Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1996
ECLI:EU:T:1996:170
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61996B0053 - IT
Avis juridique important
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61996B0053
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 21 novembre 1996. - Syndicat des producteurs de viande bovine de la coordination rurale, Syndicat des producteurs de lait de la coordination rurale e Philippe de Villiers contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Politica agricola comune - Provvedimenti cautelari in materia di tutela della salute - Ricorso per risarcimento del danno - Danni imprevedibili - Irricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]53/96.
raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-01579
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Procedura - Atto introduttivo di ricorso - Requisiti di forma - Esposizione sommaria dei motivi dedotti - Ricorso inteso al risarcimento del danno causato da un'istituzione comunitaria - Mancanza di indicazioni relative al danno subito e al nesso di causalità - Irricevibilità - Impossibilità di porvi rimedio mediante una domanda di designazione di un perito incaricato di stabilire l'entità del pregiudizio materiale subito
[Statuto (CE) della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 1, lett. c), 64, n. 2, lett. b) e c), e 65, lett. d)]
[OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 19 dello statuto (CE) della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve indicare l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Non soddisfa a tali requisiti un ricorso per risarcimento del danno causato da un'istituzione comunitaria che non fornisca il benché minimo elemento in relazione alla natura del danno fatto valere, né in relazione al modo in cui il danno lamentato avrebbe la sua origine nel comportamento dell'istituzione che viene censurato.
Questa mancanza totale di indicazioni non può essere compensata dalla domanda, formulata nel ricorso, diretta alla designazione di un perito al fine di «stabilire» l'entità del pregiudizio materiale subito. Tale domanda non può infatti essere accolta, in quanto diretta a sollecitare un mezzo istruttorio previsto dall'art. 65, lett. d), del regolamento di procedura, dal momento che l'adozione di una misura del genere presuppone che siano presentati i fatti da provare, ciò che, precisamente, manca nel ricorso. La domanda va del pari disattesa se interpretata nel senso che sollecita la disposizione di una misura di organizzazione del procedimento, ai sensi dell'art. 64, n. 2, lett. b) e c), dello stesso regolamento, poiché essa non ha lo scopo di determinare i punti che richiedono istruttoria, né di precisare la portata delle conclusioni, né di chiarire i punti controversi tra le parti.