CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 03214/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.25350/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 11; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1261 /20 1 8 depositata in data 8 /0 2 /20 1 8 , non notificata; udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 14 gennaio 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ordinanza interlocutoria [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] R egina contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva rigettato il suo ricorso proposto contro l'avviso di accertamento per Irpef 2010 che faceva seguito ad altro avviso di accertamento emesso nei confronti della societàStockland s.r.l., di cui la stessa era socia . In particolare , il giudice dell'appello evidenziava che il giudizio contro l'avviso di accertamento emesso nei confronti della societàera stato deciso dalla CTR della Campania con sentenza n. 7494 / 2017 depositata il 12/09/2017 che aveva pronunciato la inammissibilità del ricorso in quanto non era dubbio che al momento della notifica dell'atto di accertamento la società era già cancellata ed era quindi da considerarsi estinta ai sensi dell'articolo 2495 cod. civ . ; evidenziato che gli atti compiuti nei confronti di un soggetto estinto sono giuridicamente inesistenti, rilevava pertanto la diretta consequenzialità della decisione assunta nei confronti della società anche nei confronti del socio essendo venuto meno il presupposto impositivo cioè l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società. Contro tale decisione l ’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA], alla quale il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. presso il difensore in appello, non svolge attività difensiva. Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso , propost o ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. , la difesa erariale deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992; in particolare evidenzia che la CTR non ha correttamente individuato il decisum di cui alla sentenza n. 7494 del 2013 della stessa CTR, la quale non ha af fatto annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società ma ha anzi dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla liquidatrice della stessa; l’errata individuazione dell'accertamento societario renderebbe dunque del tutto incomprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione tributaria regionale viziando insanabilmente la decisione che risulterebbeessere priva di motivazione. Il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con riferimento alle imputazioni di utili extra contabili in capo al socio di società a ristretta base; in particolare la sentenza è viziata in quanto non si è pronunciata in ordine al merito della controversia sull’errato presupposto dell'avvenuto annullamento dell'avviso di accertamento societario in quanto il ricorso proposto dalla liquidatrice della società era stato dichiarato inammissibile e non era pervenuto aduna decisione di merito favorevole alla società stessa . 2. Al fine di compiuta decisione del ricorso occorre la trattazione congiunta con il giudizio iscritto al n. 9556/2018, rinviato a nuovo ruolo. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il n. RG 9