CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 24861/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 24147-2016 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], (già SOCIETA' ING. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 297, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 1624 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricarrenti - avverso la sentenza n. 501/2016 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 1001/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 24147/16 Rilevato che: Con sentenza del giorno 19 aprile 2016 n. 501, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] - sezione lavoro - rigettava, in sede di rigvp, \rI'.2piello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, avverso la sentenza del~ di Crotone, in funzione di giudice del lavoro del 18.3.1005, con la quale, per quanto ancora d'interesse, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda originaria di condanna dell'Inps al rimborso degli importi versati in relazione al suo diritto agli sgravi contributivi, previsti dall'art. 18 del DL n. 918 del 1968 conv. nella legge n. 1089 del 1968 e dal DL n. 429 del 1971 conv. nella legge n. 589 del 1971, in riferimento ai lavoratori già assunti dall'impresa individuale (gestita dall'Ing. [OSCURATO:PERSONA]) e prima della trasformazione in srl (Ing. [OSCURATO:PERSONA] srl che poi aveva assunto la denominazione [OSCURATO:SOCIETA]). 6-tu In sede di appello, la sentenza delit=a del lavoro era stata riformata con l'accoglimento dell'appello incidentale della società contribuente, in riferimento al diritto a percepire gli sgravi contributivi oggetto di controversia, per i lavoratori già in forza presso l'impresa individuale; ma poi a seguito di ricorso dell'Inps, la cassazione aveva accolto il predetto ricorso, perché la Corte d'appello pur affermando che la identità tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] srl risultava dalla certificazione della camera di commercio da cui risultava il mutamento di denominazione, non vagliava - secondo la S.C. - la sussistenza della novità in senso oggettivo dell'azienda in ragione delle prove offerte dal datore di lavoro, su cui grava l'onere della prova degli elementi costitutivi del diritto; infatti, la Corte territoriale riconosceva i benefici contributivi solo in base ai DM 10 (che sono modelli compilati dal datore di lavoro per denunciare all'Inps le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti) prodotti dalla [OSCURATO:SOCIETA], nonché in base ai conteggi del consulente di parte, senza adeguata e specifica motivazione che fosse riscontrata da dati fattuali, circa l'incremento occupazionale. Avverso la sentenza della Corte d'appello resa in sede di rinvio, [OSCURATO:SOCIETA], in liquidazione ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l'Inps resiste con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di difetto di motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 primo comma n.5 c.p.c., per illogicità e contraddittorietà rispetto ai presupposti fattuali, perché erroneamente la Corte d'appello, in presenza della tardiva eccezione sollevata dall'Inps (perché proposta oltre il termine di cui all'art. 416 secondo comma c.p.c.) dell'insussistenza del diritto allo sgravio per l'esistenza della continuità fra le due aziende (ditta [OSCURATO:PERSONA] e Ing. [OSCURATO:PERSONA] srl) ed assenza di novità nell'assunzione dei lavoratori (per i quali si chiedeva lo sgravio contributivo) ha posto a carico della ricorrente l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per poter beneficiare del predetto sgravio, quando la stessa aveva già dimostrato l'esistenza di nuove assunzioni nel periodo di riferimento (attraverso la produzione delle denunce obbligatorie di assunzione Mod. DM/10 mensili, oltre ai Mod. DM 10M/V riepilogativi annuali). Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente censura che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in sede di rinvio, aveva ritenuto che non sussistesse la novità dell'azienda in senso oggettivo della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, circostanza che avrebbe giustificato gli sgravi contributivi, oggetto di controversia. Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente contesta le argomentazioni dell'Inps, perché contraddittorie, ai sensi dell'art. 2697 c.c. anche in riferimento all'art. 2191 c.c., sul fatto che la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], pur cancellata fosse invece ancora esistente ed in rapporto di continuità con la soc. Ing. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] primo motivo è inammissibile, in quanto la questione posta era stata già esaminata e superata in senso negativo per la società ricorrente dalla Cassazione in sede di esame del ricorso dell'Inps e non può essere riproposta nuovamente in sede di rinvio. Il secondo e terzo motivo sono inammissibili sia perché il secondo non specifica il tipo di vizio denunciato, ex art. 366 primo comma n. 4 c.p.c., sia perché sollevano censure sull'accertamento di fatto relativo alla medesima identità o alla novità tra le due aziende, richiedendo la società ricorrente, inoltre, una nuova ma inammissibile valutazione sull'oggetto sociale delle due aziende (cfr. pp. 9-10 del ricorso). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile. Condanna la società ricorrente a pagare all'Inps le spese di lite che liquida nell'importo di C 7.000,00, oltre C 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma,