Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 193/2020

ECLI:EU:C:2020:181
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CC0698

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 5 marzo 2020 ( 1 ) Cause riunite C‑698/18 e C‑699/18

SC [OSCURATO:PERSONA] SA

contro

[OSCURATO:PERSONA] (C‑698/18)

e

BRD [OSCURATO:PERSONA] SA

contro

[OSCURATO:PERSONA] (C‑699/18)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] Mureş (Tribunale specializzato di Mureș, Romania)] «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Accertamento del carattere abusivo di clausole contrattuali – Contratto di credito avente ad oggetto un prestito personale – Modalità giudiziarie – Azione ordinaria imprescrittibile – Azione ordinaria avente carattere personale e patrimoniale, soggetta a prescrizione – Momento oggettivo della conoscenza da parte del consumatore dell’esistenza di una clausola abusiva»

1. Le domande di pronuncia pregiudiziale all’esame vertono sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE ( 2 ) nel contesto specifico di contratti di credito integralmente eseguiti.

Più precisamente, tali domande consentiranno alla Corte di determinare chiaramente se detta direttiva continui ad applicarsi dopo l’integrale esecuzione di un contratto e, in caso affermativo, se un’azione di restituzione delle somme percepite in forza delle clausole contrattuali considerate abusive possa essere soggetta a un termine di prescrizione di tre anni decorrente dalla cessazione del contratto.

Si tratta quindi, in sostanza, di determinare l’estensione temporale della tutela conferita ai consumatori dalla menzionata direttiva.

I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

2. Ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, si intende per «consumatore» qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto di tale direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale.

3. A termini dell’articolo 6, paragrafo 1, della menzionata direttiva: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

B. Diritto rumeno

4. L’articolo 1, paragrafo 3, della Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori (legge n. 193/2000 sulle clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori), del 6 novembre 2000 ( [OSCURATO:PERSONA] al României n. 560 del 10 novembre 2000), ripubblicata nel 2012 ( [OSCURATO:PERSONA] al României n. 543 del 3 agosto 2012), come modificata da ultimo nel 2014 (in prosieguo: la «legge n. 193/2000»), vieta ai professionisti di inserire clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori.

Inoltre, l’articolo 6 di tale legge prevede che le clausole abusive non producono effetti nei confronti del consumatore.

5. L’articolo 12, paragrafi 1 e 4, di detta legge così dispone: «1.

Qualora sia accertato l’utilizzo di contratti di adesione contenenti clausole abusive, gli organi di controllo di cui all’articolo 8 adiscono il tribunale del domicilio o, secondo il caso, della sede del professionista e chiedono che quest’ultimo sia tenuto a modificare i contratti in corso di esecuzione eliminando le clausole abusive. (...)

4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 lasciano impregiudicato il diritto del consumatore cui venga opposto un contratto di adesione contenente una clausola abusiva di far valere la nullità della clausola mediante azione o eccezione, alle condizioni previste dalla legge».

6. L’articolo 993 del Codul civil (codice civile) del 1864, applicabile alla data in cui sono stati conclusi i contratti di cui ai procedimenti principali, prevede, in particolare, che chi paga un debito per errore, credendosi debitore, ha diritto alla ripetizione nei confronti del creditore.

7. Ai sensi dell’articolo 1 del Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă (decreto n. 167 sulla prescrizione estintiva), del 10 aprile 1958 ( [OSCURATO:PERSONA] al României n. 19 del 21 aprile 1958), come ripubblicato: «Il diritto di azione avente un oggetto patrimoniale si estingue per prescrizione se non è stato esercitato entro il termine previsto dalla legge.

L’estinzione del diritto di azione in relazione a un diritto principale comporta l’estinzione del diritto di azione in relazione ai diritti accessori».

8. A termini dell’articolo 2 di tale decreto, «[l]a nullità di un atto giuridico può essere fatta valere in qualsiasi momento, mediante azione o eccezione».

9. L’articolo 7 di detto decreto così prevede: «Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui sorge il diritto di azione o il diritto di chiedere l’esecuzione forzata.

Per le obbligazioni che devono essere eseguite su richiesta del creditore e per quelle il cui termine di esecuzione non è fissato, la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui si instaura il rapporto giuridico».

10. L’articolo 8 del medesimo decreto dispone quanto segue: «Il termine di prescrizione del diritto di azione per il risarcimento dei danni da atto illecito inizia a decorrere dalla data in cui la parte lesa ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza sia del danno sia della persona che ne è responsabile.

Le disposizioni del comma precedente si applicano del pari in caso di arricchimento senza causa».

II. Procedimenti principali e questioni pregiudiziali A. Causa C‑698/18, [OSCURATO:PERSONA]

11. Nel giugno 2008 il ricorrente nel procedimento principale stipulava un contratto di credito con la SC [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») per un periodo di 84 mesi con scadenza nel 2015, data alla quale il credito era integralmente rimborsato.

12. Ritenendo che talune clausole contrattuali fossero abusive, nel dicembre 2016 il ricorrente adiva la Judecătoria Târgu Mureş (Tribunale di primo grado di Târgu Mureş, Romania) con un ricorso volto ad ottenere l’accertamento del carattere abusivo di tali clausole, la restituzione delle somme versate in base ad esse e il pagamento degli interessi legali.

13. [OSCURATO:PERSONA] eccepiva la mancanza di legittimazione attiva del ricorrente, sostenendo che egli non aveva più la qualità di consumatore ai sensi della legge n. 193/2000 in quanto, alla data del deposito del ricorso, i rapporti contrattuali tra le parti erano cessati, poiché il contratto di credito si era estinto l’anno precedente in conseguenza della sua integrale esecuzione.

14. In primo grado, il giudice nazionale ha accolto in toto la domanda del ricorrente.

15. Ritenendo che tale decisione le arrecasse pregiudizio, la [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio, ribadendo l’argomento secondo cui il ricorrente aveva perduto la qualità di consumatore prima dell’azione giudiziaria, per effetto della cessazione del contratto di credito conseguente alla sua integrale esecuzione.

16. In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] Mureş (Tribunale specializzato di Mureș, Romania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, nei due procedimenti di cui trattasi, le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se le disposizioni della [direttiva 93/13], in particolare i considerando 12, 21 e 23, l’articolo 2, lettera b), l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 8 di tale direttiva, consentano, in applicazione del principio di autonomia processuale e, congiuntamente, di quello di equivalenza e di effettività, un insieme di strumenti giudiziari costituito da un’azione ordinaria, non soggetta a prescrizione, volta all’accertamento del carattere abusivo di talune clausole contenute in contratti conclusi con i consumatori e da un’azione ordinaria avente carattere personale e patrimoniale, soggetta a prescrizione, con cui viene perseguito l’obiettivo [di detta] direttiva di eliminare gli effetti di tutte le obbligazioni sorte ed eseguite in forza di una clausola di cui sia stato accertato il carattere abusivo nei confronti del consumatore. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se le medesime disposizioni ostino ad un’interpretazione derivante dall’applicazione del principio di certezza dei rapporti giuridici di diritto civile secondo la quale il momento oggettivo a partire dal quale il consumatore doveva o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’esistenza di una clausola abusiva sarebbe quello della cessazione del contratto di credito nell’ambito del quale aveva la qualità di consumatore».

B. Causa C‑699/18, BRD [OSCURATO:PERSONA]

17. Nel maggio 2003 il ricorrente nel procedimento principale e un’altra parte, in qualità di comutuatario, stipulavano un contratto di credito con la BRD [OSCURATO:PERSONA] SA.

Nel marzo 2005, in ragione di un rimborso anticipato, il prestito era considerato liquidato e il contratto di credito si estingueva.

18. Oltre dieci anni dopo, nel luglio 2016, il ricorrente adiva la Judecătoria Târgu Mureş (Tribunale di primo grado di Târgu Mureş) con un ricorso diretto all’accertamento del carattere abusivo delle clausole di tale contratto.

Il ricorrente chiedeva inoltre l’annullamento di dette clausole e la restituzione di tutte le somme versate in virtù delle stesse, nonché il pagamento degli interessi legali sulle somme da restituire.

19. La BRD [OSCURATO:PERSONA] deduceva che il ricorrente non aveva più la qualità di consumatore, dato che, alla data di inizio del procedimento giudiziario, il rapporto tra le parti era estinto e il contratto era cessato da undici anni, per rimborso anticipato.

20. In primo grado, il giudice nazionale ha parzialmente accolto la domanda.

21. Ritenendo che tale decisione le arrecasse pregiudizio, la BRD [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello dinanzi al giudice del rinvio, ribadendo l’argomento secondo cui il ricorrente aveva perso la qualità di consumatore undici anni prima dell’azione giudiziaria, a seguito della cessazione del contratto di credito per rimborso anticipato.

22. In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] Mureş (Tribunale specializzato di Mureș) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte due questioni pregiudiziali identiche a quelle sollevate nella causa C‑698/18.

Il giudice del rinvio sottolinea tuttavia che, nella causa C‑699/18, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali undici anni dopo la cessazione del contratto di credito, vale a dire dopo la scadenza del termine di prescrizione di tre anni previsto dal legislatore nazionale per l’esercizio di un diritto in materia patrimoniale.

III. Procedimento dinanzi alla Corte

23. Con decisione del presidente della Corte del 12 dicembre 2018, le cause C‑698/18 e C‑699/18 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

24. Hanno presentato osservazioni scritte le parti nei procedimenti principali, ad eccezione del ricorrente nella causa C‑698/18, i governi rumeno, ceco, polacco e portoghese, nonché la Commissione europea.

25. Gli stessi interessati sono stati rappresentati all’udienza tenutasi il 12 dicembre 2019.

IV. Analisi

26. Con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 93/13 osti, in primo luogo, a che sia soggetta a prescrizione un’azione di restituzione delle prestazioni rese sulla base di una clausola dichiarata abusiva, contenuta in un contratto integralmente eseguito.

In secondo luogo, esso si chiede se detta direttiva osti all’applicazione ad un’azione siffatta di un termine di prescrizione triennale che inizia a decorrere dal momento della cessazione del contratto.

Il giudice del rinvio solleva tali questioni sotto il profilo dei limiti dell’autonomia processuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Atteso che ciascun caso in cui occorre stabilire se una disposizione nazionale rispetti i suddetti limiti deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità della stessa ( 3 ), ritengo che le questioni debbano essere esaminate congiuntamente.

27. Inoltre, il giudice del rinvio ritiene di essere confrontato con la problematica relativa alla determinazione – sotto il profilo temporale – della qualità di «consumatore» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13.

Sebbene non sollevi espressamente tale questione, esso rileva che occorre stabilire se detta direttiva continui ad applicarsi dopo l’integrale esecuzione di un contratto concluso da una persona che indubitabilmente godeva della qualità di consumatore al momento della conclusione del contratto contenente clausole abusive.

