CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 ottobre 2025
Cassazione n. 27919/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4765/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e Sonia LENTINI, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Fausto MUTTI e Pierfrancesco MACONE ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale indicato dai difensori. - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., quale cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona della sua procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale indicato dal difensore. - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] BRESCHI - intimato - Numero registro generale 4765/2023 Numero sezionale 1553/2025 Numero di raccolta generale 27919/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 840/2022 depositata il 18/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/4/2025 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. ha pronunciato la seguente ORDINANZA Rilevato che: La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza di primo grado, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti della banca dell'atto di trasferimento immobiliare posto in essere da [OSCURATO:PERSONA], fideiussore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA]. La corte territoriale ha ritenuto che l'atto dispositivo, successivo al sorgere del credito e qualificato come oneroso, fosse revocabile in quanto la consapevolezza del terzo acquirente, [OSCURATO:PERSONA], del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie doveva ritenersi provata sulla base di un ragionamento presuntivo, fondato su una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti. In particolare, la Corte d’Appello ha valorizzato: a) lo stretto vincolo di parentela esistente tra le parti dell'atto dispositivo; b) la circostanza che la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, nel cui contesto l'atto traslativo si inseriva, fosse stata fondata dal padre, [OSCURATO:PERSONA], sull'allegato peggioramento delle proprie condizioni reddituali; c) la pregressa e documentata difficoltà del padre a far fronte agli obblighi di mantenimento del figlio; d) la presenza personale del figlio [OSCURATO:PERSONA] all'udienza fissata per la modifica delle condizioni patrimoniali, nella quale fu formalizzato l'accordo traslativo; e) la stretta contiguità temporale tra il raggiungimento di detto accordo, il deposito dell'istanza di fallimento della società garantita dal disponente e la Numero registro generale 4765/2023 Numero sezionale 1553/2025 Numero di raccolta generale 27919/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 stipula dell'atto dispositivo medesimo. Da tali elementi, il giudice del gravame ha desunto la piena conoscibilità, equiparabile alla conoscenza effettiva, del pregiudizio da parte del figlio, al quale era ben nota la qualità di imprenditore del padre e le sue difficoltà economiche. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per il tramite della sua procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parti hanno depositato rispettiva memoria. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso – rubricato "violazione e falsa applicazione dell'art. 2727 c.c. per avere la corte tratto presunzione da fatti non noti" – i ricorrenti lamentano che il giudice di appello avrebbe violato il divieto della cosiddetta praesumptio de praesumpto, traendo la prova della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo da elementi a loro volta meramente presuntivi e non da fatti certi. Il motivo è infondato. Nel caso di specie la corte d'appello ha fondato il proprio convincimento su una serie di fatti storici e circostanze oggettive – quali il vincolo di parentela, il peggioramento economico dichiarato dal debitore, la contiguità temporale degli eventi – che non possono essere qualificati come "non noti" o meramente congetturali, ma costituiscono la base fattuale, pienamente accertata in sede di merito, da cui è stato logicamente inferito il fatto ignoto della scientia damni. Con il secondo motivo di ricorso – rubricato "violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. per aver la corte tratto presunzione da fatti privi di gravità, precisione e concordanza" – i ricorrenti censurano la valutazione compiuta dalla corte territoriale in ordine all’idoneità probatoria degli elementi indiziari posti a fondamento della decisione. Numero registro generale 4765/2023 Numero sezionale 1553/2025 Numero di raccolta generale 27919/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 Il motivo è inammissibile. Al di là della relativa formulazione formale, il motivo si risolve in realtà in una censura mossa all'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi. Tale valutazione è tuttavia rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità in presenza di motivazione come nella specie congrua, logicamente coerente e non meramente apparente (cfr. Cass., Sez. 6-3, n. 16221 del 18/06/2019; Cass., Sez. 3, n. 27546 del 30/12/2014). La prova della participatio fraudis del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità in presenza di motivazione come nella specie congrua e adeguata (Cass., Sez. 3, n. 5484 del 26/02/2019). Nella specie la corte d'appello ha infatti fornito una motivazione articolata e plausibile, ravvisando condure la combinazione dei singoli elementi indiziari ad univocamente ritenere provata la consapevolezza, o quantomeno l'agevole conoscibilità, del pregiudizio in capo al terzo acquirente. I ricorrenti invero prospettano al riguardo una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio da parte di questa Corte al fine di pervenire a una diversa valutazione del medesimo rispetto a quella operata dai giudici di merito. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 11.200,00 (di cui euro 11.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito Numero registro generale 4765/2023 Numero sezionale 1553/2025 Numero di raccolta generale 27919/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 17 aprile 2025. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 4765/2023 Numero sezionale 1553/2025 Numero di raccolta generale 27919/2025 Data pubblicazione 20/10/2025