CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2021
Cassazione n. 27713/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P-41-1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 3 giugno 2021 il Tribunale di Roma - in sede esecutiva - ha respinto la richiesta di riconoscimento della cont.nuazione tra i fatti oggetto di quarantacinque distinte decisioni irrevocabili proposta da [OSCURATO:PERSONA]. In motivazione si evidenzia la assenza di una visibile programmazione unitaria delle diverse condotte - condanne per reati di ricettazione, furto, truffa, appropriazione indebita, violazione dell'art. 12 legge 197 del 1991 e falsificazione di documenti di identità risalenti ad un arco temporale che va dal 1989 al 2007- poste in essere in ragione di una generica scelta di vita delinquenziale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale e processuale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]