CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2024
Cassazione n. 41943/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che, decidendo in sede di annullamento della Corte di cassazione - limitatamente all'aumento di pena per la recidiva e in riforma della sentenza del giudice di prime cure - ha ridotto la pena, confermando la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui agli artt. 10 e 12 L. 497/74; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva, lamentando l'automatismo in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, oltre ad essere sorretto da doglianze del tutto generiche, è manifestamente infondato, atteso che - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il quale non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato - il giudice di merito, in modo esaustivo e chiaro, indicava gli elementi posti a fondamento della sussistenza della circostanza aggravante di cui si discute; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2024 Il Consigliere esten ore [OSCURATO:PERSONA]