CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 35131/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Belluno del 16 aprile 2024, che — previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada — aveva dichiarato D'[OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. b), e 2-bis, cod. strada, per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza, accertato con etilometro [OSCURATO:PERSONA] 7110 MKIII, serie ARBB-0028, con tasso di 1,51 g/I alla prima prova e 1,67 g/I alla seconda, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale, condannandolo alla pena di due mesi di arresto ed euro 1.600,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente per dodici mesi. 2. D'[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, affidato a quattro motivi. Il difensore ha depositato memoria. Il gravame è inammissibile. 2.1 I primi due motivi — inosservanza degli artt. 379 e 192 reg. esec. cod. strada e mancanza di motivazione sulle censure relative all'omologazione e ai controlli dell'apparecchio— vanno trattati congiuntamente e sono reiterativi, versati in fatto e comunque manifestamente infondati. La Corte territoriale ha accertato che l'apparecchio era regolarmente omologato, sottoposto a visita primitiva e a revisione periodica, risultando perfettamente funzionante sia alla verifica del 05.01.2021 (antecedente al fatto) sia a quella del 03.03.2022 (successiva), e che la difesa non aveva addotto elementi idonei a dimostrare un concreto malfunzionamento nel giorno dell'accertamento; quanto all'umidità ambientale, che il superamento del limite indicato dal costruttore non invalida automaticamente il dato tecnico in difetto di prova che abbia alterato il risultato, concorrendo la regolare omologazione e revisione con la sintomatologia riscontrata dagli operanti — alito vinoso, equilibrio precario — a fondare la responsabilità. Non merita censura, in particolare, la risposta resa al profilo della non coincidenza dei destinatari dell'omologazione.' La censura è priva di fondamento atteso che la vicenda soggettiva dell'atto amministrativo non è idonea, di per sé, a incidere sull'attendibilità della misurazione poiché non attiene alla conformità tecnica dello strumento; ciò che rileva, sul piano probatorio, è che l'apparecchio concretamente impiegato abbia superato la verifica primitiva e le revisioni prescritte, circostanze qui positivamente accertate. Infine, quanto alla difformità della sigla, si tratta di rilievo meramente formale, che non attinge la corrispondenza dell'apparecchio al prototipo, 2_documentata dal libretto metrologico (cfr. in tal senso, Sez. 4, n. 25499 del 06/05/2026, non mass.). 2.2. Il secondo motivo ripropone il primo sotto veste di vizio argomentativo ed è smentito dal testo del provvedimento che, sulle questioni dell'omologazione e delle verifiche, ha preso espressa posizione. Il sindacato di legittimità è volto a verificare che la motivazione sia effettiva e non apparente, non manifestamente illogica, non internamente contraddittoria e non incompatibile con altri atti del processo: requisiti tutti soddisfatti, restando estranea a questa sede la sollecitazione di una diversa lettura delle emergenze probatorie. 2.3. Manifestamente infondato il terzo motivo. Il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale è stato fondato sui precedenti penali che, seppur risalenti, sono risultati molteplici ed eterogenei, oltre che sulla condotta successiva al fatto. La motivazione è conforme ai criteri ermeneutici di legittimità, secondo cui ai fini dell'assolvimento dell'obbligo motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie i precedenti), con conseguente implicito superamento degli altri (Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altro, Rv. 256172). Non manifestamente illogico è del resto il giudizio sulla valutazione prognostica ostativa alla sospensione condizionale in ragione dei plurimi precedenti. 2.4. Aspecifico e versato in fatto il quarto motivo. La Corte di appello, nel rispingere l'istanza di pena sostitutiva, non si è fondata sul solo allontanamento dal luogo del sinistro, ma, nel valutare la capacità di adesione al trattamento alternativo e quindi la prognosi rieducativa, ha valorizzato la natura dei precedenti, tra cui una condanna per omicidio colposo e altra per reato della stessa indole, con apprezzamento di merito non manifestamente illogico e perciò insindacabile in questa sede. La motivazione è in linea con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Rv. 288658 - 01).3. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e — non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) — al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] 1 Sez O i OTT 2026 L'ASS1STENTEhI DIZIARIO Dott.ssa Ka lei ente