CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 31066/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 11738/25 Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 5) e 6) per mancanza di querela e ha rideterminato la pena per i residui reati di furto pluriaggravato. Letta la memoria della difesa dell'imputato, che non contiene argomentazioni in grado di incidere sulle considerazioni di seguito sviluppate. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso con cui si lamenta una motivazione lacunosa quanto alla predicata esclusione delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 625, comma 1, n. 7) e 61 n. 5 cod. pen. — è inammissibile in quanto era tale il relativo motivo di appello. Infatti, la questione delle aggravanti per i reati diversi dai capi 5) e 6) era oggetto di una laconica censura nel secondo motivo di appello, che non si confrontava affatto con la motivazione che il Giudice di prime cure aveva dedicato al tema. Tale motivo era, quindi, geneticamente inammissibile, sicché la Corte territoriale poteva non prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza. I motivi generici, infatti, restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronunci in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente dèterminata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025