenire in autotutela” (così sentenza impugnata, pag. 9), all’“archiviazione” dell’istanza di intervento in autotutela è assimilabile la “mancatarisposta” in ordine alla medesima istanza.Si prospettano, dunque, presunti errori “in iudicando” o “in procedendo”.In questi termini soccorre l’insegnamento di questa Corte secondo cui ilsindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sedegiurisdizionale è circoscritto ai limiti esterni della giurisdizione del giudiceNumero registro generale 18113/2025Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 24514/2026Data pubblicazione 06/08/2026amministrativo ovvero all’esistenza dei vizi che attengono all’essenza dellafunzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui ineriscono, invece,gli errori “in iudicando” o “in procedendo” (cfr. Cass. sez. un. 19.7.2006, n.1646); Cass. sez. un. (ord.) 18.11.2008, n. 27335; Cass 18559/2024; Cass. N.112/2026)24.

In dipendenza dell’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] vacondannato a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presentegiudizio di legittimità.La liquidazione segue come da dispositivo.25.

Ai sensi dell’art. 380 bis, 3° co., cod. proc. civ., se la parte ha chiesto ladecisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e laCorte definisce il giudizio in conformità alla proposta, si applicano il 3° co. e il4° co. dell’art. 96 cod. proc. civ.Il ricorrente deve, quindi, essere condannato al pagamento, a favore dicontroparte, ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ., di una sommaequitativamente determinata in misura pari alla metà dell’importo – euro2.200,00 - degli onorari di giudizio nonché, ai sensi dell’art. 96, 4° co., cod.proc. civ., al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommapari ad euro 2.200,00.26.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 18113/2025Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 24514/2026Data pubblicazione 06/08/2026condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al controricorrente,Ministero della Giustizia, le spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano nel complesso in euro 4.400,00, oltre spese prenotate a debito;condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a pagare al controricorrente, Ministerodella Giustizia, ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ., la somma di euro2.200,00;condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a pagare alla cassa delle ammende, aisensi dell’art. 96, 4° co., cod. proc. civ., la somma di euro 2.200,00;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle sezioni unite civili dellaCorte Suprema di cassazione il 24 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iuseppinaSchettino, che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta edifende in virtù di procura speciale allegata al ricorso.RICORRENTEcontroMINISTERO della GIUSTIZIA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso icui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.Numero registro generale 18113/2025Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 24514/2026Data pubblicazione 06/08/2026CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 914 del 6.2.2025 del Consiglio di Stato,udita la relazione nella camera di consiglio del 24 marzo 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratoregenerale dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria diinammissibilità del ricorso;RILEVATO CHE1. Il ricorrente ebbe a partecipare al concorso notarile indetto con D.D. del20.12.2002 e non fu ammesso agli orali, sebbene avesse riportato un punteggiosuperiore alla sufficienza.In virtù della disciplina antecedente al d.lgs. n. 166/2006, di riforma delconcorso notarile, le commissioni esaminatrici si limitavano a motivareunicamente i giudizi di insufficienza e non anche la mancata attribuzione delpunteggio aggiuntivo necessario ai fini dell’ammissione agli orali del candidatoche aveva conseguito la sufficienza minima in ciascuna delle tre prove.2. Con istanza in autotutela al Ministero della Giustizia depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]l’odierno ricorrente chiedeva “di riconvocare la