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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 05962/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta altresì la memoria difensiva depositata nell'interesse dell'imputato e con la quale si ripropongono le doglianze in tema di sussistenza della fattispecie di cui all'art. 474 cod.pen. e possibilità di concessione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici le doglianze difensive dell'appello poi dedotte anche con la memoria (si vedano in particolare pag. 4 e 5 della sentenza impugnata ove i giudici del merito con corretti argomenti logici e giuridici hanno ritenuto sussistente il delitto); considerato che il medesimo motivo di ricorso denuncia la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la rideterminazione della pena è indeducibile perché omette di confrontarsi con le ragioni espresse a pag. 5 della sentenza impugnata ove i giudici ritengono di escludere l'istituto ex art. 131 bis cod. pen. alla luce della gravità della condotta desunta dal numero dei beni sequestrati, di non irrisorio valore e dai plurimi precedenti penali; ritenuto che il motivo di ricorso contesta la correttezza della motivazione in ordine alla mancata conversione della pena detentiva con quella pecuniaria è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (Si veda, in particolare, pag. 6) ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni logiche e giuridiche ineccepibili (l'assenza di un occupazione lavorativa, il numero delle merci sequestrate e la negativa personalità dell'imputato desunta dal certificato del casellario giudiziale) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il qonsigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta altresì la memoria difensiva depositata nell'interesse dell'imputato e con la quale si ripropongono le doglianze in tema di sussistenza della fattispecie di cui all'art. 474 cod.pen. e possibilità di concessione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici le doglianze difensive dell'appello poi dedotte anche con la memoria (si vedano in particolare pag. 4 e 5 della sentenza impugnata ove i giudici del merito con corretti argomenti logici e giuridici hanno ritenuto sussistente il delitto); considerato che il medesimo motivo di ricorso denuncia la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la rideterminazione della pena è indeducibile perché omette di confrontarsi con le ragioni espresse a pag. 5 della sentenza impugnata ove i giudici ritengono di escludere l'istituto ex art. 131 bis cod. pen. alla luce della gravità della condotta desunta dal numero dei beni sequestrati, di non irrisorio valore e dai plurimi precedenti penali; ritenuto che il motivo di ricorso contesta la correttezza della motivazione in ordine alla mancata conversione della pena detentiva con quella pecuniaria è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (Si veda, in particolare, pag. 6) ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni logiche e giuridiche ineccepibili (l'assenza di un occupazione lavorativa, il numero delle merci sequestrate e la negativa personalità dell'imputato desunta dal certificato del casellario giudiziale) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il qonsigliere
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