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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27622/2026

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d'appello di LecceVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore STEFANO TOCCIche ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi alla requisitoria in attiudito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Serio, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste perl'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della decisionedel G.U.P. del Tribunale di Brindisi – che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarottafraudolenta distrattiva e di bancarotta semplice documentale di cui agli artt. 216 co. 1 e 217-219 co. 2 Legge fall., condannandolo alla pena anni due e mesi quattro di reclusione,riconosciuta la continuazione e le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto allacontestata aggravante, con la diminuente per il rito - ha dichiarato non doversi procedere inordine al delitto di bancarotta documentale semplice, perché estinto per prescrizione, e harideterminato la pena in relazione al residuo delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale,confermando nel resto la sentenza di primo grado.2.

Il ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] DiSerio, è articolato su tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, aisensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, è denunciata erronea applicazione dell’art. 216 co. 1 Legge fall.e correlati vizi della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto dibancarotta per distrazione.

All’imputato è contestato di non avere comunicato al curatore uncredito di 9.525,70, nonché la girata alla propria moglie di cambiali per un importo di euro20.271,25, importi tutti sottratti alla massa attiva patrimoniale.

La sentenza impugnata nonavrebbe, però, svolto alcun approfondimento sulla esigibilità del credito, dandone anche comescontata la sua stessa esistenza; mancherebbe anche la prova dell’incasso dei titoli da partedella moglie del ricorrente, cosicchè – si sostiene - la condotta si è arrestata al livello deltentativo, non punibile, in mancanza della prova della definitiva fuoriuscita del valore economicodal patrimonio della fallita.Si deduce anche che non sarebbe stato provato il danno per i creditori, che avrebbe dovutoessere valutato contestualizzando l’entità delle presunte distrazioni, pari a circa 30.000 eurorispetto alla massa passiva di oltre un milione di euro.

Non essendo stato provato se la condottaabbia significativamente inciso sulle possibilità di soddisfacimento del ceto creditorio, lamotivazione si risolve in una clausola di stile.2.2.

Con il secondo motivo, è denunciata violazione degli artt. 43 cod. pen. e 216 co. 1 n.1, Legge fall., e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivodella bancarotta patrimoniale.

La sentenza impugnata non ha individuato indici di fraudolenza,limitandosi a descrivere le condotte materiali, mentre nulla si sa della ragione della girata dellecambiali e, quindi, della volontà di sottrarre beni alla garanzia dei creditori.2.3.

Con il terzo motivo, sono denunciati vizi della motivazione in ordine alla durata dellepene accessorie fallimentari, immotivatamente individuata in due anni senza alcun indicatorefattuale (gravità concreta del fatto, personalità del reo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato.2.

Posto che, nel caso di specie, è stata contestata una condotta di bancarotta pre-fallimentare, è opportuno precisare che, con riferimento a tale fattispecie, secondo l’esegesi piùaderente a una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, tale delitto restaintegrato non già dalla sottrazione di ricchezza tout court, ma solo laddove venga distratta quellaconcretamente idonea a recare danno alle pretese dei creditori, e cioè a mettere in pericolo lagaranzia patrimoniale dei crediti verso l'impresa.

Non vi è dubbio, infatti, che la Corte dicassazione disegni attualmente il paradigma tipologico del delitto previsto dall'art. 216, commaprimo, n. 1, prima parte, Legge fall., secondo lo schema del reato di pericolo concreto, conparticolare riguardo - per quel che interessa alla presente analisi - alla condotta dell'imprenditoreche abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato, in tutto o in parte i suoi beni(per tutte, cfr. Sez. 5, n. 17819 del 24/3/2017, Palitta, Rv. 269562 e Sez. 5, n. 38396 del23/6/2017, Sgaramella, Rv. 270763; in tema di bancarotta fraudolenta dissipativa cfr. Sez. 5, n.533 del 14/10/2016, dep. 2017, Zaccaria, Rv. 269019), richiedendosi che la valutazione delpericolo sia condotta con giudizio ex ante (ancorchè al momento della declaratoria dello stato diinsolvenza), e in riferimento agli atti depauperativi compiuti nella cd. zona di rischio penale (cfr.Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879, in motivazione, e Sez. 5, n. 18517 del22/2/2018, Lapis, Rv. 273073), e alla qualità oggettiva della distrazione, ancorchè realizzata inun tempo lontano dal fallimento, se particolarmente condizionante in negativo per le sorti futuredella società (Sez. 5 - n. 28941 del 14/02/2024,Rv. 287059).2.1.

Dunque, la bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare è configurata qualereato di pericolo concreto, in cui l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre apericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e devepermanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare.

Il pericoloprevisto dalla bancarotta pre-fallimentare - che è anche l'evento giuridico del reato, comeribadito da Sez. u. n. 21039 del 2011, Loy - non può che essere correlato alla idoneità dell'attodi depauperamento a creare un vulnus alla integrità della garanzia dei creditori in caso diapertura di procedura concorsuale - non dunque come singoli, ma come categoria- , con unaanalisi che deve riguardare, in primo luogo, l'elemento oggettivo, per investire poi in modoomogeneo l'elemento soggettivo e che, certamente, deve poggiare su criteri "ex ante", inrelazione alle caratteristiche complessive dell'atto stesso e della situazione finanziaria dellasocietà, laddove l'"anteriorità" di regola è tale relativamente al momento della azione tipica,senza però che sia esclusa dalla valutazione la permanenza o meno della stessa situazione, finoall'epoca che precede l'atto di apertura della procedura e senza, comunque, che possanoacquisire rilevanza, nella prospettiva che qui interessa, fattori non imputabili, come un tracolloeconomico.2.2.

Il ricorso nel porre il tema dell'offensività reale della condotta contestata nell'egida dellabancarotta patrimoniale quale reato di pericolo concreto, ha evidenziato l'irrilevanza del valoreeconomico dei beni distratti rispetto all’entità del passivo fallimentare, da cui deriverebbe laconseguente inoffensività della condotta di reato.2.3.

Senza dubbio, come si è appena ricordato, un'esegesi costituzionalmente orientata delreato di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare come reato di pericolo concreto (intema, oltre alla citata sentenza Palitta, cfr. anche Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv.261683), impone di valutare la rilevanza penale delle condotte e la loro offensività in baseall'idoneità ex ante degli atti depauperativi a mettere realmente a rischio la garanzia dei creditoridella massa fallimentare, in un parametro spazio-temporale ragionevole (la zona penale dirischio) entro il quale l'apprezzamento di uno stato di crisi dell'impresa, conosciuto dall'agente,è destinato ad orientare l'interpretazione di ogni iniziativa di distrazione dei beni da parte diquest'ultimo.2.3.1.

In sostanza, l’orientamento che ha preso piede nella giurisprudenza di questa Corteè nel senso dell’abbandono delle posizioni ermeneutiche che schiacciano in termini assertivi laprospettiva della ricerca della prova del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare sul punto genetico del distacco, senza esplorare ed approfondire i caratteri qualitatividi tale distacco patrimoniale.

In tale ottica, l'offesa provocata dal reato non può ridursi al meroimpoverimento dell'asse patrimoniale dell'impresa, ma deve essere rapportata alla diminuzionedella consistenza patrimoniale idonea a danneggiare le aspettative dei creditori (Sez. 5, n. 16388del 23/3/2011, Barbato, in motivazione), nella prospettiva che la tutela penale del delitto dibancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare ruota intorno ai creditori: è integrativa delreato non già la sottrazione di ricchezza tout court, ma solo quella concretamente idonea a recaredanno alle pretese dei creditori, e cioè a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale dei creditiverso l'impresa.( Sez. 5 - n. 28941 del 14/02/2024, Rv. 287059).2.3.2.

Va dunque, ribadito il rifiuto di qualsiasi ricostruzione, ancorchè surrettizia, dellafattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale come reato di "pericolo presunto", vale a direcome ipotesi criminosa che, basandosi sulla constatazione tout court dell'esistenza dell'attodistrattivo, si affidi ad una catena di presunzioni fondate sulla rimproverabilítà della esposizionea pericolo del patrimonio, destinate a divenire reato fallimentare solo con la successivadeclaratoria giudiziale.2.3.3.