originaria Commissione oinvestire una nuova Commissione ad hoc (…) per sottoporre alla stessa (…)l’esame della presente istanza ed il conseguente riesame degli elaborati”.3. Con provvedimento del 13.6.2017 il Ministero della Giustizia rigettava,recte archiviava l’istanza.Il Ministero evidenziava che le pronunce amministrative - la sentenza delT.A.R. del Lazio n. 438/2007 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 3754/2013Numero registro generale 18113/2025Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 24514/2026Data pubblicazione 06/08/2026- con le quali erano stati vagliati i ricorsi, erano favorevoli all’Amministrazione,sicché, pena la violazione di legge, non sarebbe stato possibile disattenderle.Altresì, che non era possibile estendere al ricorrente gli effetti a luiasseritamente favorevoli atti a scaturire dal giudicato riguardante altrocandidato - la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 11237/2015, con la quale iltribunale amministrativo aveva accolto il ricorso esperito da altra partecipanteal concorso notarile bandito il 20.12.2002 - siccome, il giudicato, formatosi inesito ad una vicenda processuale alla quale l’odierno istante era rimasto deltutto estraneo.4. Con ricorso al T.A.R. del Lazio quest’ultimo impugnava il provvedimentodel 13.6.2017 del Ministero della Giustizia.Si costituiva il Ministero della Giustizia.5. Con sentenza n. 8262/2023 il T.A.R. del Lazio concludeva nel senso che “ilrifiuto opposto dall’amministrazione al riesame delle prove concorsuali [doveva]considerarsi illegittimo”.Quindi accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento gravato, sì chel’Amministrazione dovesse “provvedere espressamente sull’istanza dell’8 giugno2017 (…), procedendo ad una nuova valutazione delle prove scritte, ovveroindicando le ragioni ostative all’esercizio dell’autotutela” (cfr. ricorso, pag. 13).6. Il Ministero della Giustizia proponeva appello articolato in quattro motivi.Controparte resisteva.7. Con sentenza n. 914 del 6.2.2025 il Consiglio di Stato accoglieva ilgravame e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettava il ricorsoesperito avverso il provvedimento del 13.6.2017.Numero registro generale 18113/2025Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 24514/2026Data pubblicazione 06/08/2026Evidenziava il Consiglio di Stato che era privo di fondamento il primo motivod’appello (con cui il Ministero, “in totale accordo con il dott. [OSCURATO:PERSONA], [aveva]censurato il capo della sentenza del T.A.R. laddove non [aveva riconosciuto] cheunico organo tecnico deputato a decidere sulle istanze di riesame riguardanti leprove concorsuali è la commissione esaminatrice”: cfr. ricorso, pag. 13).Evidenziava che la censura si basava su di un’erronea percezione dellamotivazione della gravata statuizione.Evidenziava invero che dalla lettura combinata dei punti n. 8) e n. 6.1) dellamotivazione del primo dictum si evinceva che il T.A.R., viceversa, aveva“correttamente riservato all’Amministrazione la decisione in ordine al (…) se farluogo al riesame nei sensi richiesti dall’(…) istante (…) mentre [aveva]altrettanto chiaramente riservato alla Commissione la eventuale nuovavalutazione delle prove d’esame del ricorrente, ove appunto dispostadall’Amministrazione” (così sentenza impugnata, pag. 6).Evidenziava poi che neppure erano pertinenti le deduzioni al riguardodell’appellato, con le quali il ricorrente aveva chiesto che della cognizione dellasua istanza fosse investita direttamente la commissione esaminatrice, deduzioniinidonee, in assenza di appello incidentale sul punto, a consentire larivalutazione del contenuto dispositivo della sentenza di primo grado.Evidenziava invece, il Consiglio di Stato, che erano fondati e da accogliere ilsecondo motivo ed il terzo motivo d’appello.Evidenziava in particolare – e contrariamente all’assunto del T.A.R. – chel’Amministrazione non aveva ancorato il diniego di intervento in autotutela del13.6.2017 al solo dato “formale” dell’esistenza di un giudicato sfavorevoleNumero registro generale 18113/2025Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 24514/2026Data pubblicazione 06/08/2026all’istante, ma, seppur sinteticamente, anche a “valutazioni di opportunità econvenienza tipicamente rientranti nella discrezionalità che connota le sceltedella p.a. in ordine all’an dell’esercizio del potere di autotutela, con i conseguentilimiti al sindacato giurisdizionale” (così sentenza impugnata, pag. 7).Evidenziava del resto che era da reputar pacifico il principio per cui lavalutazione circa l’attivazione del potere di autotutela ex art. 21 nonies dellalegge n. 241/1990 si connota per l’ampia discrezionalità, al punto che la P.A.neppure è tenuta ad esprimersi in ordine alle istanze di intervento in autotutelapresentante dagli interessati.Evidenziava infine, il Consiglio di Stato, che era fondato e da accogliere ilquarto motivo d’appello.Evidenziava in particolare che pur a fronte di due giudicati opposti - l’unoriguardante il ricorrente, l’altro riguardante l’altra partecipante al medesimoconcorso notarile bandito il 20.12.2002 - concernenti fattispecie in tesiidentiche, permaneva impregiudicata la discrezionalità dell’Amministrazione inordine all’esercizio del potere di intervento in autotutela.8. Avverso tale sentenza - non notificata – il soccombente ha propostoricorso, notificato in data 5.9.2025; ne ha chiesto in base a tre motivi lacassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.9. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.datata 30.10.2025 di definizione del giudizio in dipendenza della ritenutainammissibilità del ricorso.Numero registro generale 18113/2025Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 24514/2026Data pubblicazione 06/08/202610. Con istanza datata 4.12.2025 è stato chiesto che la causa venga decisa.11. Il P.M. ha formulato per iscritto, in data 25.2.2026, le proprie conclusioni;ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.12. Il ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE13. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione dei limiti esternidella giurisdizione – Eccesso di potere giurisdizionale (articoli 362 c.p.c., 111,comma 8, e 97 della Costituzione)”.Deduce che diversamente da quanto assunto dal Consiglio di Stato la letturadell’avverso gravame dimostra che la difesa erariale aveva percepitocorrettamente la motivazione del primo dictum.Deduce segnatamente che il significato letterale e logico del primo motivodell’avverso appello – significato sul quale aveva fatto affidamento, sì daescludere la necessità della proposizione di appello incidentale – è nel senso che“nessun tipo di decisione (né sull’ an né sul quomodo) che scaturisca da unaistanza di ricorrezione di elaborati concorsuali possa essere valutata da unorgano diverso dalla Commissione esaminatrice” (così ricorso, pag. 23).Deduce quindi che il Consiglio di Stato, “violando i limiti strutturali dellafunzione giurisdizionale”, si è sostituito all’Amministrazione appellante mercè lariformulazione dell’atto di gravame “in maniera peraltro non conforme al suosignificato testuale” (così ricorso, pag. 24).14. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “violazione dei limiti esternidella giurisdizione – Eccesso di potere giurisdizionale (articoli 362 c.p.c., 111,comma 8, e 97 della Costituzione)”.Numero registro generale 18113/2025Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 24514/2026Data pubblicazione 06/08/2026Deduce che il Consiglio di Stato, allorché ha assunto alla stregua delladiscrezionalità che segna il potere di intervento in autotutela, che l’“archiviazione” dell’istanza era del tutto assimilabile ad una “mancata risposta”,“si è ingerito in modo surrettizio nella sfera di merito dell’Amministrazione,perché non si è limitato ad interpretare e/o sindacare la legittimità delprovvedimento amministrativo, ma lo ha rimpiazzato con una opzione (lamancata risposta) che è l’esatto contrario della scelta discrezionale operatadall’Amministrazione” (così ricorso, pagg. 25 - 26).15. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “violazione dei limiti esternidella giurisdizione – Eccesso di potere giurisdizionale (articoli 362 c.p.c., 111,comma 8, e 97 della Costituzione)”.Deduce che il Consiglio di Stato ha colmato ab externo la carente motivazionedel provvedimento in data 13.6.2017 “attraverso valutazioni di merito riservateesclusivamente alla sfera delle attribuzioni dell’Amministrazione” (così ricorso,pag. 27).Deduce segnatamente che sono oggettivamente estranee al provvedimentodi archiviazione in data 13.6.2017 le valutazioni circa l’inopportunità di unanuova correzione dei suoi elaborati “per il rischio di una presunta disparità ditrattamento con i candidati non ricorrenti” (così ricorso, pag. 27).Deduce quindi che è evidente l’eccesso di giurisdizione, siccome competeall’Amministrazione e non già all’Autorità giurisdizionale indicare le ragioni diopportunità che valgono ad escludere l’autotutela.16. I motivi di ricorso sono all’evidenza connessi; se ne giustifica pertanto ladisamina contestuale; in ogni caso, i motivi sono inammissibili e le ragioni cheNumero registro generale 18113/2025Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 24514/2026Data pubblicazione 06/08/2026militano in tal senso, tendono a riproporsi, il che viepiù suggerisce l’esamesimultaneo.17. È stata formulata, si è premesso, proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.di definizione del giudizio in ragione della ritenuta inammissibilità del ricorso.In particolare, con la formulata “proposta di definizione anticipata” si è –peraltro – ritenuto quanto segue.Ovvero, “quanto al primo motivo che in realtà risulta denunciato un meroerror in iudicando, senza che possa in alcun modo configurarsi il vizio di eccessodi potere” e che “la soluzione alla quale è pervenuto il Consiglio di Stato è ilfrutto di una valutazione delle regole di funzionamento delle procedureconcorsuali notarili”.Ovvero, “quanto al secondo e terzo motivo di ricorso che (…), all’esito delgiudizio di appello, è stata rigettata la richiesta di annullamento avanzata dalprivato, con la conferma della legittimità del provvedimento impugnato”, e che“non è ipotizzabile in tale tipo di pronuncia uno sconfinamento nella sfera delmerito e quindi della discrezionalità e opportunità dell’azione amministrativa”.Ovvero che il Consiglio di Stato ha ribadito che, a fronte dell’istanza diautotutela, la P.A. conserva “amplissima discrezionalità” e che, “in ragione delrigetto dell’impugnativa del [OSCURATO:PERSONA], resta in radice esclusa la configurabilitàdell’eccesso di potere per straripamento”.18. Ebbene, si reputa di condividere e recepire integralmente la proposta didefinizione del giudizio ex art. 380 bis cod. proc. civ.Difatti, queste Sezioni Unite spiegano da tempo che, poiché la pronuncia dirigetto del giudice amministrativo si esaurisce nella conferma del provvedimentoNumero registro generale 18113/2025Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 24514/2026Data pubblicazione 06/08/2026impugnato e non si sostituisce all’atto amministrativo - conservando l’autoritàche lo ha emesso tutti i poteri che avrebbe avuto se l’atto non fosse statoimpugnato eccetto la possibilità di ravvisarvi i vizi di legittimità ritenutiinsussistenti dal giudice - non è ipotizzabile in tale tipo di pronuncia unosconfinamento nella sfera del merito e quindi della discrezionalità e opportunitàdell’azione amministrativa (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 17.12.2018, n. 32619 (Rv.652233-02); Cass. sez. un. 13.3.2019, n. 7207 (Rv. 653125 – 01); Cass. sez.un. 9.11.2001, n. 13927 (Rv. 550155-01)).19. In ogni caso, le ragioni addotte dal ricorrente in memoria ([OSCURATO:PERSONA] in memoria previamente prospettato – cfr. pag. 1 - che “l’argomento secondocui non potrebbe configurarsi invasione della sfera amministrativa poiché ilprovvedimento impugnato è stato, in definitiva, confermato, non apparegiuridicamente sostenibile”, siccome una simile impostazione “riduce laquestione del rispetto del riparto costituzionale delle funzioni ad una meraverifica dell’esito dispositivo della pronuncia”), alla stregua dei rilievimotivazionali che seguono, non inducono in alcun modo a disattendere gliineccepibili argomenti di cui, appunto, alla “proposta”.20. Si formulano dunque i seguenti aggiuntivi passaggi motivazionali chedepongono ulteriormente per l’inammissibilità del ricorso.21. Più esattamente, il percorso argomentativo che segna lo sviluppo dellamotivazione dell’impugnata statuizione ([OSCURATO:PERSONA] ha prospettato inmemoria l’imprescindibilità, ai fini del riscontro del “rispetto dei confini trafunzione amministrativa e funzione giurisdizionale”, del “riferimento al percorsoargomentativo attraverso il quale [la] decisione viene raggiunta”: cfr. memoria,Numero registro generale 18113/2025Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 24514/2026Data pubblicazione 06/08/2026pag. 2), evidenzia, in maniera univoca, che il Consiglio di Stato, contrariamentea quanto assume il ricorrente (“la sentenza impugnata (…) procede ad unasostanziale riformulazione del percorso motivazionale dell’amministrazione (…)elaborata direttamente dal giudice ed antitetica a quella ricavabile dall’agireamministrativo”: così memoria del ricorrente pag. 2; “risulta decisivodistinguere tra attività interpretativa dell’atto amministrativo e integrazionecreativa della sua motivazione”: così memoria del ricorrente pag. 3; non si è “difronte a un errore di diritto, ma a una appropriazione funzionale delladiscrezionalità amministrativa, che travalica i limiti del sindacato consentito”:così memoria del ricorrente, pag. 4), si è limitato con la gravata pronuncia a darconto, a palesare – segnatamente in sede di accoglimento del secondo e delterzo motivo d’appello – le ragioni di legittimità e convenienza che seppursinteticamente già concorrevano a costituire il tessuto motivazionale delprovvedimento in data 13.6.2017 di archiviazione dell’istanza di intervento inautotutela.In particolare, con il provvedimento del 13.7.2013 il Ministero aveva giàesplicitato la ragione di legittimità – ovvero la violazione di legge che ne sarebbederivata - correlata all’eventuale inottemperanza al “giudicato amministrativoformatosi sulla posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA]”.E a tale ragione, ben vero, vanno raccordati i rilievi motivazionali formulatidal Consiglio di Stato in sede di delibazione del secondo e del terzo motivod’appello, alla cui stregua l’appellato aveva ingiustificatamente assunto “diessere titolare di una posizione differenziata rispetto a quella degli altrisoggetti” ed alla cui stregua il riesame della posizione del candidato avrebbeNumero registro generale 18113/2025Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 24514/2026Data pubblicazione 06/08/2026determinato “una disparità di trattamento rispetto alle posizioni di altri candidatidel pari risultati idonei ma non ammessi, i quali (…) [avrebbero potuto] ritenersilegittimati a sollecitare a loro volta l’esercizio del potere di autotutela” (cosìsentenza impugnata, pag. 8).22. In questi termini non residua alcun margine per dar seguito, innanzitutto,alla denuncia veicolata dal terzo mezzo, con cui in guisa più diretta si prospettal’(asserita) indebita sostituzione del Giudice amministrativo di seconde cureall’Amministrazione (“l’atto amministrativo non viene confermato in quantolegittimo nella sua configurazione originaria, ma viene legittimato sulla base diuna motivazione diversa, costruita in sede giurisdizionale”: così memoria delricorrente, pag. 2).Propriamente – e pur al di là del rilievo per cui il Consiglio di Stato ha respintoil ricorso esperito avverso il provvedimento del 13.7.2013 - si esula nella speciedall’àmbito patologico delineato, in epoca più recente, dall’ordinanza di questeSezioni Unite n. 18559 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (Rv. 671742-01), secondo cui l’eccesso dipotere giurisdizionale, in forma di sconfinamento nella sfera del merito, ai sensidell’art. 111, 8° co., Cost., è configurabile soltanto quando la decisione finale,pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprime la volontà dell’organogiudicante di sostituirsi a quella dell’Amministrazione, procedendo il giudice adun sindacato di merito con una pronunzia avente il contenuto sostanziale el’esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulterioriprovvedimenti dell’autorità amministrativa (cfr. analogamente Cass. sez. un.(ord.) 24.5.2019, n. 14264 (Rv. 654032-01). Cfr. altresì Cass. sez. un. (ord.)21.3.2025, n. 7530 (Rv. 674013 – 01), secondo cui l’eccesso di potereNumero registro generale 18113/2025Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 24514/2026Data pubblicazione 06/08/2026giurisdizionale, in forma di sconfinamento nella sfera del merito, sindacabile aisensi dell’art. 111, 8° co., Cost., si configura quando l’indagine svolta dal giudiceamministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità, non si limita adannullare il provvedimento impugnato, rimettendo all’Amministrazione ognivalutazione in ordine al prosieguo della procedura, ma si spinge sino aprefigurare il possibile esito di tale valutazione, individuando un’unica correttamodalità di esercizio della discrezionalità amministrativa, senza salvezza degliulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa).23. Analogamente, non vi è margine alcuno per dar seguito alle ulterioridenunce del ricorrente, veicolate dal primo e dal secondo mezzo.Il primo mezzo concerne un presunto “error” che inficerebbe l’interpretazionedell’atto d’appello del Ministero (“il giudice di appello ha (…) travisato il chiarocontenuto della difesa processuale dell’Avvocatura”: così memoria delricorrente, pag. 2).Il secondo mezzo concerne un presunto “error” che inficerebbe l’affermazionedel Consiglio di Stato alla cui stregua, giacché non incombe sull’“Amministrazione (…) l’onere di motivare il proprio eventuale diniego espressodi intervenire in autotutela” (così sentenza impugnata, pag. 9), all’“archiviazione” dell’istanza di intervento in autotutela è assimilabile la “mancatarisposta” in ordine alla medesima istanza.Si prospettano, dunque, presunti errori “in iudicando” o “in procedendo”.In questi termini soccorre l’insegnamento di questa Corte secondo cui ilsindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sedegiurisdizionale è circoscritto ai limiti esterni della giurisdizione del giudiceNumero registro generale 18113/2025Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 24514/2026Data pubblicazione 06/08/2026amministrativo ovvero all’esistenza dei vizi che attengono all’essenza dellafunzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui ineriscono, invece,gli errori “in iudicando” o “in procedendo” (cfr. Cass. sez. un. 19.7.2006, n.1646); Cass. sez. un. (ord.) 18.11.2008, n. 27335; Cass 18559/2024; Cass. N.112/2026)24. In dipendenza dell’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] vacondannato a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presentegiudizio di legittimità.La liquidazione segue come da dispositivo.25. Ai sensi dell’art. 380 bis, 3° co., cod. proc. civ., se la parte ha chiesto ladecisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e laCorte definisce il giudizio in conformità alla proposta, si applicano il 3° co. e il4° co. dell’art. 96 cod. proc. civ.Il ricorrente deve, quindi, essere condannato al pagamento, a favore dicontroparte, ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ., di una sommaequitativamente determinata in misura pari alla metà dell’importo – euro2.200,00 - degli onorari di giudizio nonché, ai sensi dell’art. 96, 4° co., cod.proc. civ., al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommapari ad euro 2.200,00.26. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 18113/2025Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 24514/2026Data pubblicazione 06/08/2026condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al controricorrente,Ministero della Giustizia, le spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano nel complesso in euro 4.400,00, oltre spese prenotate a debito;condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a pagare al controricorrente, Ministerodella Giustizia, ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ., la somma di euro2.200,00;condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a pagare alla cassa delle ammende, aisensi dell’art. 96, 4° co., cod. proc. civ., la somma di euro 2.200,00;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle sezioni unite civili dellaCorte Suprema di cassazione il 24 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola
Sentenza Cassazione n. 24514/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris