CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20486/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoArturo [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1622/2020depositata il 04/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Nel 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto dinanzi alTribunale di Catanzaro opposizione a un decreto ingiuntivo con cui, suricorso dell’agriturismo Basilea di [OSCURATO:PERSONA], era stato loro ingiunto diNumero registro generale 9165/2021Numero sezionale 1540/2026Numero di raccolta generale 20486/2026Data pubblicazione 17/06/2026pagare la somma di euro 25.812,00, oltre alle spese processuali, a titolodi corrispettivo per il ricevimento nuziale effettuato in favore degliopponenti. Questi ultimi hanno eccepito l’inadempimento di controparte ehanno formulato domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza di primo grado, ilTribunale ha rigettato la domanda dell’opposta, revocando il decretoingiuntivo, ha rigettato altresì la domanda riconvenzionale degli opponentie ha disposto la compensazione delle spese processuali.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza diGiovanni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Catanzaro, consentenza n. 1622/2020 pubblicata il 04.12.2020, ha rigettato l’appello eha condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, laCorte d’appello, sulla scorta delle informazioni acquisite dal Tribunale siacon l’audizione delle parti sia con la produzione di quaranta dichiarazionirese da invitati, camerieri e fotografo, ha ritenuto sussistentel’inadempimento dell’opposta per i disservizi correlati a un guasto dellacentralina elettrica e alla carente disposizione dei tavoli in relazione alrilevante numero degli invitati e allo spazio a disposizione. La Corte dimerito, inoltre, ha ritenuto che le dichiarazioni scritte dei terzi, prodotte indell’eccezione di inadempimento sollevata dagli appellati, a fronte dellaquale sarebbe stato onere dell’appellante fornire piena provadell’adempimento senza limitarsi a produrre una fattura non autenticata euna fotocopia del menù predisposto per il ricevimento.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 9165/2021Numero sezionale 1540/2026Numero di raccolta generale 20486/2026Data pubblicazione 17/06/20261. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione dell’art. 360comma 1 n. 3 e 5 c.p.c. – per violazione e falsa applicazione della leggerelativamente agli artt. 24 Cost., 113.1 e 115.1 c.p.c., 2697, 1460, 1665e 1667 c.c. per non avere i giudici ritenuto provato un fatto nonspecificamente contestato e/o implicitamente, anzi esplicitamente,ammesso. Più precisamente i giudici non hanno ritenuto provato losvolgimento del servizio di banqueting, benché tale circostanza non fossecontestata ed anzi integralmente ammessa avendo le eccezioni sollevatedagli attori-opponenti ad oggetto solo la qualità della prestazione, nonchéper avere i giudici ritenuto che il “regolare” svolgimento del banchettofosse onere probatorio a carico della ristoratrice, convenuta-opposta.La ricorrente, qualificato il contratto come appalto di servizi, deduce chealla stessa spettasse soltanto l’onere di provare gli elementi costitutividella domanda di pagamento del corrispettivo, cioè l’esistenza delcontratto, il suo contenuto e l’effettiva esecuzione della prestazione.Poiché tali elementi erano pacifici, spettava alla controparte dimostrare lasussistenza dei vizi relativi al servizio reso, sia per il principio di vicinanzadella prova sia per l’impossibilità per l’appaltatore di fornire la provanegativa della loro insussistenza. Ciò doveva essere ritenuto conforme alladisciplina dell’appalto, ipotesi in cui, una volta accettata l’opera, anche perfacta concludentia, spetta al committente l’onere di dimostrare i vizi e lerelative conseguenze dannose. La ricorrente denuncia, inoltre, l’omessoesame da parte della Corte territoriale del fatto pacifico costituitodall’effettivo svolgimento del servizio di banqueting.Il motivo è infondato.Al riguardo, deve in primo luogo rilevarsi che, con la decisione di primogrado, confermata in appello, il Tribunale aveva accolto «l’eccezione diinadempimento avanzata dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che la Mazzanon avesse assolto l’onere a suo carico di provare l’esattezzadell’inadempimento» (cfr.: ricorso, a pag. 5).Numero registro generale 9165/2021Numero sezionale 1540/2026Numero di raccolta generale 20486/2026Data pubblicazione 17/06/2026A sua volta, la Corte d’appello aveva ritenuto che «sarebbe stato oneredell’appellante provare il regolare svolgimento del banchetto nuziale» eche l’eccezione di inadempimento sollevata dai committenti «necessitavadi essere controbilanciata dalla piena prova dell’adempimento da parte delcreditore in monitorio, il quale si è al contrario limitato a fornire una provadel titolo negoziale attraverso una fattura non autenticata e una fotocopiadel menù predisposto per il ricevimento».La ricorrente contesta la correttezza della ripartizione dell’onere dellaprova emergente dalle considerazioni innanzi riportate.Al riguardo, deve premettersi che, come precisato proprio in unafattispecie avente ad oggetto il contratto di banqueting, si verte in tema dicontratto misto, la cui disciplina giuridica va individuata in quella risultantedalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili glielementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o dellaprevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi,che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezzadel vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie delcontratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle delcontratto prevalente (cfr.: Cass. n. 26485/2019).Ora, sia che si qualifichi il contratto come appalto di servizi (come nelricorso), sia che si ritenga la fattispecie sussumibile nella figura delcontratto d’opera (come nella sentenza di primo grado), risultanoapplicabili in concreto le norme di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c.Infatti, per quanto disposto dall’art. 2226, terzo comma, c.c., i diritti delcommittente nel caso di difformità o di vizi dell’opera sono regolatidall’art. 1668 c.c. e la disciplina dettata, con riguardo al contratto diappalto, dall'art. 1667 c.c., in tema di garanzia per i vizi, è applicabileanche al contratto d'opera (cfr.: Cass. n. 4908/2015; Cass. n.4925/2006).Numero registro generale 9165/2021Numero sezionale 1540/2026Numero di raccolta generale 20486/2026Data pubblicazione 17/06/2026Ciò premesso, deve in primo luogo osservarsi che, come affermato dalleSezioni Unite della Corte nell’ambito di un giudizio riguardantel’esecuzione di opere di insonorizzazione di una parete divisoria, e dunqueun appalto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, ilcreditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento deldanno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimentodella controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere dellaprova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenutoadempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deveritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento,la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione diinadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delleparti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altruiinadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprioadempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenzadell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimentodell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istantesarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (perviolazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero permancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitativeo qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere didimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr.: Cass., Sez. Un., n.13533/2001; in senso conforme, si vedano, fra le altre: Cass. n.3472/2008; Cass. n. 936/2010; Cass. n. 98/2019; Cass. n. 1634/2020;Cass. n. 16312/2024; Cass. n. 25410/2024; Cass. n. 1701/2025).Al riguardo, è stato anche osservato che, con riferimento al contratto diappalto, l'interesse all'esatto adempimento viene salvaguardato dallalegge in maniera particolarmente pregnante, dovendo a tal fineNumero registro generale 9165/2021Numero sezionale 1540/2026Numero di raccolta generale 20486/2026Data pubblicazione 17/06/2026considerarsi le disposizioni che conferiscono al committente rimedispecifici volti a denunziare le difformità ed i vizi dell'opera e ad ottenernel'eliminazione da parte dell'appaltatore (artt. 1667 e 1668 c.c.). Questiparticolari mezzi di tutela trovano infatti la loro ragion d'essere nellaparticolare causa di questo contratto, avente ad oggetto l'esecuzione diun'opera determinata, di cui si presume le parti abbiano indicato inconcreto le caratteristiche e proprietà, la cui indicazione esprime esostanzia un preciso interesse del committente, il quale, nello stabilire lemodalità di esecuzione dei lavori ed i requisiti dell'opera, rappresenta cheil proprio interesse non si dirige al conseguimento di un'operagenericamente determinata, ma all'ottenimento dell'opera così comedescritta nel contratto (cfr.: Cass. n. 3472/2008, cit.).Ciò posto, deve osservarsi che, nel caso in cui il committente eserciti leazioni di cui alla garanzia speciale per le difformità e i vizi – in viaprincipale o in via riconvenzionale –, l’onere probatorio relativo allasussistenza dei vizi o delle difformità, nonché alla loro entità e qualitàricade sull’appaltante che abbia la disponibilità dell’opera (cfr.: Cass. n.1701/2025, cit.).Al contrario, allorché il committente si limiti ad eccepire l’inadempimentodell’appaltatore (deducendo la sussistenza di difformità o vizi, ma senzaampliare il thema decidendum) – ove quest’ultimo abbia agito in giudizioper il pagamento del corrispettivo convenuto – l’assuntore ha l’onere diprovare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e di avereseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte. E tantoin conformità al principio generale a mente del quale, in tema di provadell’inadempimento di un’obbligazione, il debitore convenuto perl’adempimento, ove sollevi l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.,sarà onerato di allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditoreagente l’onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancoraNumero registro generale 9165/2021Numero sezionale 1540/2026Numero di raccolta generale 20486/2026Data pubblicazione 17/06/2026intervenuta scadenza dell’obbligazione (Cass. n. 3587/2021; Cass. n.3373/2010; Cass. n. 13674/2006; Cass. n. 8615/2006). Quindi, qualora ilcommittente contesti fondatamente l’adempimento, per non averel’artefice dimostrato la perfetta esecuzione dell’opera, la domanda dicondanna al pagamento non può essere accolta, non rilevando chel’inadempimento dell’appaltatore abbia scarsa importanza, in quanto a talenozione l’art. 1455 c.c. fa riferimento a proposito della domanda dirisoluzione del contratto e non di quella volta ad ottenere il suoadempimento, stante l’esigenza di prevedere l’operatività del rimedio dellarisoluzione solo nel caso in cui il comportamento di una parte produca uneffettivo pregiudizio all’interesse della parte non inadempiente, alterando ilsinallagma funzionale. In tale evenienza è richiesta, dunque, ladimostrazione (positiva) dell’esatto adempimento, sul piano quantitativo equalitativo, della prestazione, nel suo insieme, in collegamentosinallagmatico rispetto al pagamento del compenso (che appunto dà causae giustifica il diritto alla sua percezione): sia sul completamento dell’operao del servizio, sia sulla corrispondenza dell’opera o del servizio alleprescrizioni negoziali e alla buona tecnica. Il che ontologicamentecostituisce onere diverso dalla dimostrazione (negativa) dell’inesistenza dispecifiche difformità o vizi (cfr.: Cass. n. 1701/2025, cit.).Non contrasta con quanto innanzi il principio di diritto affermato, in temadi vendita, dalle Sezioni Unite della Corte, principio secondo cui, inmateria di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o diriduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere dioffrire la prova dell'esistenza dei vizi (cfr.: Cass., Sez. Un., n.11748/2019); trattasi, infatti, della diversa ipotesi di ampliamento delthema decidendum, innanzi menzionata, in cui l’obbligo di garanzia per ivizi della cosa pone il venditore in una situazione non tanto diNumero registro generale 9165/2021Numero sezionale 1540/2026Numero di raccolta generale 20486/2026Data pubblicazione 17/06/2026“obbligazione”, quanto piuttosto di “soggezione”, esponendolo all’iniziativadel compratore (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 19702/2012).In concreto, i committenti, lungi dall’introdurre domanda riconvenzionaledi eliminazione dei vizi o di riduzione del prezzo o di risoluzione delcontratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1668 c.c., si sono limitati aeccepire l’inadempimento della controparte al fine di paralizzare ladomanda di condanna dei medesimi al pagamento del corrispettivo, il chegiustifica la ripartizione dell’onere probatorio applicata nella sentenzaimpugnata.La ricorrente richiama il principio di diritto secondo cui, in tema digaranzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna ildiscrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che,fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamenteaccettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenzadei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguitol'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, unavolta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per factaconcludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha ladisponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delleconseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nelmedesimo committente la parte gravata dall'onere della prova ditempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico insintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (cfr.: Cass.n. 19146/2013; Cass. n. 7267/2023).Sul punto deve rilevarsi che, in tema di appalto, l'accettazione dell’opera,diversamente dalla consegna materiale della medesima, esige che ilcommittente esprima, anche per facta concludentia, il gradimentodell'opera stessa, con la conseguente manifestazione negoziale checomporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogniresponsabilità per le difformità e i vizi palesi dell'opera ed il conseguenteNumero registro generale 9165/2021Numero sezionale 1540/2026Numero di raccolta generale 20486/2026Data pubblicazione 17/06/2026suo diritto al pagamento del prezzo (cfr.: Cass. n. 34536/2025; Cass. n.1576/2025; Cass. n. 5131/2007); in concreto, poi, si osserva che la causariguarda disservizi che si assumono avvenuti mentre la prestazione acarico della ricorrente era in via di svolgimento.Deve ulteriormente rilevarsi che la questione relativa alla sussistenza omeno, in concreto, di un’accettazione del servizio nel senso innanzispecificato (circostanza controversa, come si evince dal controricorso, allepag. 7 e 8) non risulta trattata nella sentenza della Corte d’appello e che ilricorso non indica il “se” e il “come” essa fosse stata eventualmente fattavalere nel giudizio di appello, il che impedisce di sollevarla in questa sede(cfr.: Cass. n. 20518/2008; Cass., Sez. Un., n. 10502/2012; Cass. n.2038/2019).Ciò posto, quanto alla prova che i giudici del merito hanno ritenutomancante, essa riguardava non già l’effettivo svolgimento dell’attività ol’avvenuta conclusione del contratto (invero, le considerazioni contenutenella sentenza impugnata presuppongono logicamente la sussistenza ditali elementi), bensì la “regolarità” del servizio reso, circostanza,quest’ultima, tutt’altro che pacifica.Ne deriva che correttamente in sede di merito si è ritenuto che gravassesull’appaltatrice o prestatrice d’opera l’onere di provare positivamente ilsuo esatto adempimento, e ciò in aggiunta rispetto alla sussistenza e alcontenuto del rapporto contrattuale, elementi, questi ultimi, pacifici.Corollario di quanto precede è che risulta insussistente la violazione degliartt. 1460, 1665, 1667 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., lamentata dallaricorrente, non essendo stato posto a carico della parte un onereprobatorio che non le spettava.È, poi, inammissibile la censura relativa all’asserita violazione dell’art. 24Cost., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametricostituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di unanorma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione diNumero registro generale 9165/2021Numero sezionale 1540/2026Numero di raccolta generale 20486/2026Data pubblicazione 17/06/2026illegittimità costituzionale della norma applicata (cfr.: Cass., Sez. Un., n.25573/2020).Lo stesso dicasi per la doglianza concernente la pretesa violazione dell’art.113 c.p.c., non essendo stato specificato alcunché in ordine alle ragioniper cui essa è stata dedotta.Insussistente, infine, deve considerarsi il vizio di cui all’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c., e ciò sia perché l’effettiva esecuzione del servizio nonè stata posta in discussione né dalle parti né dai giudici del merito, sia inquanto, ove anche fosse avvenuto il contrario, dovendo l’odiernaricorrente fornire la prova anche dell’esattezza dell’adempimento,l’elemento trascurato non avrebbe avuto carattere decisivo.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione dell’art. 360comma 1 n. 3 – per violazione e falsa applicazione della leggerelativamente agli artt. 113 e 115.1 e 116.1 c.p.c. e art. 46 e ss. deld.P.R. n. 445/00 per avere i giudici attribuito valore decisivo adichiarazioni sostitutive di atto di notorietà allegate dagli opponentisiccome ritenute concorrenti (pure in assenza di ogni altro indizio e/oprova) a formare il convincimento del giudice, nonché prevalenti rispettoalla documentazione offerta dall’opposta (fattura e menù) in ordine allaregolarità della prestazione eseguita.Il motivo risulta assorbito in senso improprio per effetto del rigetto delmotivo precedente.Infatti, dovendo considerarsi a carico dell’appaltatrice o prestatrice d’operal’onere di provare l’esatto adempimento della prestazione a suo carico enon avendovi la stessa adempiuto, risulta ininfluente ai fini della decisioneverificare la correttezza o meno delle asserzioni della Corte territoriale inordine all’efficacia probatoria delle dichiarazioni prodotte dai committenti.3. In definitiva, il ricorso va rigettato nel suo complesso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Numero registro generale 9165/2021Numero sezionale 1540/2026Numero di raccolta generale 20486/2026Data pubblicazione 17/06/2026Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere aicontroricorrenti le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 2.500,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se ein quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 10 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso