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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45958/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata; lette le conclusioni delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto il rigetto integrale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 14/05/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione ed euro 389,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili per i delitti ascritti ai sensi degli artt. 640 e 646 cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica per omesso o carente esame degli elementi a discarico della responsabilità prospettati dalla difesa in ragione del travisamento delle prove dichiarative o documentali.

La difesa ha articolato il motivo in diverse censure e in particolare:- esame della motivazione della sentenza del Tribunale sottolineando l'evidenza dell'erronea valutazione e del travisamento delle prove dichiarative e documentali compiute dal primo giudice ed avallate acriticamente dalla Corte di appello; - l'irrilevanza degli elementi probatori offerti dall'accusa con richiamo esplicito alle dichiarazioni rese da Nozza e Capoccetti; - la rilevanza degli elementi di prova a discarico con richiamo alla testimonianza del Geroli, della Canciani e del Nozza; - gli esiti negativi della perquisizione domiciliare; - la data apposta sui biglietti clonati e ritirati dai controllori Nozza e Capoccetti; - la data apposta sui biglietti clonati e ritirati dai controllori; - l'assoluzione per il presunto fatto del 18/08/2016 e sulla contraddittorietà intrinseca di motivazione e sentenza e di accertamento ispettivo circa accertamento del 07/08/2016 per cui è condanna.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione con richiesta di annullamento della condanna al risarcimento in favore delle parti civili, considerata la mancanza di prova del nesso causale e di prova di condotta direttamente causa del danno e della consistenza dello stesso.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Le parti civili costituite hanno concluso chiedendo l'integrale rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati e generici, oltre che aspecifici.

2. Va evidenziato come la difesa nell'introdurre i due motivi di ricorso, di fatto articolati in molte subordinate non chiaramente esplicitate quanto al parametro normativo asseritamente violato, non si sia confrontata correttamente e puntualmente con la motivazione della sentenza della Corte di appello, che ha ricostruito con motivazione logica, coerente, ampia e approfondita e del tutto priva di aporie la condotta imputata al [OSCURATO:PERSONA].

Occorre in tal senso sottolineare come anche graficamente, a parte l'intitolazione del motivo, gli argomenti spesi in ricorso siano del tutto sovrapponibili ai motivi di appello, senza un reale confronto con l'ampia e persuasiva motivazione del giudice di secondo grado, che viene censurata senza che sia articolato alcun reale confronto o critica con il contenuto della stessa, ma anzi essendosi di fatto il ricorrente concentrato sul contenuto e portato della sentenza di primo grado.

3. I motivi si caratterizzano, dunque, per una loro evidente genericità e mancanza di specificità.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01).

4. Ciò posto, occorre in via preliminare osservare che la difesa, pur evocando vizio di violazione di legge e vizi molteplici della motivazione (tra l'altro congiuntamente evocati) con entrambi i motivi articolati, ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente.

Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

Inoltre, si deve sottolineare che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

È dunque sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01).

5. La Corte di appello ha puntualmente esaminato le doglianze difensive proposte con l' appello, con una motivazione solo in parte per relationem, peraltro legittima quando - come nel caso di specie - risulta che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decisione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398 - 01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839-01; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248-01; Sez.

U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 -01).

In tal senso si deve richiamare anche la tecnica di redazione della decisione della Corte di appello, che si caratterizza per puntualità e specificità, avendo la motivazione analiticamente richiamato le indagini espletate e la sentenza impugnata; - le caratteristiche della condotta posta in essere dal Bocchino e gli accertamenti che ne hanno riscontrato e provato la portata lesiva anche nei AL confronti delle parti civili costituite, considerando per ciascuna censura, riprodotta in questa sede con richiamo e confronto esclusivamente con la sentenza di primo grado, in modo esplicito la sentenza impugnata, l'appello e i motivi di ricorso, con esplicitazione delle valutazioni che hanno portato alla conferma della responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati ascritti, con puntuale considerazione di ogni singola censura quanto al giudizio di responsabilità, ma anche quanto agli elementi influenti sulla dosimetria della pena e il risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite.

Con tale motivazione logica e persuasiva il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a riproporre i motivi di appello e una critica incentrata sulle argomentazioni del giudice di primo grado.

La Corte di appello ha sintetizzato i motivi di gravame e ha svolto autonome valutazioni che non sono state prese in considerazione dal ricorso, meramente reiterativo, anche graficamente, del ricorso in appello e caratterizzato da una evidente lettura alternativa del merito non consentita in questa sede.

6. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre che al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili costituite che si liquidano in complessivi euro 4200,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente dalle parti civili Autost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata; lette le conclusioni delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto il rigetto integrale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 14/05/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione ed euro 389,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili per i delitti ascritti ai sensi degli artt. 640 e 646 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica per omesso o carente esame degli elementi a discarico della responsabilità prospettati dalla difesa in ragione del travisamento delle prove dichiarative o documentali. La difesa ha articolato il motivo in diverse censure e in particolare:- esame della motivazione della sentenza del Tribunale sottolineando l'evidenza dell'erronea valutazione e del travisamento delle prove dichiarative e documentali compiute dal primo giudice ed avallate acriticamente dalla Corte di appello; - l'irrilevanza degli elementi probatori offerti dall'accusa con richiamo esplicito alle dichiarazioni rese da Nozza e Capoccetti; - la rilevanza degli elementi di prova a discarico con richiamo alla testimonianza del Geroli, della Canciani e del Nozza; - gli esiti negativi della perquisizione domiciliare; - la data apposta sui biglietti clonati e ritirati dai controllori Nozza e Capoccetti; - la data apposta sui biglietti clonati e ritirati dai controllori; - l'assoluzione per il presunto fatto del 18/08/2016 e sulla contraddittorietà intrinseca di motivazione e sentenza e di accertamento ispettivo circa accertamento del 07/08/2016 per cui è condanna. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione con richiesta di annullamento della condanna al risarcimento in favore delle parti civili, considerata la mancanza di prova del nesso causale e di prova di condotta direttamente causa del danno e della consistenza dello stesso. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Le parti civili costituite hanno concluso chiedendo l'integrale rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati e generici, oltre che aspecifici. 2. Va evidenziato come la difesa nell'introdurre i due motivi di ricorso, di fatto articolati in molte subordinate non chiaramente esplicitate quanto al parametro normativo asseritamente violato, non si sia confrontata correttamente e puntualmente con la motivazione della sentenza della Corte di appello, che ha ricostruito con motivazione logica, coerente, ampia e approfondita e del tutto priva di aporie la condotta imputata al [OSCURATO:PERSONA]. Occorre in tal senso sottolineare come anche graficamente, a parte l'intitolazione del motivo, gli argomenti spesi in ricorso siano del tutto sovrapponibili ai motivi di appello, senza un reale confronto con l'ampia e persuasiva motivazione del giudice di secondo grado, che viene censurata senza che sia articolato alcun reale confronto o critica con il contenuto della stessa, ma anzi essendosi di fatto il ricorrente concentrato sul contenuto e portato della sentenza di primo grado. 3. I motivi si caratterizzano, dunque, per una loro evidente genericità e mancanza di specificità. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01). 4. Ciò posto, occorre in via preliminare osservare che la difesa, pur evocando vizio di violazione di legge e vizi molteplici della motivazione (tra l'altro congiuntamente evocati) con entrambi i motivi articolati, ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Inoltre, si deve sottolineare che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. È dunque sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). 5. La Corte di appello ha puntualmente esaminato le doglianze difensive proposte con l' appello, con una motivazione solo in parte per relationem, peraltro legittima quando - come nel caso di specie - risulta che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decisione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398 - 01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839-01; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248-01; Sez. U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 -01). In tal senso si deve richiamare anche la tecnica di redazione della decisione della Corte di appello, che si caratterizza per puntualità e specificità, avendo la motivazione analiticamente richiamato le indagini espletate e la sentenza impugnata; - le caratteristiche della condotta posta in essere dal Bocchino e gli accertamenti che ne hanno riscontrato e provato la portata lesiva anche nei AL confronti delle parti civili costituite, considerando per ciascuna censura, riprodotta in questa sede con richiamo e confronto esclusivamente con la sentenza di primo grado, in modo esplicito la sentenza impugnata, l'appello e i motivi di ricorso, con esplicitazione delle valutazioni che hanno portato alla conferma della responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati ascritti, con puntuale considerazione di ogni singola censura quanto al giudizio di responsabilità, ma anche quanto agli elementi influenti sulla dosimetria della pena e il risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. Con tale motivazione logica e persuasiva il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a riproporre i motivi di appello e una critica incentrata sulle argomentazioni del giudice di primo grado. La Corte di appello ha sintetizzato i motivi di gravame e ha svolto autonome valutazioni che non sono state prese in considerazione dal ricorso, meramente reiterativo, anche graficamente, del ricorso in appello e caratterizzato da una evidente lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. 6. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre che al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili costituite che si liquidano in complessivi euro 4200,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente dalle parti civili Autost
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