Ed è per questo che la giurisprudenza di questa Corte ha enucleato anche una teoriadegli "indici di fraudolenza" dai quali è possibile desumere, nel singolo caso, l'elemento oggettivodella concreta pericolosità del fatto distrattivo (e del dolo generico); si tratta di indicatori difraudolenza che supportano la verifica dell'interprete chiamato ad accertare la sussistenza delreato di bancarotta e rinvenibili, ad esempio: nella disamina della condotta alla luce dellacondizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda; nel contesto in cui l'impresa ha operato, avutoriguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte; nellairriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canonidi ragionevolezza imprenditoriale (Sez. 5, n. 38396 del 23/6/2017, Sgaramella, Rv. 270763).2.3.4.

In conclusione, va ribadito che il reato di bancarotta fraudolenta patrimonialeprefallimentare è un reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendonegativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericoloper il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precedel'apertura della procedura fallimentare, sicchè, ai fini della prova del reato, il giudice non puòbasarsi soltanto sulla mera constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo in quanto tale, madeve valutare la qualità del distacco patrimoniale.2.4.

E, allora, venendo al caso di specie, correttamente, la Corte di appello ha ravvisato lanatura distrattiva delle condotte contestate giacchè, trattandosi di reato di pericolo, le condottecontestate, aventi a oggetto, oltre a un credito di 9.525,70, mai rinvenuto, la girata di cambialiper un importo di euro 20.271,25, hanno avuto certamente natura depauperativa, desumendosila distrazione dalla mancata giustificazione, da parte dell’imprenditorie, della destinazione dataal credito celato agli organi della procedura fallimentare ( Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv.262741; Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004 , Rv.231411; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295), e dalla sottrazione alla disponibilità dellasocietà attuata mediante la girata della cambiale in favore della moglie, in assenza di causagiustificativa, in tal modo ponendo in pericolo la integrità del patrimonio sociale.2.5.

Nessun pregio può riconoscersi alla obiezione che l’importo sottratto sia talmenteesiguo, rispetto all’entità del passiva, da non integrare l’offesa tutelata dalla fattispecie, dalmomento che il pericolo concreto non può essere assimilato a una mera somma matematicatra importo del passivo e importo della distrazione, ma, come si è detto, deve essere valutatoparametrando il giudizio alla individuazione di indici di fraudolenza (tale essendo la condottadistrattiva in una fase prossima al fallimento o in una fase di dissesto), e al danno effettivo allamassa creditoria.2.6.

Indubbiamente, il primo indicatore è sussistente nella specie in esame, in quanto lecondotte sono state poste in essere in epoca prossima al fallimento; d’altronde, non puòdisconoscersi che, anche di fronte a un passivo rilevante, la sottrazione dell’importo di circa30.000 euro non può considerarsi irrisoria, rappresentando, invece, un concreto danno allamassa creditoria che ne resta privata.3.

Tali circostanze rendono conto anche della sussistenza dell’elemento soggettivo,costituito dal dolo generico, (Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367), e dell’infondatezzadel terzo motivo: posto che il valore delle sottrazioni non è irrisorio, l’indice di fraudolenzaconcreto è dato dal depauperamento attuato in epoca prossima al fallimento, che porta aritenere l’autore pienamente consapevole della sottrazione ai creditori di una somma nonirrisoria rispetto all’importo complessivo del fallimento: l’assenza di una causa sottostante chegiustificasse la dazione della cambiale, in epoca concomitante con la decozione, non consentedi mettere in dubbio la sussistenza dell’elemento psicologico del reato; d’altronde, conriferimento al credito sottaciuto alla curatela, neppure può dubitarsi della consapevolesottrazione alla massa fallimentare del credito sottaciuto alla curatela.4.

Non ha pregio la censura, oggetto del terzo motivo, afferente alla determinazionedella durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari, non essendo richiesta unaspecifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen. ovela durata sia determinata in misura inferiore o pari alla media edittale, e non sussista, come nelcaso di specie, una divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale,irrogata nel minimo, e pene accessorie, fissate in misura corrispondente(Sez. 5 n. 1947 del 03/11/2020 (dep. 2021) Rv. 280668).5.

Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 10 aprile 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di LecceVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore STEFANO TOCCIche ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi alla requisitoria in attiudito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Serio, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste perl'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della decisionedel G.U.P. del Tribunale di Brindisi – che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarottafraudolenta distrattiva e di bancarotta semplice documentale di cui agli artt. 216 co. 1 e 217-219 co. 2 Legge fall., condannandolo alla pena anni due e mesi quattro di reclusione,riconosciuta la continuazione e le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto allacontestata aggravante, con la diminuente per il rito - ha dichiarato non doversi procedere inordine al delitto di bancarotta documentale semplice, perché estinto per prescrizione, e harideterminato la pena in relazione al residuo delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale,confermando nel resto la sentenza di primo grado.2. Il ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] DiSerio, è articolato su tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, aisensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, è denunciata erronea applicazione dell’art. 216 co. 1 Legge fall.e correlati vizi della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto dibancarotta per distrazione. All’imputato è contestato di non avere comunicato al curatore uncredito di 9.525,70, nonché la girata alla propria moglie di cambiali per un importo di euro20.271,25, importi tutti sottratti alla massa attiva patrimoniale. La sentenza impugnata nonavrebbe, però, svolto alcun approfondimento sulla esigibilità del credito, dandone anche comescontata la sua stessa esistenza; mancherebbe anche la prova dell’incasso dei titoli da partedella moglie del ricorrente, cosicchè – si sostiene - la condotta si è arrestata al livello deltentativo, non punibile, in mancanza della prova della definitiva fuoriuscita del valore economicodal patrimonio della fallita.Si deduce anche che non sarebbe stato provato il danno per i creditori, che avrebbe dovutoessere valutato contestualizzando l’entità delle presunte distrazioni, pari a circa 30.000 eurorispetto alla massa passiva di oltre un milione di euro. Non essendo stato provato se la condottaabbia significativamente inciso sulle possibilità di soddisfacimento del ceto creditorio, lamotivazione si risolve in una clausola di stile.2.2. Con il secondo motivo, è denunciata violazione degli artt. 43 cod. pen. e 216 co. 1 n.1, Legge fall., e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivodella bancarotta patrimoniale. La sentenza impugnata non ha individuato indici di fraudolenza,limitandosi a descrivere le condotte materiali, mentre nulla si sa della ragione della girata dellecambiali e, quindi, della volontà di sottrarre beni alla garanzia dei creditori.2.3. Con il terzo motivo, sono denunciati vizi della motivazione in ordine alla durata dellepene accessorie fallimentari, immotivatamente individuata in due anni senza alcun indicatorefattuale (gravità concreta del fatto, personalità del reo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato.2. Posto che, nel caso di specie, è stata contestata una condotta di bancarotta pre-fallimentare, è opportuno precisare che, con riferimento a tale fattispecie, secondo l’esegesi piùaderente a una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, tale delitto restaintegrato non già dalla sottrazione di ricchezza tout court, ma solo laddove venga distratta quellaconcretamente idonea a recare danno alle pretese dei creditori, e cioè a mettere in pericolo lagaranzia patrimoniale dei crediti verso l'impresa. Non vi è dubbio, infatti, che la Corte dicassazione disegni attualmente il paradigma tipologico del delitto previsto dall'art. 216, commaprimo, n. 1, prima parte, Legge fall., secondo lo schema del reato di pericolo concreto, conparticolare riguardo - per quel che interessa alla presente analisi - alla condotta dell'imprenditoreche abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato, in tutto o in parte i suoi beni(per tutte, cfr. Sez. 5, n. 17819 del 24/3/2017, Palitta, Rv. 269562 e Sez. 5, n. 38396 del23/6/2017, Sgaramella, Rv. 270763; in tema di bancarotta fraudolenta dissipativa cfr. Sez. 5, n.533 del 14/10/2016, dep. 2017, Zaccaria, Rv. 269019), richiedendosi che la valutazione delpericolo sia condotta con giudizio ex ante (ancorchè al momento della declaratoria dello stato diinsolvenza), e in riferimento agli atti depauperativi compiuti nella cd. zona di rischio penale (cfr.Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879, in motivazione, e Sez. 5, n. 18517 del22/2/2018, Lapis, Rv. 273073), e alla qualità oggettiva della distrazione, ancorchè realizzata inun tempo lontano dal fallimento, se particolarmente condizionante in negativo per le sorti futuredella società (Sez. 5 - n. 28941 del 14/02/2024,Rv. 287059).2.1. Dunque, la bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare è configurata qualereato di pericolo concreto, in cui l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre apericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e devepermanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare. Il pericoloprevisto dalla bancarotta pre-fallimentare - che è anche l'evento giuridico del reato, comeribadito da Sez. u. n. 21039 del 2011, Loy - non può che essere correlato alla idoneità dell'attodi depauperamento a creare un vulnus alla integrità della garanzia dei creditori in caso diapertura di procedura concorsuale - non dunque come singoli, ma come categoria- , con unaanalisi che deve riguardare, in primo luogo, l'elemento oggettivo, per investire poi in modoomogeneo l'elemento soggettivo e che, certamente, deve poggiare su criteri "ex ante", inrelazione alle caratteristiche complessive dell'atto stesso e della situazione finanziaria dellasocietà, laddove l'"anteriorità" di regola è tale relativamente al momento della azione tipica,senza però che sia esclusa dalla valutazione la permanenza o meno della stessa situazione, finoall'epoca che precede l'atto di apertura della procedura e senza, comunque, che possanoacquisire rilevanza, nella prospettiva che qui interessa, fattori non imputabili, come un tracolloeconomico.2.2. Il ricorso nel porre il tema dell'offensività reale della condotta contestata nell'egida dellabancarotta patrimoniale quale reato di pericolo concreto, ha evidenziato l'irrilevanza del valoreeconomico dei beni distratti rispetto all’entità del passivo fallimentare, da cui deriverebbe laconseguente inoffensività della condotta di reato.2.3. Senza dubbio, come si è appena ricordato, un'esegesi costituzionalmente orientata delreato di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare come reato di pericolo concreto (intema, oltre alla citata sentenza Palitta, cfr. anche Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv.261683), impone di valutare la rilevanza penale delle condotte e la loro offensività in baseall'idoneità ex ante degli atti depauperativi a mettere realmente a rischio la garanzia dei creditoridella massa fallimentare, in un parametro spazio-temporale ragionevole (la zona penale dirischio) entro il quale l'apprezzamento di uno stato di crisi dell'impresa, conosciuto dall'agente,è destinato ad orientare l'interpretazione di ogni iniziativa di distrazione dei beni da parte diquest'ultimo.2.3.1. In sostanza, l’orientamento che ha preso piede nella giurisprudenza di questa Corteè nel senso dell’abbandono delle posizioni ermeneutiche che schiacciano in termini assertivi laprospettiva della ricerca della prova del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare sul punto genetico del distacco, senza esplorare ed approfondire i caratteri qualitatividi tale distacco patrimoniale. In tale ottica, l'offesa provocata dal reato non può ridursi al meroimpoverimento dell'asse patrimoniale dell'impresa, ma deve essere rapportata alla diminuzionedella consistenza patrimoniale idonea a danneggiare le aspettative dei creditori (Sez. 5, n. 16388del 23/3/2011, Barbato, in motivazione), nella prospettiva che la tutela penale del delitto dibancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare ruota intorno ai creditori: è integrativa delreato non già la sottrazione di ricchezza tout court, ma solo quella concretamente idonea a recaredanno alle pretese dei creditori, e cioè a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale dei creditiverso l'impresa.( Sez. 5 - n. 28941 del 14/02/2024, Rv. 287059).2.3.2. Va dunque, ribadito il rifiuto di qualsiasi ricostruzione, ancorchè surrettizia, dellafattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale come reato di "pericolo presunto", vale a direcome ipotesi criminosa che, basandosi sulla constatazione tout court dell'esistenza dell'attodistrattivo, si affidi ad una catena di presunzioni fondate sulla rimproverabilítà della esposizionea pericolo del patrimonio, destinate a divenire reato fallimentare solo con la successivadeclaratoria giudiziale.2.3.3. Ed è per questo che la giurisprudenza di questa Corte ha enucleato anche una teoriadegli "indici di fraudolenza" dai quali è possibile desumere, nel singolo caso, l'elemento oggettivodella concreta pericolosità del fatto distrattivo (e del dolo generico); si tratta di indicatori difraudolenza che supportano la verifica dell'interprete chiamato ad accertare la sussistenza delreato di bancarotta e rinvenibili, ad esempio: nella disamina della condotta alla luce dellacondizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda; nel contesto in cui l'impresa ha operato, avutoriguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte; nellairriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canonidi ragionevolezza imprenditoriale (Sez. 5, n. 38396 del 23/6/2017, Sgaramella, Rv. 270763).2.3.4. In conclusione, va ribadito che il reato di bancarotta fraudolenta patrimonialeprefallimentare è un reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendonegativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericoloper il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precedel'apertura della procedura fallimentare, sicchè, ai fini della prova del reato, il giudice non puòbasarsi soltanto sulla mera constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo in quanto tale, madeve valutare la qualità del distacco patrimoniale.2.4. E, allora, venendo al caso di specie, correttamente, la Corte di appello ha ravvisato lanatura distrattiva delle condotte contestate giacchè, trattandosi di reato di pericolo, le condottecontestate, aventi a oggetto, oltre a un credito di 9.525,70, mai rinvenuto, la girata di cambialiper un importo di euro 20.271,25, hanno avuto certamente natura depauperativa, desumendosila distrazione dalla mancata giustificazione, da parte dell’imprenditorie, della destinazione dataal credito celato agli organi della procedura fallimentare ( Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv.262741; Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004 , Rv.231411; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295), e dalla sottrazione alla disponibilità dellasocietà attuata mediante la girata della cambiale in favore della moglie, in assenza di causagiustificativa, in tal modo ponendo in pericolo la integrità del patrimonio sociale.2.5. Nessun pregio può riconoscersi alla obiezione che l’importo sottratto sia talmenteesiguo, rispetto all’entità del passiva, da non integrare l’offesa tutelata dalla fattispecie, dalmomento che il pericolo concreto non può essere assimilato a una mera somma matematicatra importo del passivo e importo della distrazione, ma, come si è detto, deve essere valutatoparametrando il giudizio alla individuazione di indici di fraudolenza (tale essendo la condottadistrattiva in una fase prossima al fallimento o in una fase di dissesto), e al danno effettivo allamassa creditoria.2.6. Indubbiamente, il primo indicatore è sussistente nella specie in esame, in quanto lecondotte sono state poste in essere in epoca prossima al fallimento; d’altronde, non puòdisconoscersi che, anche di fronte a un passivo rilevante, la sottrazione dell’importo di circa30.000 euro non può considerarsi irrisoria, rappresentando, invece, un concreto danno allamassa creditoria che ne resta privata.3. Tali circostanze rendono conto anche della sussistenza dell’elemento soggettivo,costituito dal dolo generico, (Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367), e dell’infondatezzadel terzo motivo: posto che il valore delle sottrazioni non è irrisorio, l’indice di fraudolenzaconcreto è dato dal depauperamento attuato in epoca prossima al fallimento, che porta aritenere l’autore pienamente consapevole della sottrazione ai creditori di una somma nonirrisoria rispetto all’importo complessivo del fallimento: l’assenza di una causa sottostante chegiustificasse la dazione della cambiale, in epoca concomitante con la decozione, non consentedi mettere in dubbio la sussistenza dell’elemento psicologico del reato; d’altronde, conriferimento al credito sottaciuto alla curatela, neppure può dubitarsi della consapevolesottrazione alla massa fallimentare del credito sottaciuto alla curatela.4. Non ha pregio la censura, oggetto del terzo motivo, afferente alla determinazionedella durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari, non essendo richiesta unaspecifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen. ovela durata sia determinata in misura inferiore o pari alla media edittale, e non sussista, come nelcaso di specie, una divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale,irrogata nel minimo, e pene accessorie, fissate in misura corrispondente(Sez. 5 n. 1947 del 03/11/2020 (dep. 2021) Rv. 280668).5. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 10 aprile 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena
Sentenza Cassazione n. 27622/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris