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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 28269/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TERNI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Suprema Corte di Cassazione sez.3 con sentenza in data 4 Marzo 2021 depositata in data 9 Settembre 2021 dichiarava la inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] Maurizio e da CONTE Irma avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia li aveva riconosciuti colpevoli in concorso del reato di cui all'art. 10 ter D.Lgs. 74/2000 quali amministratori della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con sede in Susegana (Tv), in particolare il [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della società, per non avere versato, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2011, per un ammontare complessivo pari ad euro 7.177.066,00. [OSCURATO:PERSONA] il 27 Dicembre 2012.

2. Con particolare riferimento ai primi quattro motivi di ricorso con i quali i ricorrenti si dolevano, tra l'altro, di violazione di legge per essere stata riconosciuta, in termini incoerenti con le emergenze processuali, la veste del [OSCURATO:PERSONA] di amministratore di fatto della società tenuta al debito tributario nei confronti dell'Erario, a dispetto della formale disnnissione della carica e in assenza degli indici di emersione di cui all'art.2639 cod.civ., la Corte di Cassazione evidenziava che "la gestione di fatto" della vecchia società é stata attribuita al Grígolin non quale persona che si è ingerita nella gestione della società, ma quale "regista" dell'intera operazione il cui esito (l'inadempimento dell'obbligazione tributaria) rientrava nel preciso disegno da lui ordito e della cui trama faceva parte la condotta omissiva dell'anziana madre, amministratore legale subentrante. 2.1 In relazione poi al sesto motivo di ricorso, cui era collegato altresì un motivo aggiunto, che atteneva alla legittimità del sequestro preventivo per equivalente ai danni degli amministratori della società e quindi al conseguente provvedimento di confisca ai sensi dell'art.12 bis D.Lgs.74/2000 in assenza di una puntuale verifica della capienza patrimoniale della società onerata dal debito tributario e della preventiva escussione della medesima, il giudice di legittimità affermava che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto a fronte della impossibilità di disporre la confisca diretta dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato e può avvenire "anche quando l'impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria o reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata.

Argomentava ancora che nel caso di confisca per equivalente "non vale opporre la capienza patrimoniale dell'ente: è necessario spiegare dove si trovi il profitto inutilmente cercato e non rinvenuto, questione quest'ultima mai posta nelle precedenti sedi di merito".

3. Propone ricorso straordinario per errore di fatto la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Maurizio e di CONTE Irma denunciando un duplice vizio percettivo in cui sarebbe incorsa la Suprema Corte nell'esame dei motivi di legittimità. 3.1 Con un primo motivo prospettano un errore di fatto per avere la Corte omesso di considerare i motivi primo e secondo del ricorso per una distorta conoscenza del carteggio processuale.

Premesso che il ricorrente aveva denunciato violazione di legge e in relazione all'art.2639 cod.civ. e 516 cod.proc.pen. e difetto motivazionale in ragione della frattura temporale tra l'epoca di consumazione del reato ascritto (Dicembre 2012) e l'epoca delle condotte realizzate dal [OSCURATO:PERSONA], come enucleate nelle sentenze di merito (Dicembre 2011) quando era ancora amministratore di diritto della società che aveva progressivamente contratto il debito tributario, assume la mancata trattazione della questione della esatta interpretazione dell'art.2639 cod.civ., finendo per avallare una ricostruzione dell'illecito in disapplicazione di tale disciplina, in piena distonia con il contenuto della contestazione. 3.2 Con una seconda articolazione denunciano errore di fatto per avere (la Corte Suprema) omesso di considerare il sesto motivo di ricorso proposto contro la sentenza da emendare, nonché il motivo aggiunto a quest'ultimo collegato.

Premessa la ricostruzione delle decisioni di merito, degli esiti degli incidenti cautelari e dei giudizi concernenti i provvedimenti sul sequestro preventivo per equivalente e della conseguente confisca ai danni degli amministratori, i ricorrenti assumono che il giudice di legittimità aveva del tutto omesso di misurarsi con la censura volta a prefigurare la violazione di legge per avere l'autorità procedente omesso di indirizzare prioritariamente il vincolo cautelare nei confronti della società tenuta ad assolvere primariamente e direttamente il debito tributario ai sensi dell'art.12 bis D.Lgs.vo 74/2000.

In particolare la difesa del ricorrente rileva che la Corte di Cassazione aveva omesso di valutare la circostanza, peraltro ampiamente dedotta e provata nel corso dei giudizi di merito e delle fasi cautelari, della ricorrenza di capienza patrimoniale della società tenuta al debito tributario per un importo di dieci volte superiore all'ammontare del debito stesso, circostanza che, se fosse stata correttamente percepita, ed opportunamente trattata, avrebbe condotto all'accoglimento della censura avanzata con il sesto motivo di ricorso o comunque avrebbe consentito di valutare anche il motivo nuovo, collegato al motivo sesto che, facendo leva sul principio di residualità di cui all'art.322 ter comma 1 cod.proc.pen., denunciava il vizio procedurale del pubblico ministero che, prima di disporre o richiedere il sequestro preventivo per equivalente ai danni degli amministratori della società a fronte di debito tributario, avrebbe dovuto procedere a sequestro diretto, con conseguente invalidità del provvedimento a carico degli amministratori.

Con il motivo aggiunto si denunciava infatti il vizio genetico del disposto sequestro, rilevabile di ufficio anche a fronte di una declaratoria di inammissibilità del ricorso, che pure era stato tempestivamente presentato. [OSCURATO:PERSONA] 1.In tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (sez.U, 26.3.2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263686, sez.2, n.53657 del 17 Novembre 2016, Macrì, Rv.268981).

Se è vero, infatti, che l'omesso esame di un motivo di ricorso dà luogo ad un errore di fatto rilevante ex art.625 bis cod.proc.pen. se è conseguenza di un errore percettivo che abbia causato l'erronea supposizione della inesistenza della censura, tale mancata percezione deve essere immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (sez.2, n.44.327 del 11 Ottobre 2005, Nahmad, Rv.23.870I.

In particolare risulta esclusa la ricorrenza di un errore percettivo in caso di omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione quando il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero quando la omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, ovvero ancora quando l'omesso esame del motivo non abbia valore decisivo in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi costituisce onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp.att.cod.proc.pen., decisiva e che il suo omesso esame sia conseguenza di un sicuro errore di percezione (sez.2, n.53657 del 17 Novembre 2016, Macrì, Rv.268982): risultano in ogni caso inoppugnabili gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti alla inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (sez.5, n.29240 del 1 Giugno 2018, Barbato, Rv.273193).

2. Tanto premesso sui limiti del sindacato in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, con particolare riferimento alle pronunce emesse dal giudice di legittimità in relazione alle quali si assuma la mancata valutazione di uno o più motivi di ricorso, deve essere dichiarata la inammissibilità dei ricorsi atteso che nessun errore percettivo, nel senso sopra precisato, si è realizzato nella sentenza della terza sezione della Corte di Cassazione oggetto di impugnazione straordinaria.

3. Quanto al primo motivo di ricorso, invero, tanto nella parte in fatto quanto nella trama motivazionale la Corte di Cassazione dimostra di avere in primo luogo recepito e successivamente valutato il contenuto delle doglianze rappresentate dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] nei primi due motivi di ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, con particolare riferimento alla denunciata erronea interpretazione dell'art.2639 cod.civ. sull'estensione della responsabilità all'amministratore di fatto, pure in assenza di specifici atti gestori ad esso riconducibili nel corso dell'anno 2012 e nel rispetto dei limiti temporali scanditi nel capo di imputazione. 3.1 Invero, a pag. 1 della sentenza (punti 1.1 e 1.2), la Corte di Cassazione riporta nei corretti termini fattuali e giuridici il contenuto della censura evidenziando che la prospettazione difensiva faceva puntuale riferimento alla violazione dell'art.2639 cod.civ., anche in relazione a ipotesi di motivazione omessa ed estrinsecamente ed intrinsecamente illogica, indicando che la difesa afferma "che il criterio di imputazione del fatto altrui utilizzato dalla Corte di Appello per confermare la condanna non è coerente con l'editto accusatorio e costituisce malgoverno dell'art.2639 cod.civ., oltre che della norma incriminatrice, trattandosi in ogni caso di fatti posti in essere in epoca anteriore alla consumazione del reato (omissivo, proprio e unisussistente).

Nessun dubbio pertanto può sussistere sul fatto che la Corte si fosse correttamente rappresentata l'ambito del sindacato devoluto al giudice di legittimità riportandolo negli esatti termini in cui lo stesso risulta riproposto in sede di ricorso straordinario. 3.2 Nell'esprimersi poi in termini di inammissibilità della censura, dopo avere ricostruito, alla stregua delle considerazioni svolte dai giudici di merito, i caratteri dell'operazione riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] (svuotamento delle attività della società di cui era amministratore unico nel corso dell'anno 2011 in cui si era accumulato il debito tributario e conferimento delle stesse in una nuova società di cui era nominata amministratore unico la anziana madre del ricorrente), il giudice di legittimità argomentava che "la gestione di fatto" della vecchia società è stata attribuita ai [OSCURATO:PERSONA] non quale persona che si è ingerita nella gestione della società, bensì quale "regista" dell'intera operazione il cui esito (l'inadempimento dell'obbligazione tributaria) rientrava nel preciso disegno da lui ordito e della cui trama faceva parte la condotta omissiva dell'anziana madre, amministratore legale subentrante"...."in buona sostanza l'addebito del concorso nel reato omissivo dell'amministratore formale si nutre della sicura valenza causale delle condotte del [OSCURATO:PERSONA] che hanno preceduto il reato stesso e della loro unidirezionalità verso il risultato perseguito che appartiene al ricorrente sotto il profilo del contributo causale e del dolo (intenzionale)". 3.3 In sostanza la Corte di Cassazione non solo mostra di confrontarsi con la censura di cui ai primi due motivi di ricorso per cassazione, ma fornisce una giustificazione del concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui all'art.10 ter D.Lgs. 74/2000 che costituisce una interpretazione peculiare, ai sensi dell'art.2639 cod.civ., del ruolo di "amministratore di fatto" del ricorrente, quale coordinatore e regista di una complessa operazione, programmata prima della scadenza del debito tributario ma artatamente rivolta alla sua elusione, con conseguenze pertanto permanenti ed apprezzabili nell'anno fiscale successivo alla sua formale dismissione dalla carica. 3.4 Appare pertanto evidente che la censura oggi proposta dai ricorrenti sia del tutto inammissibile in quanto non investe l'erronea percezione di un elemento fattuale, rilevabile dall'esame della sentenza impugnata con ricorso straordinario, da cui sia dipesa la valutazione del giudice di legittimità, ma investe un vizio argomentativo della motivazione, e quindi un errore di diritto, nella parte in cui il giudice avrebbe errato giuridicamente nel ricondurre la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] ad un atto di malgoverno anteriore all'anno fiscale in cui si era consolidato l'omesso versamento dell'imposta oggetto di imputazione.

4. Parimenti inammissibile si presenta il secondo motivo di ricorso straordinario laddove il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] assume che l'errore percettivo, in relazione al sesto motivo del ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia, sarebbe consistito nel mancato apprezzamento della circostanza, più volte evidenziata nei giudizi di merito e fatta espressamente oggetto di censura nel motivo di ricorso anzidetto che il sequestro preventivo per equivalente fino alla concorrenza del debito tributario sui beni in danno degli amministrativi avrebbe dovuto essere preceduto dal sequestro diretto ai danni della società in ragione della adeguata capienza patrimoniale di questa al tempo in cui era stata richiesta e veniva disposta la cautela reale. 4.1 Invero la censura, integralmente riportata al punto 1.5 lett.a e b del considerato in fatto e, in relazione al motivo nuovo, al successivo punto 2 della sentenza impugnata con ricorso straordinario, veniva parimenti ritenuta manifestamente infondata in quanto "il presupposto applicativo del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, è l'impossibilità di disporre la confisca diretta dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato ....;può essere disposto anche quando l'impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del gto, sia transitoria o reversibile, purchè sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata"; affermava ancora la Corte che "in caso di confisca per equivalente, dunque, non vale opporre la capienza patrimoniale dell'ente: è necessario spiegare dove si trovi il profitto inutilmente cercato e non rinvenuto, questione quest'ultima mai posta nelle precedenti sedi di merito".

Non corrisponde pertanto al vero, come sostenuto nel secondo motivo del ricorso straordinario, che il giudice di legittimità abbia ritenuto "mai trattata nelle fasi di merito la questione della capienza patrimoniale della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.", incorrendo in un errore percettivo che ha condizionato l'esito del ricorso, in quanto, dopo avere riportato in fatto l'esatta formulazione della censura, con la stessa si è confrontata nei termini prospettati a pag.7 della pronuncia, assumendo l'irrilevanza della dedotta "capienza patrimoniale dell'ente", in quanto sarebbe stato "necessario spiegare dove si trovi il profitto inutilmente cercato e non rinvenuto, questione quest'ultima mai posta nelle precedenti fasi di merito".

Erra pertanto il ricorrente nell'affermare che il giudice di legittimità non abbia affrontato la questione della accertata capienza patrimoniale e abbia erroneamente ritenuto che la questione non era stata dedotta nei giudizi di merito.

La sentenza impugnata ha affrontato la censura, escludendo che la pure dedotta capienza patrimoniale della società fosse di ostacolo alla richiesta e all'adozione di misura cautelare per equivalente a carico degli amministratori allorquando non era stata fornita allegazione delle risorse che costituivano "il profitto inutilmente cercato e non rinvenuto", risolvendosi in questi termini "la questione mai posta nelle precedenti fasi di merito". 4.2 Appare evidente che, anche in relazione a tale profilo di doglianza, il motivo di ricorso straordinario costituisce una critica alla valutazione logico giuridica operata dal giudice supremo sulla legittimità della disposta confisca, in ragione della asserita invalidità del provvedimento cautelare genetico, critica ampliata nel motivo aggiunto, ma tale critica non vale a fondare la ricorrenza di un errore percettivo, che risulti dal testo del provvedimento impugnato, avendo la sentenza impugnata indicato e affrontato la questione della capienza patrimoniale della società gravata dal debito tributario.

La questione di diritto sollevata con il motivo aggiunto risulta pertanto assorbita nel giudizio di inammissibilità del motivo principale e il profilo di doglianza afferisce alla valutazione di diritto operata dal giudice di legittimità sulla ricorrenza dei presupposti del disposto sequestro.

5. Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e la condanna dei ricorrenti al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TERNI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Suprema Corte di Cassazione sez.3 con sentenza in data 4 Marzo 2021 depositata in data 9 Settembre 2021 dichiarava la inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] Maurizio e da CONTE Irma avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia li aveva riconosciuti colpevoli in concorso del reato di cui all'art. 10 ter D.Lgs. 74/2000 quali amministratori della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con sede in Susegana (Tv), in particolare il [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della società, per non avere versato, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2011, per un ammontare complessivo pari ad euro 7.177.066,00. [OSCURATO:PERSONA] il 27 Dicembre 2012. 2. Con particolare riferimento ai primi quattro motivi di ricorso con i quali i ricorrenti si dolevano, tra l'altro, di violazione di legge per essere stata riconosciuta, in termini incoerenti con le emergenze processuali, la veste del [OSCURATO:PERSONA] di amministratore di fatto della società tenuta al debito tributario nei confronti dell'Erario, a dispetto della formale disnnissione della carica e in assenza degli indici di emersione di cui all'art.2639 cod.civ., la Corte di Cassazione evidenziava che "la gestione di fatto" della vecchia società é stata attribuita al Grígolin non quale persona che si è ingerita nella gestione della società, ma quale "regista" dell'intera operazione il cui esito (l'inadempimento dell'obbligazione tributaria) rientrava nel preciso disegno da lui ordito e della cui trama faceva parte la condotta omissiva dell'anziana madre, amministratore legale subentrante. 2.1 In relazione poi al sesto motivo di ricorso, cui era collegato altresì un motivo aggiunto, che atteneva alla legittimità del sequestro preventivo per equivalente ai danni degli amministratori della società e quindi al conseguente provvedimento di confisca ai sensi dell'art.12 bis D.Lgs.74/2000 in assenza di una puntuale verifica della capienza patrimoniale della società onerata dal debito tributario e della preventiva escussione della medesima, il giudice di legittimità affermava che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto a fronte della impossibilità di disporre la confisca diretta dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato e può avvenire "anche quando l'impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria o reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata. Argomentava ancora che nel caso di confisca per equivalente "non vale opporre la capienza patrimoniale dell'ente: è necessario spiegare dove si trovi il profitto inutilmente cercato e non rinvenuto, questione quest'ultima mai posta nelle precedenti sedi di merito". 3. Propone ricorso straordinario per errore di fatto la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Maurizio e di CONTE Irma denunciando un duplice vizio percettivo in cui sarebbe incorsa la Suprema Corte nell'esame dei motivi di legittimità. 3.1 Con un primo motivo prospettano un errore di fatto per avere la Corte omesso di considerare i motivi primo e secondo del ricorso per una distorta conoscenza del carteggio processuale. Premesso che il ricorrente aveva denunciato violazione di legge e in relazione all'art.2639 cod.civ. e 516 cod.proc.pen. e difetto motivazionale in ragione della frattura temporale tra l'epoca di consumazione del reato ascritto (Dicembre 2012) e l'epoca delle condotte realizzate dal [OSCURATO:PERSONA], come enucleate nelle sentenze di merito (Dicembre 2011) quando era ancora amministratore di diritto della società che aveva progressivamente contratto il debito tributario, assume la mancata trattazione della questione della esatta interpretazione dell'art.2639 cod.civ., finendo per avallare una ricostruzione dell'illecito in disapplicazione di tale disciplina, in piena distonia con il contenuto della contestazione. 3.2 Con una seconda articolazione denunciano errore di fatto per avere (la Corte Suprema) omesso di considerare il sesto motivo di ricorso proposto contro la sentenza da emendare, nonché il motivo aggiunto a quest'ultimo collegato. Premessa la ricostruzione delle decisioni di merito, degli esiti degli incidenti cautelari e dei giudizi concernenti i provvedimenti sul sequestro preventivo per equivalente e della conseguente confisca ai danni degli amministratori, i ricorrenti assumono che il giudice di legittimità aveva del tutto omesso di misurarsi con la censura volta a prefigurare la violazione di legge per avere l'autorità procedente omesso di indirizzare prioritariamente il vincolo cautelare nei confronti della società tenuta ad assolvere primariamente e direttamente il debito tributario ai sensi dell'art.12 bis D.Lgs.vo 74/2000. In particolare la difesa del ricorrente rileva che la Corte di Cassazione aveva omesso di valutare la circostanza, peraltro ampiamente dedotta e provata nel corso dei giudizi di merito e delle fasi cautelari, della ricorrenza di capienza patrimoniale della società tenuta al debito tributario per un importo di dieci volte superiore all'ammontare del debito stesso, circostanza che, se fosse stata correttamente percepita, ed opportunamente trattata, avrebbe condotto all'accoglimento della censura avanzata con il sesto motivo di ricorso o comunque avrebbe consentito di valutare anche il motivo nuovo, collegato al motivo sesto che, facendo leva sul principio di residualità di cui all'art.322 ter comma 1 cod.proc.pen., denunciava il vizio procedurale del pubblico ministero che, prima di disporre o richiedere il sequestro preventivo per equivalente ai danni degli amministratori della società a fronte di debito tributario, avrebbe dovuto procedere a sequestro diretto, con conseguente invalidità del provvedimento a carico degli amministratori. Con il motivo aggiunto si denunciava infatti il vizio genetico del disposto sequestro, rilevabile di ufficio anche a fronte di una declaratoria di inammissibilità del ricorso, che pure era stato tempestivamente presentato. [OSCURATO:PERSONA] 1.In tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (sez.U, 26.3.2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263686, sez.2, n.53657 del 17 Novembre 2016, Macrì, Rv.268981). Se è vero, infatti, che l'omesso esame di un motivo di ricorso dà luogo ad un errore di fatto rilevante ex art.625 bis cod.proc.pen. se è conseguenza di un errore percettivo che abbia causato l'erronea supposizione della inesistenza della censura, tale mancata percezione deve essere immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (sez.2, n.44.327 del 11 Ottobre 2005, Nahmad, Rv.23.870I. In particolare risulta esclusa la ricorrenza di un errore percettivo in caso di omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione quando il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero quando la omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, ovvero ancora quando l'omesso esame del motivo non abbia valore decisivo in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi costituisce onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp.att.cod.proc.pen., decisiva e che il suo omesso esame sia conseguenza di un sicuro errore di percezione (sez.2, n.53657 del 17 Novembre 2016, Macrì, Rv.268982): risultano in ogni caso inoppugnabili gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti alla inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (sez.5, n.29240 del 1 Giugno 2018, Barbato, Rv.273193). 2. Tanto premesso sui limiti del sindacato in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, con particolare riferimento alle pronunce emesse dal giudice di legittimità in relazione alle quali si assuma la mancata valutazione di uno o più motivi di ricorso, deve essere dichiarata la inammissibilità dei ricorsi atteso che nessun errore percettivo, nel senso sopra precisato, si è realizzato nella sentenza della terza sezione della Corte di Cassazione oggetto di impugnazione straordinaria. 3. Quanto al primo motivo di ricorso, invero, tanto nella parte in fatto quanto nella trama motivazionale la Corte di Cassazione dimostra di avere in primo luogo recepito e successivamente valutato il contenuto delle doglianze rappresentate dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] nei primi due motivi di ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, con particolare riferimento alla denunciata erronea interpretazione dell'art.2639 cod.civ. sull'estensione della responsabilità all'amministratore di fatto, pure in assenza di specifici atti gestori ad esso riconducibili nel corso dell'anno 2012 e nel rispetto dei limiti temporali scanditi nel capo di imputazione. 3.1 Invero, a pag. 1 della sentenza (punti 1.1 e 1.2), la Corte di Cassazione riporta nei corretti termini fattuali e giuridici il contenuto della censura evidenziando che la prospettazione difensiva faceva puntuale riferimento alla violazione dell'art.2639 cod.civ., anche in relazione a ipotesi di motivazione omessa ed estrinsecamente ed intrinsecamente illogica, indicando che la difesa afferma "che il criterio di imputazione del fatto altrui utilizzato dalla Corte di Appello per confermare la condanna non è coerente con l'editto accusatorio e costituisce malgoverno dell'art.2639 cod.civ., oltre che della norma incriminatrice, trattandosi in ogni caso di fatti posti in essere in epoca anteriore alla consumazione del reato (omissivo, proprio e unisussistente). Nessun dubbio pertanto può sussistere sul fatto che la Corte si fosse correttamente rappresentata l'ambito del sindacato devoluto al giudice di legittimità riportandolo negli esatti termini in cui lo stesso risulta riproposto in sede di ricorso straordinario. 3.2 Nell'esprimersi poi in termini di inammissibilità della censura, dopo avere ricostruito, alla stregua delle considerazioni svolte dai giudici di merito, i caratteri dell'operazione riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] (svuotamento delle attività della società di cui era amministratore unico nel corso dell'anno 2011 in cui si era accumulato il debito tributario e conferimento delle stesse in una nuova società di cui era nominata amministratore unico la anziana madre del ricorrente), il giudice di legittimità argomentava che "la gestione di fatto" della vecchia società è stata attribuita ai [OSCURATO:PERSONA] non quale persona che si è ingerita nella gestione della società, bensì quale "regista" dell'intera operazione il cui esito (l'inadempimento dell'obbligazione tributaria) rientrava nel preciso disegno da lui ordito e della cui trama faceva parte la condotta omissiva dell'anziana madre, amministratore legale subentrante"...."in buona sostanza l'addebito del concorso nel reato omissivo dell'amministratore formale si nutre della sicura valenza causale delle condotte del [OSCURATO:PERSONA] che hanno preceduto il reato stesso e della loro unidirezionalità verso il risultato perseguito che appartiene al ricorrente sotto il profilo del contributo causale e del dolo (intenzionale)". 3.3 In sostanza la Corte di Cassazione non solo mostra di confrontarsi con la censura di cui ai primi due motivi di ricorso per cassazione, ma fornisce una giustificazione del concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui all'art.10 ter D.Lgs. 74/2000 che costituisce una interpretazione peculiare, ai sensi dell'art.2639 cod.civ., del ruolo di "amministratore di fatto" del ricorrente, quale coordinatore e regista di una complessa operazione, programmata prima della scadenza del debito tributario ma artatamente rivolta alla sua elusione, con conseguenze pertanto permanenti ed apprezzabili nell'anno fiscale successivo alla sua formale dismissione dalla carica. 3.4 Appare pertanto evidente che la censura oggi proposta dai ricorrenti sia del tutto inammissibile in quanto non investe l'erronea percezione di un elemento fattuale, rilevabile dall'esame della sentenza impugnata con ricorso straordinario, da cui sia dipesa la valutazione del giudice di legittimità, ma investe un vizio argomentativo della motivazione, e quindi un errore di diritto, nella parte in cui il giudice avrebbe errato giuridicamente nel ricondurre la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] ad un atto di malgoverno anteriore all'anno fiscale in cui si era consolidato l'omesso versamento dell'imposta oggetto di imputazione. 4. Parimenti inammissibile si presenta il secondo motivo di ricorso straordinario laddove il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] assume che l'errore percettivo, in relazione al sesto motivo del ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia, sarebbe consistito nel mancato apprezzamento della circostanza, più volte evidenziata nei giudizi di merito e fatta espressamente oggetto di censura nel motivo di ricorso anzidetto che il sequestro preventivo per equivalente fino alla concorrenza del debito tributario sui beni in danno degli amministrativi avrebbe dovuto essere preceduto dal sequestro diretto ai danni della società in ragione della adeguata capienza patrimoniale di questa al tempo in cui era stata richiesta e veniva disposta la cautela reale. 4.1 Invero la censura, integralmente riportata al punto 1.5 lett.a e b del considerato in fatto e, in relazione al motivo nuovo, al successivo punto 2 della sentenza impugnata con ricorso straordinario, veniva parimenti ritenuta manifestamente infondata in quanto "il presupposto applicativo del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, è l'impossibilità di disporre la confisca diretta dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato ....;può essere disposto anche quando l'impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del gto, sia transitoria o reversibile, purchè sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata"; affermava ancora la Corte che "in caso di confisca per equivalente, dunque, non vale opporre la capienza patrimoniale dell'ente: è necessario spiegare dove si trovi il profitto inutilmente cercato e non rinvenuto, questione quest'ultima mai posta nelle precedenti sedi di merito". Non corrisponde pertanto al vero, come sostenuto nel secondo motivo del ricorso straordinario, che il giudice di legittimità abbia ritenuto "mai trattata nelle fasi di merito la questione della capienza patrimoniale della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.", incorrendo in un errore percettivo che ha condizionato l'esito del ricorso, in quanto, dopo avere riportato in fatto l'esatta formulazione della censura, con la stessa si è confrontata nei termini prospettati a pag.7 della pronuncia, assumendo l'irrilevanza della dedotta "capienza patrimoniale dell'ente", in quanto sarebbe stato "necessario spiegare dove si trovi il profitto inutilmente cercato e non rinvenuto, questione quest'ultima mai posta nelle precedenti fasi di merito". Erra pertanto il ricorrente nell'affermare che il giudice di legittimità non abbia affrontato la questione della accertata capienza patrimoniale e abbia erroneamente ritenuto che la questione non era stata dedotta nei giudizi di merito. La sentenza impugnata ha affrontato la censura, escludendo che la pure dedotta capienza patrimoniale della società fosse di ostacolo alla richiesta e all'adozione di misura cautelare per equivalente a carico degli amministratori allorquando non era stata fornita allegazione delle risorse che costituivano "il profitto inutilmente cercato e non rinvenuto", risolvendosi in questi termini "la questione mai posta nelle precedenti fasi di merito". 4.2 Appare evidente che, anche in relazione a tale profilo di doglianza, il motivo di ricorso straordinario costituisce una critica alla valutazione logico giuridica operata dal giudice supremo sulla legittimità della disposta confisca, in ragione della asserita invalidità del provvedimento cautelare genetico, critica ampliata nel motivo aggiunto, ma tale critica non vale a fondare la ricorrenza di un errore percettivo, che risulti dal testo del provvedimento impugnato, avendo la sentenza impugnata indicato e affrontato la questione della capienza patrimoniale della società gravata dal debito tributario. La questione di diritto sollevata con il motivo aggiunto risulta pertanto assorbita nel giudizio di inammissibilità del motivo principale e il profilo di doglianza afferisce alla valutazione di diritto operata dal giudice di legittimità sulla ricorrenza dei presupposti del disposto sequestro. 5. Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e la condanna dei ricorrenti al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi
Sentenza Cassazione n. 28269/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris