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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04290/2023

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unciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. di Tomaselli G. G. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale pec –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi –litisconsorzio - omissione N.36/20 + 147/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 2737/0 5 /19 depositata in data 7 maggio 2019 e sul ricorso iscritto al n. 147/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale pec –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 2756/05/19 depositata in data 7 maggio 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Come risulta dagli atti del proc. n. 36/2020, l a società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. di Tomaselli G. G., esercente l’attività di mediazione immobiliare, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2011, con il quale – a seguito di PVC – veniva accertato maggior reddito imponibile, con recupero di maggiori imposte.

Analoghi avvisi venivano emessi a carico dei due soci per recupero di maggiori imposte per trasparenza.

2. La CTP di Catania ha rigettato il ricorso.

3. La CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza in data 7 maggio 2019, ha rigettato l’appello della società contribuente.

N.36/20 + 147/20 R.G.

Est.

F. D’[OSCURATO:PERSONA] giudice di appello ha preliminarmente rigettato l’eccezione di violazione del litisconsorzio necessario per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, in quanto disposta dal giudice di primo grado e in quanto i processi nei confronti dei soci si sono svolti con la reciproca consapevolezza dei procedimenti pendenti nei confronti degli altri litisconsorti.

Il giudice di appello ha, poi, ritenuto legittimo l’accertamento, stante il rinvenimento di una contabilità parallela di tipo informale, dalla qual e emergeva l’inattendibilità della contabilità ufficiale e ha ritenuto inammissibili gli elementi di prova addotti dalla società contribuente.

4. Ha proposto ricorso per cassazione l a società contribuente , affidato a sei motivi; l’Ufficio ha resistito con controricorso.

5. Dagli atti del procedimento n. 147/2020 R.G. emerge che il socio [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti quale socio accomandatario per la quota del 75% della società [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione all’IRPEF dovuta sul maggior reddito di partecipazione conseguente all’accertamento sociale.

2. La CTP di Catania ha rigettato anche in tal caso il ricorsoe la CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza in data 7 maggio 2019, ha rigettato l’appello del contribuentecon analoghe motivazioni.

4. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a sei motivi; l’Ufficio ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo del ricorso n. 36/2020 R.G. si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., error in procedendo, nullità della sentenza per violazione degli artt. 29, 59 e 14 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e con gli artt. 156 e 159 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che non fosse stato pregiudicato il contraddittorio in primo grado per essere stata l’integrazione del contraddittorio disposta dal giudice di primo grado.Il N.36/20 + 147/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino ricorrente deduce l’erroneità della decisione per non avere disposto la riunione dei procedimenti promossi dalla società e dai due soci.

Osserva parte ricorrente che i giudizi si sono svolti separatamente e non hanno avuto difese simili, per cui si sarebbe dovuta disporre in ogni caso la riunione in appello; né sarebbe possibile la riunione nel giudizio di legittimità.

1.2. C on il secondo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., error in procedendo, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di legge costituzionalmente rilevante, in relazione agli artt. 36 d. lgs. n. 546/1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi il giudice di appello pronunciato su tre questioni dedotte in appellodalla società contribuente, quali l’omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla qualificazione della metodologia di accertamento dell’Ufficio, la violazione delle regole di distribuzione dell’onere della prova e l’omessa deduzione dei costi risultanti dalla prima nota, questioni in ordine alle quali la motivazione resa dal giudice di appello sarebbe apparente.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., error in procedendo, nullità della sentenza per omessa pronuncia sul recupero dell’IVA (pari ad € 33.368,00), nonché violazione di legge costituzionalmente rilevante, a termini dell’art. 36 d. lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Osserva parte ricorrente di avere dedotto in appello che l’IVA fosse stata conteggiata due volte, questione sulla quale il giudice di appello non si sarebbe pronunciato.

1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione degli artt. N.36/20 + 147/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino 29, 59 e 14 d. lgs. n. 546/1992, degli artt. 156 e 159 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto correttamen te integrato il contraddittorio, come già dedotto nel primo superiore motivo.

1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett. d) d.P.R.29 settembre 1973, n. 600, per avere il giudice di appello omesso di rilevare che la contabilità della società contribuente fosse regolare, per cui non si sarebbe potuto procedere ad accertamento «induttivo».

Osserva parte ricorrente che in presenza di contabilità regolare, l’Ufficio non avrebbe potuto fondare l’accertamento su un unico elemento indiziario, tenuto conto che parte dei maggiori redditi accertati non sarebbe provenuta dall’analisi di documentazione extracontabile, bensì dalla qualificazione come ricavi della società di introiti derivanti dalla vendita di un immobile personale di uno dei soci.

Quest’ultima circostanza evidenzierebbe che la documentazione extracontabile non proverrebbe dalla società ma da un terzo.

1.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui il giudice di appello ha omesso di considerare che nel calcolo dei ricavi si sarebbero dovuti considerare anche i relativi costi, come già dedotto in relazione al superiore secondo motivo.

1.7. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha articolato nel ricorso n. 147/2020 R.G. sei motivi, del tutto in termini con quelli della soc ietà già esaminati, precisando – in relazione al quinto motivo - che la vendita dell’immobile sarebbe stata effettuata dal ricorrente.

2. Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, trattandosi di cause connesse ex art. 274 cod. proc. civ., in presenza N.36/20 + 147/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino di sentenze pronunciate in grado di appello riguardo a contenzioso litisconsortile e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione (Cass., Sez.

VI, 15 febbraio 2018, n. 3789; Cass., Sez.

I, 31 ottobre 2011, n. 22631).

3. I primi due motivi dei ricorsi, i quali possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

Dall’esame dei procedimenti emerge che la società contribuente ha come soci il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], socio al 75% e altro socio, [OSCURATO:PERSONA], socio al 25%.

Dall’esame degli atti dei procedimenti di merito, consentito a questa Corte trattandosi di esame del fatto processuale, emerge che nel giudizio di merito oggetto del ricorso n. 36/2020 R.G. fu disposta in primo grado, nel giudizio promosso dalla società contribuente, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA], che divenne parte di quel giudizio (davanti alla CTP di Catania), come risulta dall’intestazione della sentenza della CTP di Catania n. 6265/12/17 , nonché dal fatto che furono spedite tante copie degli avvisi per quante erano le parti del giudizio.

4. Peraltro, analoga integrazione del contraddittorio non risulta disposta nell’altro giudizio, promosso dall’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla sentenza della CTP di Catanian. 8349/12/17, per cui il socio [OSCURATO:PERSONA] non ha preso parte sin dal primo grado al giudizio promosso dall’altro socio Tomaselli.

5. Ulteriormente va rilevato che le cause della società contribuente e del socio si sono svolte in primo grado e sono state decise da collegi in diversa composizione e in diverse camere di consiglio (3 marzo 2017 e 30 giugno 2017).

In disparte –pertanto – l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] nel secondo giudiziodeciso dalla CTP di Catania con sentenza 8349/12/17 , n on è, pertanto, stata assicurata la trattazione congiunta delle questioni nei due diversi giudizi sin dal primo grado.

N.36/20 + 147/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino

6. Ne consegue, sotto il primo profilo, che deve ritenersi violato il contraddittorio per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] sin dal primo grado del giudizio promosso dal contribuente Tomaselli, odierno ricorrente (Cass., Sez.

U., 4 giugno 2008, n. 14815)e che, inoltre, non può essere sanata ex post l’omessa trattazione congiunta delle cause della società e dell’altro socio per effetto della ricomposizione successiva del contraddittorio, mancando la simultanea trattazione dei giudizi innanzi ad entrambi i giudici del merito(già Cass., Sez.

V, 18 febbraio 2010; v. anche Cass., Sez.

V, 13 dicembre 2017, n. 29843; Cass., Sez.

V, 24 febbraio 2022, n. 6073).

7. In accoglimento del primo motivo di entrambi i ricorsi e previo assorbimento degli ulteriori motivi, va dichiarata la nullità dei giudizi relativi alla società contribuente e al socio [OSCURATO:PERSONA], rinviandosi la causa davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania per l’’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio pretermesso.Le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e del giudizio di legittimità sono integralmente compensate tra le parti per la particolarità della questione.

