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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29930/2022

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 ottobre 2021 la Corte d'appello di Napoli confermava quella del Tribunale di Noia del 29 giugno 2018 che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reatodi cui all'art. 372 cod. pen. e lo aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.

La Corte ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice in ordine alla consistenza probatoria del reato contestato e valorizzava la coerenza e la completezza della deposizione dell'operante di polizia giudiziaria, il quale aveva riferito che l'imputato, nel corso di un servizio, era stato osservato mentre acquistava una dose di hashish da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per poi disfarsene gettandola a terra non appena resosi conto del sopraggiungere delle forze dell'ordine.

Sentito nel corso del dibattimento quale teste indotto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva negato di essere assuntore di sostanze stupefacenti, di avere acquistato hashish in quella circostanza e di averlo gettato a terra.

Riferiva invece di essersi trovato sul posto in compagnia dei due imputati in quanto erano legati da vincoli di amicizia.

I giudici di appello disattendevano i motivi di gravame volti da un lato a contestare la sussistenza della responsabilità per il reato di falsa testimonianza E', dall'altro, ad affermare la configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. 2.

Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., dal momento che le sanzioni amministrative di cui all'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 -cui lo stesso sarebbe stato esposto se avesse dichiarato di avere acquistato sostanza stmoefacente- comportano conseguenze di rilievo, tali da integrare la gravità del nocumento previsto dalla scriminante, tanto più trattandosi di persona incensurata e ben inserita nel tessuto sociale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte di appello, motivando circa la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen., ha allegato a sostegno la pronuncia delle Sezioni Unite n. 21832/2007, Morea, secondo cui "L'acquirente di modiche quantità di sostanze stupefacenti, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata sui fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale: ne consegue anche l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste".

Ed ha aggiunto che non risultava fornita alcuna specifica allegazione circa il pericolo di una grave compromissione della normale situazione esistenziale e lavorativa, a seguito della testimonianza, dall'applicazione delle misure previste dall'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990. 2Orbene, osserva il Collegio che dalla citata sentenza delle Sezioni unite non si traggono inferenze attinenti al perimetro di applicazione dell'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., per la quale appare viceversa necessario riferirsi ai principi elaborati dalla giurisprudenza pur con riguardo al distinto reato di cui all'art. 378 cod. pen.

È stato, infatti, affermato che, pur essendo configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla Polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, resta ferma, tuttavia, in tale ipotesi l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. se , in c:oncreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, che può consistere anche nell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 1176 del 06/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282389; Sez. 6, n. 12934 del 11/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262910).

E si è sostenuto, come logico corollario, che in tema di favoreggiamento non è applicabile l'esimente quando la conclamata condizione di tossicodipendenza dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale lo esponga inevitabilmente all'applicazione delle misure previste dall'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, dovendosi ritenere irrilevanti le ulteriori conseguenze derivanti dalla pubblicità della situazione di tossicodipendenza per effetto delle informazioni richieste dagli organi di Polizia giudiziaria in merito all'acquisto dello stupefacente (Sez. 6, n. 3092 del 06/12/2012, dep. 2013, Rannpon, Rv. 254181).

Tanto premesso, dalla sentenza impugnata non emerge che il ricorrente fosse uno spacciatore o un tossicodipendente.

Di talché, essendo per contro incensurato, la possibilità di essere segnalato all'autorità amministrativa come assuntore di sostanze stupefacenti poteva in concreto costituire grave pregiudizio alla sua libertà e al suo onore.

Non avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato la denegata applicazione dell'esimente ed essendosi limitata ad affermare che nulla si conosceva circa la effettiva applicazione di misure amministrative e che [OSCURATO:PERSONA] aveva liberamente scelto di deporre quale teste a discarico, si rende necessario procedere all'annullamento con rinvio -sul punto- della sentenza impugnata.

P. Q. M. Annulla la se P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 ottobre 2021 la Corte d'appello di Napoli confermava quella del Tribunale di Noia del 29 giugno 2018 che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reatodi cui all'art. 372 cod. pen. e lo aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione. La Corte ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice in ordine alla consistenza probatoria del reato contestato e valorizzava la coerenza e la completezza della deposizione dell'operante di polizia giudiziaria, il quale aveva riferito che l'imputato, nel corso di un servizio, era stato osservato mentre acquistava una dose di hashish da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per poi disfarsene gettandola a terra non appena resosi conto del sopraggiungere delle forze dell'ordine. Sentito nel corso del dibattimento quale teste indotto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva negato di essere assuntore di sostanze stupefacenti, di avere acquistato hashish in quella circostanza e di averlo gettato a terra. Riferiva invece di essersi trovato sul posto in compagnia dei due imputati in quanto erano legati da vincoli di amicizia. I giudici di appello disattendevano i motivi di gravame volti da un lato a contestare la sussistenza della responsabilità per il reato di falsa testimonianza E', dall'altro, ad affermare la configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. 2. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., dal momento che le sanzioni amministrative di cui all'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 -cui lo stesso sarebbe stato esposto se avesse dichiarato di avere acquistato sostanza stmoefacente- comportano conseguenze di rilievo, tali da integrare la gravità del nocumento previsto dalla scriminante, tanto più trattandosi di persona incensurata e ben inserita nel tessuto sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte di appello, motivando circa la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen., ha allegato a sostegno la pronuncia delle Sezioni Unite n. 21832/2007, Morea, secondo cui "L'acquirente di modiche quantità di sostanze stupefacenti, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata sui fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale: ne consegue anche l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste". Ed ha aggiunto che non risultava fornita alcuna specifica allegazione circa il pericolo di una grave compromissione della normale situazione esistenziale e lavorativa, a seguito della testimonianza, dall'applicazione delle misure previste dall'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990. 2Orbene, osserva il Collegio che dalla citata sentenza delle Sezioni unite non si traggono inferenze attinenti al perimetro di applicazione dell'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., per la quale appare viceversa necessario riferirsi ai principi elaborati dalla giurisprudenza pur con riguardo al distinto reato di cui all'art. 378 cod. pen. È stato, infatti, affermato che, pur essendo configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla Polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, resta ferma, tuttavia, in tale ipotesi l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. se , in c:oncreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, che può consistere anche nell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 1176 del 06/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282389; Sez. 6, n. 12934 del 11/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262910). E si è sostenuto, come logico corollario, che in tema di favoreggiamento non è applicabile l'esimente quando la conclamata condizione di tossicodipendenza dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale lo esponga inevitabilmente all'applicazione delle misure previste dall'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, dovendosi ritenere irrilevanti le ulteriori conseguenze derivanti dalla pubblicità della situazione di tossicodipendenza per effetto delle informazioni richieste dagli organi di Polizia giudiziaria in merito all'acquisto dello stupefacente (Sez. 6, n. 3092 del 06/12/2012, dep. 2013, Rannpon, Rv. 254181). Tanto premesso, dalla sentenza impugnata non emerge che il ricorrente fosse uno spacciatore o un tossicodipendente. Di talché, essendo per contro incensurato, la possibilità di essere segnalato all'autorità amministrativa come assuntore di sostanze stupefacenti poteva in concreto costituire grave pregiudizio alla sua libertà e al suo onore. Non avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato la denegata applicazione dell'esimente ed essendosi limitata ad affermare che nulla si conosceva circa la effettiva applicazione di misure amministrative e che [OSCURATO:PERSONA] aveva liberamente scelto di deporre quale teste a discarico, si rende necessario procedere all'annullamento con rinvio -sul punto- della sentenza impugnata. P. Q. M. Annulla la se P.Q.M