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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 gennaio 2019

Cassazione n. 17335/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20060/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] n. 4H , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chela rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2090/2018 , depositata il09/01/2019, R.G.N. 2071/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Bari ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento in favore dell’agente della somma di euro 5.865,36, a titolo di indennità di scioglimento del rapporto, suppletivadi clientela e meritocratica e respinto la domanda di differenze provvigionali.

2. La Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva negato il diritto dell'agente alle provvigioni maturate sugli ordini del cliente [OSCURATO:SOCIETA]; ha ritenuto che quest’ultima società fosse un cliente direzionale della preponente, come riferito dai testimoni e comprovato dal fatto che nessuna contestazione il Facchini aveva mosso nel corso del rapporto per la minore percentuale provvigionale applicata sulle fatture della [OSCURATO:SOCIETA]; ha respinto i motivi di appello con cui l’agente rivendicava l'indennità di cui all'art. 1751 c.c. rilevando che il Facchini non aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva fondato la decisione sulle pattuizioni contrattuali (Aec 2002), con conseguente giudicato sul punto; ha accertato, tramite c.t.u. svolta in appello, che l'indennità spettante all’agente ai sensi dell'Aec del 2002 fosse inferiore a quanto già liquidato dalla società e che la somma corrisposta risultasse equa, anche ai sensi dell'art. 1751 c.c., poiché l'agente non aveva dimostrato in modo certo se e che consistenza avessero i vantaggi che la società riceveva ancora dalla sua attività.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la sentenza impugnata ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] fosse un cliente direzionale basandosi unicamente sulle prove testimoniali e senza valutare i numerosi documenti (il contratto di agenzia e i documenti n. 16-38 allegati al ricorso introduttivo della lite) idonei a dimostrare il contrario.

5. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c., per avere la Corte d’appello errato nel considerare formato il giudicato sul capo della sentenza di primo grado che aveva liquidato l’indennità in base all’Aec 2002 e per avere la stessa omesso di applicare la più favorevole disciplina di cui all’art. 1751 c.c., essendovi la prova che l’agente aveva procurato nuovi clienti e che la preponente continuava a ricevere vantaggi anche dopo la cessazione del rapporto.

6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto denuncia non l’omesso esame di un fatto decisivo, come richiesto dall’art. 360 n. 5 c.p.c. (v.

Cass., S.U. n. 5083 e n. 5084 del 2014), bensì la mancata valutazione di elementi probatori (documenti), il cui apprezzamento compete al giudice, e peraltro plurimi, nessuno dei quali quindi decisivo (v.

Cass. n. 28154 del 2018; Cass. n. 21439 del 2015), in una condizione di cd. doppia conforme, ai sensi dell’art. 360, quarto comma,c.p.c.

7. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

8. Premesso che il ricorrente non ha formulato uno specifico motivo di impugnazione in ordine alla violazione delle norme sulla cosa giudicata e non ha neanche trascritto e depositato la sentenza di primo grado ed i motivi di ricorso in appello, necessari ai fini dell’esame della censura sull’erronea dichiarazione del passaggio in giudicato di alcune statuizioni di primo grado, deve tuttavia rilevarsi come i giudici di secondo grado abbiano escluso che ricorressero i presupposti di cui all’art. 1751 c.c. poiché “l’agente non ha dimostrato in modo certo se e che consistenza abbiano i vantaggi che la società ancora riceve grazie alla sua attività”.

9. Questa Corte ha precisato che, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovveroil sensibile incremento degli affari con i vecchi clienti, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti.

Né, sulla base della formulazione della norma, è sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente, ovvero che non ricorrano le altre preclusioni ostative ivi contemplate, il cui difetto, perciò, non basta da solo ad integrare il diritto all'indennità, configurabile soltanto allorché sussistano pure le altre due condizioni (Cass. n. 20047 del 2016; Cass. n. 21377 del 2018).

10. Non è quindi imputabile alla sentenza d’appello alcuna violazione dell’art. 1751 c.c., dovendosi rilevare come le censure mosse denuncino la violazione di legge sulla base di una diversa ricostruzione in fatto (v. pag. 37 del ricorso in cui si afferma che “tutti i clienti hanno continuato ad acquistare i prodotti della ex preponente anche dopo la cessazione del rapporto per cui quest'ultima ha continuato a ricevere notevoli vantaggi”), e in ragione di ciò si collocano all’esterno del perimetro di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (v.

Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016).

11. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

12. La regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

13. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20060/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] n. 4H , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chela rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2090/2018 , depositata il09/01/2019, R.G.N. 2071/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Bari ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento in favore dell’agente della somma di euro 5.865,36, a titolo di indennità di scioglimento del rapporto, suppletivadi clientela e meritocratica e respinto la domanda di differenze provvigionali. 2. La Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva negato il diritto dell'agente alle provvigioni maturate sugli ordini del cliente [OSCURATO:SOCIETA]; ha ritenuto che quest’ultima società fosse un cliente direzionale della preponente, come riferito dai testimoni e comprovato dal fatto che nessuna contestazione il Facchini aveva mosso nel corso del rapporto per la minore percentuale provvigionale applicata sulle fatture della [OSCURATO:SOCIETA]; ha respinto i motivi di appello con cui l’agente rivendicava l'indennità di cui all'art. 1751 c.c. rilevando che il Facchini non aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva fondato la decisione sulle pattuizioni contrattuali (Aec 2002), con conseguente giudicato sul punto; ha accertato, tramite c.t.u. svolta in appello, che l'indennità spettante all’agente ai sensi dell'Aec del 2002 fosse inferiore a quanto già liquidato dalla società e che la somma corrisposta risultasse equa, anche ai sensi dell'art. 1751 c.c., poiché l'agente non aveva dimostrato in modo certo se e che consistenza avessero i vantaggi che la società riceveva ancora dalla sua attività. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la sentenza impugnata ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] fosse un cliente direzionale basandosi unicamente sulle prove testimoniali e senza valutare i numerosi documenti (il contratto di agenzia e i documenti n. 16-38 allegati al ricorso introduttivo della lite) idonei a dimostrare il contrario. 5. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c., per avere la Corte d’appello errato nel considerare formato il giudicato sul capo della sentenza di primo grado che aveva liquidato l’indennità in base all’Aec 2002 e per avere la stessa omesso di applicare la più favorevole disciplina di cui all’art. 1751 c.c., essendovi la prova che l’agente aveva procurato nuovi clienti e che la preponente continuava a ricevere vantaggi anche dopo la cessazione del rapporto. 6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto denuncia non l’omesso esame di un fatto decisivo, come richiesto dall’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass., S.U. n. 5083 e n. 5084 del 2014), bensì la mancata valutazione di elementi probatori (documenti), il cui apprezzamento compete al giudice, e peraltro plurimi, nessuno dei quali quindi decisivo (v. Cass. n. 28154 del 2018; Cass. n. 21439 del 2015), in una condizione di cd. doppia conforme, ai sensi dell’art. 360, quarto comma,c.p.c. 7. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. 8. Premesso che il ricorrente non ha formulato uno specifico motivo di impugnazione in ordine alla violazione delle norme sulla cosa giudicata e non ha neanche trascritto e depositato la sentenza di primo grado ed i motivi di ricorso in appello, necessari ai fini dell’esame della censura sull’erronea dichiarazione del passaggio in giudicato di alcune statuizioni di primo grado, deve tuttavia rilevarsi come i giudici di secondo grado abbiano escluso che ricorressero i presupposti di cui all’art. 1751 c.c. poiché “l’agente non ha dimostrato in modo certo se e che consistenza abbiano i vantaggi che la società ancora riceve grazie alla sua attività”. 9. Questa Corte ha precisato che, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovveroil sensibile incremento degli affari con i vecchi clienti, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti. Né, sulla base della formulazione della norma, è sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente, ovvero che non ricorrano le altre preclusioni ostative ivi contemplate, il cui difetto, perciò, non basta da solo ad integrare il diritto all'indennità, configurabile soltanto allorché sussistano pure le altre due condizioni (Cass. n. 20047 del 2016; Cass. n. 21377 del 2018). 10. Non è quindi imputabile alla sentenza d’appello alcuna violazione dell’art. 1751 c.c., dovendosi rilevare come le censure mosse denuncino la violazione di legge sulla base di una diversa ricostruzione in fatto (v. pag. 37 del ricorso in cui si afferma che “tutti i clienti hanno continuato ad acquistare i prodotti della ex preponente anche dopo la cessazione del rapporto per cui quest'ultima ha continuato a ricevere notevoli vantaggi”), e in ragione di ciò si collocano all’esterno del perimetro di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (v. Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016). 11. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. 12. La regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 13. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que
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