P. Q. M. La Corte dispone la riunione del proc. n. 147/2020 R.G. al proc. n. 36/2020 R.G.; dichiara la nullità di entrambi i giudizi e dispone il rinvio della causa davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, per l’integrazione del cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. di Tomaselli G. G. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale pec –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi –litisconsorzio - omissione N.36/20 + 147/20 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 2737/0 5 /19 depositata in data 7 maggio 2019 e sul ricorso iscritto al n. 147/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale pec –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 2756/05/19 depositata in data 7 maggio 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come risulta dagli atti del proc. n. 36/2020, l a società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. di Tomaselli G. G., esercente l’attività di mediazione immobiliare, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2011, con il quale – a seguito di PVC – veniva accertato maggior reddito imponibile, con recupero di maggiori imposte. Analoghi avvisi venivano emessi a carico dei due soci per recupero di maggiori imposte per trasparenza. 2. La CTP di Catania ha rigettato il ricorso. 3. La CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza in data 7 maggio 2019, ha rigettato l’appello della società contribuente. N.36/20 + 147/20 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] giudice di appello ha preliminarmente rigettato l’eccezione di violazione del litisconsorzio necessario per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, in quanto disposta dal giudice di primo grado e in quanto i processi nei confronti dei soci si sono svolti con la reciproca consapevolezza dei procedimenti pendenti nei confronti degli altri litisconsorti. Il giudice di appello ha, poi, ritenuto legittimo l’accertamento, stante il rinvenimento di una contabilità parallela di tipo informale, dalla qual e emergeva l’inattendibilità della contabilità ufficiale e ha ritenuto inammissibili gli elementi di prova addotti dalla società contribuente. 4. Ha proposto ricorso per cassazione l a società contribuente , affidato a sei motivi; l’Ufficio ha resistito con controricorso. 5. Dagli atti del procedimento n. 147/2020 R.G. emerge che il socio [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti quale socio accomandatario per la quota del 75% della società [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione all’IRPEF dovuta sul maggior reddito di partecipazione conseguente all’accertamento sociale. 2. La CTP di Catania ha rigettato anche in tal caso il ricorsoe la CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza in data 7 maggio 2019, ha rigettato l’appello del contribuentecon analoghe motivazioni. 4. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a sei motivi; l’Ufficio ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo del ricorso n. 36/2020 R.G. si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., error in procedendo, nullità della sentenza per violazione degli artt. 29, 59 e 14 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e con gli artt. 156 e 159 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che non fosse stato pregiudicato il contraddittorio in primo grado per essere stata l’integrazione del contraddittorio disposta dal giudice di primo grado.Il N.36/20 + 147/20 R.G. Est. F. D’Aquino ricorrente deduce l’erroneità della decisione per non avere disposto la riunione dei procedimenti promossi dalla società e dai due soci. Osserva parte ricorrente che i giudizi si sono svolti separatamente e non hanno avuto difese simili, per cui si sarebbe dovuta disporre in ogni caso la riunione in appello; né sarebbe possibile la riunione nel giudizio di legittimità. 1.2. C on il secondo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., error in procedendo, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di legge costituzionalmente rilevante, in relazione agli artt. 36 d. lgs. n. 546/1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi il giudice di appello pronunciato su tre questioni dedotte in appellodalla società contribuente, quali l’omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla qualificazione della metodologia di accertamento dell’Ufficio, la violazione delle regole di distribuzione dell’onere della prova e l’omessa deduzione dei costi risultanti dalla prima nota, questioni in ordine alle quali la motivazione resa dal giudice di appello sarebbe apparente. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., error in procedendo, nullità della sentenza per omessa pronuncia sul recupero dell’IVA (pari ad € 33.368,00), nonché violazione di legge costituzionalmente rilevante, a termini dell’art. 36 d. lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Osserva parte ricorrente di avere dedotto in appello che l’IVA fosse stata conteggiata due volte, questione sulla quale il giudice di appello non si sarebbe pronunciato. 1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione degli artt. N.36/20 + 147/20 R.G. Est. F. D’Aquino 29, 59 e 14 d. lgs. n. 546/1992, degli artt. 156 e 159 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto correttamen te integrato il contraddittorio, come già dedotto nel primo superiore motivo. 1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett. d) d.P.R.29 settembre 1973, n. 600, per avere il giudice di appello omesso di rilevare che la contabilità della società contribuente fosse regolare, per cui non si sarebbe potuto procedere ad accertamento «induttivo». Osserva parte ricorrente che in presenza di contabilità regolare, l’Ufficio non avrebbe potuto fondare l’accertamento su un unico elemento indiziario, tenuto conto che parte dei maggiori redditi accertati non sarebbe provenuta dall’analisi di documentazione extracontabile, bensì dalla qualificazione come ricavi della società di introiti derivanti dalla vendita di un immobile personale di uno dei soci. Quest’ultima circostanza evidenzierebbe che la documentazione extracontabile non proverrebbe dalla società ma da un terzo. 1.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui il giudice di appello ha omesso di considerare che nel calcolo dei ricavi si sarebbero dovuti considerare anche i relativi costi, come già dedotto in relazione al superiore secondo motivo. 1.7. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha articolato nel ricorso n. 147/2020 R.G. sei motivi, del tutto in termini con quelli della soc ietà già esaminati, precisando – in relazione al quinto motivo - che la vendita dell’immobile sarebbe stata effettuata dal ricorrente. 2. Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, trattandosi di cause connesse ex art. 274 cod. proc. civ., in presenza N.36/20 + 147/20 R.G. Est. F. D’Aquino di sentenze pronunciate in grado di appello riguardo a contenzioso litisconsortile e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione (Cass., Sez. VI, 15 febbraio 2018, n. 3789; Cass., Sez. I, 31 ottobre 2011, n. 22631). 3. I primi due motivi dei ricorsi, i quali possono essere trattati congiuntamente, sono fondati. Dall’esame dei procedimenti emerge che la società contribuente ha come soci il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], socio al 75% e altro socio, [OSCURATO:PERSONA], socio al 25%. Dall’esame degli atti dei procedimenti di merito, consentito a questa Corte trattandosi di esame del fatto processuale, emerge che nel giudizio di merito oggetto del ricorso n. 36/2020 R.G. fu disposta in primo grado, nel giudizio promosso dalla società contribuente, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA], che divenne parte di quel giudizio (davanti alla CTP di Catania), come risulta dall’intestazione della sentenza della CTP di Catania n. 6265/12/17 , nonché dal fatto che furono spedite tante copie degli avvisi per quante erano le parti del giudizio. 4. Peraltro, analoga integrazione del contraddittorio non risulta disposta nell’altro giudizio, promosso dall’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla sentenza della CTP di Catanian. 8349/12/17, per cui il socio [OSCURATO:PERSONA] non ha preso parte sin dal primo grado al giudizio promosso dall’altro socio Tomaselli. 5. Ulteriormente va rilevato che le cause della società contribuente e del socio si sono svolte in primo grado e sono state decise da collegi in diversa composizione e in diverse camere di consiglio (3 marzo 2017 e 30 giugno 2017). In disparte –pertanto – l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] nel secondo giudiziodeciso dalla CTP di Catania con sentenza 8349/12/17 , n on è, pertanto, stata assicurata la trattazione congiunta delle questioni nei due diversi giudizi sin dal primo grado. N.36/20 + 147/20 R.G. Est. F. D’Aquino 6. Ne consegue, sotto il primo profilo, che deve ritenersi violato il contraddittorio per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] sin dal primo grado del giudizio promosso dal contribuente Tomaselli, odierno ricorrente (Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815)e che, inoltre, non può essere sanata ex post l’omessa trattazione congiunta delle cause della società e dell’altro socio per effetto della ricomposizione successiva del contraddittorio, mancando la simultanea trattazione dei giudizi innanzi ad entrambi i giudici del merito(già Cass., Sez. V, 18 febbraio 2010; v. anche Cass., Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 29843; Cass., Sez. V, 24 febbraio 2022, n. 6073). 7. In accoglimento del primo motivo di entrambi i ricorsi e previo assorbimento degli ulteriori motivi, va dichiarata la nullità dei giudizi relativi alla società contribuente e al socio [OSCURATO:PERSONA], rinviandosi la causa davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania per l’’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio pretermesso.Le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e del giudizio di legittimità sono integralmente compensate tra le parti per la particolarità della questione. P. Q. M. La Corte dispone la riunione del proc. n. 147/2020 R.G. al proc. n. 36/2020 R.G.; dichiara la nullità di entrambi i giudizi e dispone il rinvio della causa davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, per l’integrazione del cont
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