28. In considerazione di quanto precede, dopo avere esaminato preliminarmente la ricevibilità delle questioni pregiudiziali (sezione A), al fine di fornire una risposta utile alle stesse, illustrerò anzitutto le soluzioni adottate nel diritto rumeno per sanzionare l’inserimento di clausole abusive in un contratto concluso da un professionista con un consumatore (sezione B).

Affronterò poi la problematica dell’applicabilità della direttiva 93/13 ai contratti integralmente eseguiti (sezione C).

Infine, per quanto riguarda i limiti dell’autonomia processuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, determinerò se tale direttiva osti a che sia soggetta a prescrizione un’azione di restituzione delle prestazioni rese sulla base di una clausola dichiarata abusiva, contenuta in un contratto integralmente eseguito, e a che il momento dal quale inizia a decorrere il termine triennale di prescrizione corrisponda al momento della cessazione del contratto (sezione D).

A. Sulla ricevibilità

29. Il ricorrente nella causa C‑699/18 sostiene, in via principale, che le questioni pregiudiziali sono irricevibili.

30. In primo luogo, egli afferma che il giudice del rinvio, con le sue questioni pregiudiziali, intende accertare se sia stato rispettato o meno il termine per adirlo previsto dalla legge nazionale.

Tuttavia, una questione pregiudiziale non deve riguardare aspetti legati al diritto nazionale, bensì l’interpretazione del diritto dell’Unione.

In secondo luogo, il ricorrente asserisce che la limitazione degli effetti della restituzione a seguito dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale sarebbe contraria alla logica sulla quale si fonda la tutela del consumatore.

31. Non condivido le riserve espresse dal ricorrente.

32. Con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio vuole ottenere gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che gli consentano di accertare, in sostanza, se la normativa nazionale e la relativa interpretazione da esso sostenuta siano compatibili con il sistema di tutela dei consumatori istituito dalla direttiva 93/13.

Se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi ( 4 ).

Peraltro, ritenere che le questioni pregiudiziali siano irricevibili in quanto la limitazione degli effetti della restituzione conseguente all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale sarebbe contraria alla logica sulla quale si fonda la tutela dei consumatori pregiudicherebbe la risposta a tali questioni.

33. Ciò posto, propongo alla Corte di considerarsi non competente a rispondere alle questioni sollevate nella causa C‑699/18.

Il contratto controverso in detta causa è stato concluso nel 2003 ed è cessato nel 2005, ossia anteriormente al 1 o gennaio 2007, data di adesione della Romania all’Unione.

Orbene, la Corte è competente a interpretare il diritto dell’Unione unicamente per quanto attiene alla sua applicazione in uno Stato membro a decorrere dalla data di adesione di quest’ultimo all’Unione ( 5 ).

Ciò detto, per lo stesso motivo, la Corte è competente a rispondere alle questioni sollevate nella causa C‑698/18, che riguardano un contratto concluso nel 2008.

B. La sanzione applicabile nel diritto rumeno per quanto riguarda la trasposizione della direttiva 93/13

1. L’inopponibilità, la nullità relativa e la nullità assoluta secondo il diritto rumeno

34. Il giudice del rinvio chiarisce nelle sue domande di pronuncia pregiudiziale che, nel diritto rumeno, il mancato rispetto di una norma giuridica comporta tre diverse sanzioni di diritto civile, vale a dire l’inopponibilità, la nullità relativa e la nullità assoluta.

Esso precisa che, in mancanza di una disposizione espressa relativa al diritto sostanziale applicabile alla data della conclusione dei contratti all’origine delle controversie principali, sono la giurisprudenza e la dottrina nazionale che interpretano la legge rumena al fine di determinare il regime giuridico della nullità degli atti di diritto civile che il legislatore ha inteso introdurre a livello nazionale ( 6 ).

35. La funzione sanzionatoria della nullità consiste nel privare di effetti giuridici l’atto concluso in violazione delle disposizioni di legge.

A seconda della natura dell’interesse (individuale o generale) tutelato dalla disposizione di legge violata al momento della conclusione dell’atto di diritto civile, la sanzione è la nullità relativa o la nullità assoluta.

36. Il giudice nazionale indica che la nullità relativa sanziona l’inosservanza di una norma giuridica imperativa che tutela un interesse privato e che l’azione di nullità relativa è soggetta a prescrizione.

Per quanto riguarda la nullità assoluta, essa sanziona il mancato rispetto, al momento della conclusione dell’atto rientrante nell’ambito del diritto civile, di una norma giuridica che tutela un interesse generale protetto da una norma giuridica imperativa di ordine pubblico.

In ragione dell’interesse tutelato, la nullità assoluta non può essere sanata dall’accettazione, cosicché il consumatore legittimato a far valere tale nullità non può rinunciarvi.

Essa può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, dagli organismi ai quali la legge conferisce tale facoltà nonché d’ufficio dal giudice ( 7 ).

L’azione diretta a far dichiarare la nullità assoluta è imprescrittibile e può quindi essere esercitata in qualsiasi momento, mediante azione o eccezione.

37. In generale, nel diritto rumeno, la nullità assoluta produce, secondo le spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, effetti retroattivi, vale a dire dal momento in cui l’atto giuridico è stato concluso (effetti ex tunc).

Esistono tuttavia alcune eccezioni a tale principio, nel cui ambito la nullità assoluta produce effetti ex nunc.

Ciò si verifica quando il possessore in buona fede di un bene fruttifero conservi i frutti ottenuti nel periodo in cui era in buona fede.

Inoltre, la nullità assoluta dà luogo al ripristino della situazione precedente (restitutio in integrum), il che si traduce nella restituzione delle prestazioni eseguite sulla base dell’atto giuridico colpito da tale nullità.

In materia di contratti sinallagmatici, la restituzione è effettuata in applicazione dell’istituto del pagamento indebito e delle azioni di restituzione.

38. Secondo il giudice del rinvio, nel diritto rumeno si impone una distinzione tra l’azione volta a far dichiarare la nullità assoluta, che è imprescrittibile, e l’azione di restituzione delle prestazioni, che costituisce un’azione patrimoniale ed è sempre soggetta a prescrizione.

Orbene, l’azione di restituzione delle prestazioni è subordinata a una previa decisione sulla nullità, nel senso che il diritto di chiedere la restituzione sorge soltanto dopo la declaratoria di nullità.

A tale proposito esistono alcune eccezioni che consentono di attenuare le modalità di applicazione delle norme sulla prescrizione dell’azione di restituzione.

Una di dette eccezioni si applica quando, dal punto di vista procedurale, non siano stati fatti valere due capi di conclusione (nullità in via principale e restituzione delle prestazioni mediante un capo accessorio).

Un’altra di tali eccezioni si applica ai contratti ad esecuzione continuata, quando sia oggettivamente impossibile imporre la restituzione di una delle prestazioni (nel caso di un bene utilizzato per la locazione) e, pertanto, anche la controprestazione non possa più essere restituita, e ciò al fine di evitare un arricchimento senza causa di una delle parti.

2. L’applicazione della sanzione della nullità assoluta

39. Il giudice del rinvio indica che la giurisprudenza nazionale rumena si è cristallizzata nel senso di assimilare l’eliminazione delle clausole abusive all’istituto della nullità assoluta.

40. Peraltro, il giudice del rinvio indica che, sebbene la direttiva 93/13 preveda che le clausole abusive non vincolano il consumatore , nel senso che quest’ultimo non può essere tenuto a rispettare tale tipologia di clausole, potendo non tenerne conto, il che corrisponde alla nozione di «inopponibilità», in relazione alle caratteristiche della nullità e dell’inopponibilità, come disciplinate dal diritto rumeno, la sanzione della nullità appare fedele al regime previsto da detta direttiva.

41. Il giudice del rinvio fa inoltre riferimento all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 93/13 e osserva che, in virtù dell’autonomia processuale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri definiscono mezzi adeguati ed efficaci per consentire alle persone di proporre un ricorso giurisdizionale al fine di ottenere una decisione sul carattere abusivo delle clausole.

Esso afferma che la legge n. 193/2000 non menziona espressamente l’applicazione della sanzione della nullità, ma le disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 4, di tale legge fanno riferimento all’applicazione di detta sanzione.

42. Il giudice del rinvio rileva inoltre che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell’ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico ( 8 ).

In tale contesto, esso spiega che, poiché il giudice nazionale deve controllare d’ufficio le clausole potenzialmente abusive, la giurisprudenza nazionale ha seguito il regime giuridico della nullità assoluta.

Analogamente, la dottrina nazionale ritiene che i professionisti siano tenuti a non inserire clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori, dal momento che detto obbligo è imposto da una norma giuridica imperativa di ordine pubblico la cui violazione è sanzionata con la nullità assoluta delle clausole in questione ( 9 ).

43. Di conseguenza, la persona che rivendica la qualità di consumatore nell’ambito di un contratto di credito potrebbe adire il giudice in qualsiasi momento con un ricorso diretto a far dichiarare il carattere abusivo di una clausola contrattuale.

Una volta accertato il carattere abusivo delle clausole, la nullità assoluta di tali disposizioni contrattuali comporta l’applicazione dei corrispondenti principi interni, tra i quali il principio della restitutio in integrum.

3. Le implicazioni dell’applicazione della sanzione della nullità per quanto riguarda i contratti integralmente eseguiti

44. Il giudice del rinvio sottolinea che le controversie principali sono caratterizzate dal fatto che i contratti all’origine di tali controversie erano stati eseguiti prima che fossero aditi i giudici nazionali.

Esso afferma che la giurisprudenza nazionale ha elaborato soluzioni discordanti per quanto concerne le implicazioni dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto integralmente eseguito.

45. Secondo una corrente giurisprudenziale, l’accertamento del carattere abusivo darebbe luogo alla sanzione della nullità assoluta.

Di conseguenza, in ragione del carattere imprescrittibile dell’azione volta a far dichiarare la nullità assoluta delle clausole abusive, l’azione di restituzione non sarebbe soggetta ad un termine di prescrizione.

46. Un’altra corrente giurisprudenziale si baserebbe sull’interpretazione secondo cui la sanzione che interviene in caso di accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali costituisce una sanzione sui generis che produce effetti per il futuro, senza rimettere in discussione le prestazioni già effettuate come avviene nel caso della sanzione della nullità.

47. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, è possibile adottare un’interpretazione secondo la quale il momento della cessazione del contratto, in ragione dell’integrale esecuzione entro i termini stabiliti o per rimborso anticipato, è il momento in cui il mutuatario non dovrebbe più essere considerato in una posizione di inferiorità rispetto al professionista ed è liberato da qualsiasi obbligo nei suoi confronti.

Secondo l’interpretazione proposta dal giudice del rinvio, sarebbe quindi questo il momento oggettivo in cui il consumatore doveva o avrebbe dovuto essere a conoscenza del carattere abusivo della clausola.

48. Secondo tale interpretazione, l’azione di nullità assoluta con la quale un consumatore può chiedere l’accertamento del carattere abusivo delle clausole potrebbe essere proposta senza limiti di tempo, mentre l’azione di restituzione delle prestazioni eseguite sulla base di tali clausole dovrebbe essere proposta entro il periodo di tre anni successivo alla cessazione del contratto.

49. Devo ancora osservare che, secondo il giudice del rinvio, il fatto di distinguere il momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione delle rivendicazioni patrimoniali connesse al carattere abusivo delle clausole contrattuali, escludendo l’applicazione del diritto nazionale contrario, sarebbe espressione dell’applicazione diretta del diritto dell’Unione.

Tuttavia, detto giudice indica altresì che la sua interpretazione è stata ispirata dall’intento di rispettare il principio della certezza del diritto.

A tal riguardo, esso non fa riferimento al principio dell’Unione della certezza del diritto, bensì al principio della certezza dei rapporti giuridici di diritto civile o al principio della sicurezza degli scambi.

Esso richiama peraltro varie sentenze nelle quali la Corte ha considerato che la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza nell’interesse della certezza del diritto era compatibile con il diritto dell’Unione ( 10 ).

In dette sentenze, la Corte ha fatto riferimento al principio della certezza del diritto in quanto principio su cui si basa il sistema giurisdizionale nazionale ( 11 ).

Si deve quindi ritenere che il giudice del rinvio basi la sua interpretazione delle disposizioni nazionali sul principio della certezza del diritto, che è applicato nel diritto rumeno e su cui si basa il sistema di diritto civile di tale Stato membro.

C. L’applicabilità della direttiva 93/13 per quanto riguarda i contratti eseguiti

1. La qualità di consumatore e l’applicabilità della direttiva 93/13

50. Come ho indicato al paragrafo 27 delle presenti conclusioni, il giudice del rinvio ritiene che occorra esaminare le sue questioni pregiudiziali sotto il profilo della questione relativa al mantenimento della qualità di «consumatore» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 in capo alle parti dei contratti cessati.

Tale considerazione corrisponde all’argomento dedotto dalle convenute secondo cui, dopo l’integrale esecuzione di un contratto di credito, il mutuatario perde la qualità di consumatore e, di conseguenza, la protezione offerta dalla direttiva 93/13.

51. È certamente vero che l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 definisce il consumatore come «qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale».

Le convenute, in sostanza, sembrano dedurre dal fatto che il legislatore ha utilizzato l’indicativo presente in tale definizione che, dopo l’esecuzione di un contratto, la persona che l’ha stipulato non agisce più nel quadro dello stesso e, di conseguenza, non ha più la qualità di «consumatore» ai sensi di tale direttiva.

52. È altrettanto vero che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere che «le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali».

Tale disposizione stabilisce che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono inoltre tenuti a garantire che il contratto contenente clausole abusive «resti vincolante per le parti».

La formulazione utilizzata dal legislatore sembra essere interpretata dalle convenute nel senso che detta disposizione riguarda unicamente i contratti non ancora eseguiti e che, in caso di cessazione del contratto, a priori non è più necessario garantire che le clausole abusive non vincolino più il consumatore o che il contratto resti vincolante per le parti.

53. Ciò posto, ritengo tuttavia che sia più appropriato interrogarsi non sulla questione se una persona che ha concluso un contratto in qualità di consumatore ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 mantenga la qualità di consumatore ai sensi della medesima disposizione dopo l’integrale esecuzione del contratto, bensì se detta direttiva si disinteressi della tutela di tale persona una volta che il contratto da questa concluso sia stato integralmente eseguito.

54. Infatti, in primo luogo, nella maggior parte dei sistemi di diritto privato un contratto si estingue quando sono state eseguite tutte le obbligazioni che ne derivano ( 12 ), pur dovendosi tenere conto del fatto che esso costituiva il fondamento dei trasferimenti che hanno avuto luogo nel quadro della sua esecuzione.

In effetti, il contratto integralmente eseguito resta vincolante nel senso che costituisce ancora il fondamento dei trasferimenti intervenuti in precedenza.

Peraltro, l’integrale esecuzione del contratto non cambia il fatto che, all’atto dell’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali, la persona che ha stipulato tale contratto aveva indubitabilmente la qualità di «parte del contratto».

55. Pertanto, se la clausola dichiarata abusiva costituiva il fondamento di un trasferimento che ha avuto luogo nel corso dell’esecuzione del contratto, la circostanza che quest’ultimo sia già stato eseguito non può attenuare il carattere abusivo di detta clausola.

Sussiste ancora un interesse a dichiarare abusive talune clausole contenute in tale contratto e, se del caso, a mantenere per il resto il carattere vincolante dello stesso.

Le disposizioni della direttiva 93/13 vanno lette seguendo tale logica.

56. In secondo luogo, le convenute sostengono inoltre, in sostanza, che l’asimmetria tra il consumatore e il professionista esiste soltanto al momento della conclusione di un contratto e durante la sua esecuzione.

Di conseguenza, la direttiva 93/13 cesserebbe di applicarsi dopo l’esecuzione del contratto, in quanto il suo intervento non sarebbe necessario per compensare siffatta asimmetria.

Le convenute presentano, a tale proposito, la loro interpretazione della giurisprudenza della Corte, secondo la quale il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 si fonderebbe sull’idea che il rapporto tra il consumatore e il professionista è diseguale ( 13 ) e detta direttiva riguarderebbe i contratti nei quali sussista uno squilibrio significativo ( 14 ).

57. Tuttavia, dalla medesima giurisprudenza della Corte emerge che il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse ( 15 ).

L’esecuzione del contratto non cambia retroattivamente la circostanza che, al momento della conclusione dello stesso, il consumatore si trovava in una simile situazione di inferiorità.

Inoltre, è in tale contesto che le clausole abusive, che determinano uno squilibrio significativo e alle quali aderisce il consumatore, vengono inserite nel contratto ( 16 ).

Siffatte clausole continuano a costituire, come risulta dalle considerazioni svolte al paragrafo 54 delle presenti conclusioni, il fondamento dei trasferimenti effettuati dalle parti contraenti all’atto dell’esecuzione del contratto.

58. In siffatte circostanze, ritenere che l’esecuzione del contratto escluda qualsiasi possibilità di dichiarare dette clausole abusive porterebbe alla situazione in cui qualsiasi trasferimento effettuato in base ad esse sarebbe indiscutibile e definitivo.

In tale contesto, come osservato dal governo polacco, alcuni contratti vengono eseguiti subito dopo o anche al momento della loro conclusione.

Ciò vale in particolare per il contratto di vendita.

Seguire l’interpretazione delle convenute, secondo la quale la direttiva 93/13 cessa di applicarsi dopo l’integrale esecuzione di un simile contratto, comporterebbe che una delle parti di tale contratto non avrebbe neppure la possibilità teorica di intentare un’azione giudiziaria effettiva prima della cessazione dello stesso.

Tuttavia, nulla in detta direttiva implica l’esclusione di questo tipo di contratti dal suo ambito di applicazione.

59. In terzo luogo, la direttiva 93/13 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il considerando 24 della medesima, di prevedere mezzi adeguati ed efficaci «per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Tali motivi devono produrre un effetto dissuasivo nei confronti dei professionisti ( 17 ).

L’interpretazione secondo la quale detta direttiva cessa di applicarsi dopo l’esecuzione del contratto potrebbe compromettere la realizzazione del suo obiettivo a lungo termine.

Infatti, non si può escludere che un consumatore, non avendo piena conoscenza del carattere abusivo delle clausole e temendo un’eventuale azione del professionista nei suoi confronti, tenda ad adempiere le proprie obbligazioni contrattuali.

2. Sulla rinuncia alla tutela e all’applicabilità della direttiva 93/13

60. Devo ancora osservare che il giudice del rinvio si chiede se la modalità di cessazione del contratto possa incidere sull’applicabilità della direttiva 93/13.

A tale proposito, detto giudice fa riferimento al rimborso anticipato e all’integrale esecuzione entro i termini stabiliti.

61. L’interpretazione secondo cui la direttiva 93/13 cesserebbe di applicarsi dopo l’esecuzione volontaria di un contratto dovrebbe fondarsi, a mio avviso, sull’idea che il consumatore che esegue un contratto contenente clausole abusive rinuncia, implicitamente, alla tutela conferitagli da tale direttiva.

62. Tuttavia, la Corte ha già chiaramente stabilito nella sua giurisprudenza che, affinché un consumatore possa rinunciare efficacemente alla tutela conferita dalla direttiva 93/13, deve dare un consenso libero e informato alla non applicazione della sanzione prevista da detta direttiva ( 18 ).

Non si può presumere che un consumatore prenda conoscenza del carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto al momento dell’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali.

Analogamente, non si può ritenere che, con l’esecuzione del contratto, il consumatore dia un consenso che oltrepassa la mera volontà di eseguire l’obbligazione di cui trattasi.

Infatti, il consumatore può adempiere le proprie obbligazioni in buona fede oppure farlo per non rischiare che un professionista proponga un’azione nei suoi confronti.

63. Di conseguenza, il fatto che un contratto sia stato eseguito volontariamente non esclude di per sé l’applicabilità della direttiva 93/13 e non fa venir meno la tutela conferita da detta direttiva ad una persona che abbia concluso tale contratto in qualità di consumatore ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della stessa.

3. Conclusioni preliminari sull’applicabilità della direttiva 93/13

64. Da quanto precede discende che la direttiva 93/13 si applica anche ai contratti integralmente eseguiti.

Ciò che determina l’applicabilità di tale direttiva è la conclusione di un contratto da parte del consumatore.

Inoltre, l’integrale esecuzione del contratto non esclude l’applicazione di detta direttiva.

Ciò posto, occorre distinguere tra l’applicabilità della direttiva ai contratti integralmente eseguiti e la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di introdurre, a livello nazionale, termini di prescrizione che consentano di limitare sul piano temporale le azioni di restituzione.

D. I limiti dell’autonomia processuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri

65. Il diritto dell’Unione non armonizza le norme applicabili all’esame del presunto carattere abusivo di clausole contrattuali.

Spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio di autonomia processuale, stabilire regole siffatte, a condizione, tuttavia, che dette regole non siano meno favorevoli rispetto a quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai consumatori dal diritto dell’Unione (principio di effettività) ( 19 ).

66. Ritengo che occorra quindi determinare, pur tenendo conto del principio della certezza del diritto cui fa riferimento il giudice nazionale, se la prescrittibilità di un’azione di restituzione delle prestazioni eseguite sulla base di una clausola dichiarata abusiva sia compatibile con i due principi suddetti e valutare poi, sotto tale profilo, se uno Stato membro possa prevedere un termine di prescrizione di tre anni, calcolato a decorrere dalla cessazione del contratto.

1. Il principio di effettività a) Sui termini di prescrizione nel contesto del principio di effettività

67. Nella sua giurisprudenza, la Corte ha riconosciuto che, per quanto riguarda la direttiva 93/13, la tutela del consumatore non è assoluta ( 20 ).

In tale contesto, la Corte ha considerato che la circostanza che una determinata procedura comporti vari requisiti procedurali che il consumatore deve rispettare al fine di far valere i suoi diritti non significa comunque che tali requisiti non siano conformi al principio di effettività ( 21 ) o che detto consumatore non goda di una tutela giurisdizionale effettiva ( 22 ).

Può quindi esigersi dal consumatore una certa vigilanza riguardo alla tutela dei suoi interessi senza per questo violare il principio di effettività o il diritto a un ricorso effettivo.

Ciò vale, ad esempio, quando si richieda al consumatore uno sforzo supplementare nell’interesse generale della buona amministrazione della giustizia e della prevedibilità ( 23 ).

Infatti, nell’ambito dell’esame della compatibilità con il principio di effettività delle disposizioni di diritto nazionale con le quali il legislatore ha recepito la direttiva 93/13, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela del diritto alla difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento ( 24 ).

68. Inoltre, per quanto riguarda più specificamente i limiti temporali dei ricorsi fondati sulla direttiva 93/13, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza nell’interesse della certezza del diritto non è tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione ( 25 ).

69. Ne deduco che, nell’ottica del principio di effettività e nella misura in cui il principio della certezza del diritto costituisce un principio che si trova alla base del sistema giurisdizionale nazionale e lo richiede, in linea di principio è consentito limitare sul piano temporale i ricorsi fondati sul diritto dell’Unione.

I termini imposti a tale riguardo devono essere, secondo la formulazione utilizzata dalla Corte nella sua giurisprudenza, «ragionevoli», il che si traduce nel fatto che essi non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

Occorre dunque stabilire se un termine di prescrizione di tre anni che inizia a decorrere, per quanto riguarda i contratti integralmente eseguiti, dalla cessazione del contratto possa essere considerato un termine «ragionevole» ai sensi di tale giurisprudenza. b) Sulla ragionevolezza del termine di prescrizione

70. La Corte ha già considerato, in vari contesti, che un termine nazionale di decadenza o di prescrizione di tre anni appare ragionevole ( 26 ).

Tuttavia, la ragionevolezza di un termine – e pertanto la sua conformità al principio di effettività – non può essere determinata esclusivamente sulla base della sua durata.

Occorre tenere conto di tutte le modalità relative a tale termine, vale a dire l’evento che lo fa decorrere e quelli che hanno un effetto interruttivo o sospensivo sullo stesso nonché, se del caso, le conseguenze della sua inosservanza e la possibilità di riaprirlo ( 27 ).

Infatti, tutti i suddetti elementi possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai consumatori dalla direttiva 93/13.

71. In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga soltanto sull’evento che fa decorrere il termine di prescrizione e sulla durata di quest’ultimo.

Nella mia analisi muovo quindi dal presupposto che non si sia verificato alcun evento idoneo ad interrompere o a sospendere detto termine.

A fini di completezza, rilevo che il giudice del rinvio non indica che la proposizione di un’azione diretta a far dichiarare il carattere abusivo delle clausole contrattuali produca un effetto sospensivo sul termine di prescrizione applicabile ad un’azione di restituzione.

72. Per stabilire se un termine di prescrizione, considerato congiuntamente a tutte le modalità pertinenti, rispetti il principio di effettività, occorre tenere conto del fatto che i termini di prescrizione e le loro modalità di applicazione devono essere adattati alla specificità del settore di cui trattasi al fine di non vanificare totalmente la piena efficacia delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione ( 28 ).

73. Il fatto di esigere dal consumatore una certa vigilanza riguardo alla tutela dei suoi interessi non è contrario alle disposizioni della direttiva 93/13 ( 29 ).

In quest’ottica, il termine di prescrizione di tre anni, che inizia a decorrere dalla cessazione del contratto, sembra, in linea di principio, lasciare al consumatore, ignaro dei propri diritti e/o del carattere abusivo delle clausole contrattuali, tempo sufficiente per informarsi sulla legittimità di tali clausole e valutare l’opportunità di intentare un’azione legale.

Affinché ciò sia possibile per il consumatore, il termine di prescrizione così come l’insieme delle sue modalità di applicazione debbono essere definiti e noti in anticipo ( 30 ).

Pertanto, essi possono essere stabiliti solo da una legge o conformemente ad un’interpretazione della stessa risultante da una giurisprudenza costante.

74. In tale contesto, prima della scadenza del termine di tre anni decorrente dalla cessazione del contratto, il consumatore può prendere in considerazione la possibilità di adire un giudice nazionale con un ricorso diretto a far dichiarare il carattere abusivo delle clausole contrattuali, affinché sia accertato, in modo vincolante per il professionista, se quest’ultimo abbia inserito nel contratto clausole contrarie alla direttiva 93/13.

Orbene, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, sembra che il termine di prescrizione di cui alle questioni pregiudiziali, che si applica alle azioni di restituzione, non sia sospeso quando il consumatore propone un ricorso diretto a far dichiarare il carattere abusivo delle clausole contrattuali.

Può quindi accadere che, in attesa di tale accertamento vincolante del carattere abusivo delle clausole contrattuali, il consumatore rischi che la sua azione di restituzione si prescriva a causa della durata del procedimento in materia di declaratoria del carattere abusivo delle clausole.

Esiste quindi un rischio non trascurabile che, per motivi che esulano dal suo controllo, il consumatore non intraprenda in tempo utile l’azione necessaria per far valere i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13.

75. Indipendentemente da tale riserva, il fatto che, come risulta dalle considerazioni svolte al paragrafo 64 delle presenti conclusioni, la direttiva 93/13 continui ad applicarsi ai contratti integralmente eseguiti non osta a che uno Stato membro preveda un termine di prescrizione per un’azione di restituzione con la quale detta direttiva viene attuata a livello nazionale.

Le presenti cause non sollevano il problema della limitazione temporale dell’azione con cui il consumatore può chiedere l’accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali.

Infatti, il giudice del rinvio indica che detta azione può essere proposta senza limiti di tempo e che, dopo la scadenza del termine di prescrizione, la compensazione dovuta al consumatore sarebbe di natura non patrimoniale, associata al carattere dissuasivo per i professionisti.

Inoltre, dalla legge n. 193/2000 risulta che un consumatore può far valere la nullità di una clausola anche mediante eccezione.

Ne deduco che la scadenza del termine di prescrizione di tre anni applicabile alle azioni di restituzione non impedisce al consumatore di contestare una domanda proposta dal professionista con la quale quest’ultimo chieda che detto consumatore adempia un’obbligazione derivante da una clausola abusiva.

Inoltre, nulla indica che la scadenza di tale termine osti a che il giudice nazionale rilevi d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali, il che distingue le presenti cause da quella che ha dato luogo alla sentenza Cofidis ( 31 ).

76. È vero che nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. ( 32 ), relativa ad una giurisprudenza nazionale che limitava nel tempo gli effetti restitutori, la Corte ha rilevato che l’accertamento giudiziale del carattere abusivo di una clausola contrattuale, in linea di massima, deve produrre la conseguenza di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola.

Inoltre, l’obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di somme che si rivelino indebite implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda tali somme.

77. Tuttavia, in primo luogo, occorre tenere conto del fatto che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. ( 33 ), la Corte ha insistito sul fatto che un effetto restitutorio deve essere riconosciuto in linea di principio ad un’azione diretta a far dichiarare il carattere abusivo di clausole contrattuali.

In secondo luogo, la limitazione nel tempo degli effetti restitutori, presa in considerazione in detta sentenza, si è verificata in un contesto specifico.

Sembra che tale limitazione derivi da un’interpretazione del diritto dell’Unione adottata da un giudice supremo nazionale conformemente ai criteri richiesti dalla Corte allorché essa è invitata a limitare nel tempo gli effetti delle proprie sentenze ( 34 ).

Tuttavia, nelle presenti cause, il giudice del rinvio intenderebbe applicare nelle controversie principali un’interpretazione del diritto nazionale.

In terzo luogo, nella suddetta sentenza la Corte ha chiaramente distinto tra, da un lato, una siffatta limitazione nel tempo degli effetti di un’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione e, dall’altro, l’applicazione di una modalità processuale, come un termine ragionevole di prescrizione ( 35 ).

78. In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che la direttiva 93/13 vada interpretata nel senso che non osta a che uno Stato membro preveda che un’azione di restituzione connessa all’accertamento del carattere abusivo di clausole contrattuali sia soggetta a prescrizione.

Inoltre, nessuno degli elementi forniti nelle decisioni di rinvio sembra indicare che, nei casi di specie, il principio di effettività non sarebbe rispettato da un’interpretazione della normativa nazionale secondo la quale un’azione di restituzione riguardante clausole abusive è soggetta al termine di prescrizione di tre anni che inizia a decorrere dalla cessazione del contratto concluso dal consumatore con il professionista.

Tale considerazione deve intendersi sotto riserva di due condizioni: in primo luogo, che il suddetto termine sia sospeso durante il procedimento in cui il consumatore tenta di dimostrare il carattere abusivo di tali clausole e, in secondo luogo, che il termine di cui trattasi e tutte le relative modalità di applicazione siano stabiliti e noti anticipo.

2. Principio di equivalenza a) Sulla similarità dei ricorsi

79. Il principio di equivalenza richiede che la complessiva disciplina dei ricorsi si applichi indistintamente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell’Unione e a quelli simili fondati sulla violazione del diritto interno.

Spetta ai giudici nazionali individuare i ricorsi di diritto nazionale simili a quelli fondati sul diritto dell’Unione.

Ai fini del giudizio che il giudice nazionale dovrà formulare, la Corte può fornirgli alcuni elementi relativi all’interpretazione del diritto dell’Unione.

80. Per verificare se il principio di equivalenza sia stato rispettato nei procedimenti principali, occorre determinare se, tenuto conto del loro oggetto, della loro causa e dei loro elementi essenziali, i ricorsi proposti dai ricorrenti sul fondamento della direttiva 93/13 e quelli che detti ricorrenti avrebbero potuto proporre in forza del diritto nazionale possano essere considerati simili ( 36 ).

81. Il giudice del rinvio non precisa espressamente quali ricorsi possano essere considerati simili a quelli fondati sulla direttiva 93/13.

Esso si limita a constatare che la sanzione per l’inserimento di clausole abusive in un contratto concluso con un consumatore è assimilata dai giudici rumeni a quella applicabile nel caso della nullità assoluta.

Sotto questo profilo, non si impone in maniera evidente la similarità tra i ricorsi relativi alla violazione di una disposizione che occupa il rango di norma di ordine pubblico e quelli che si riferiscono alla direttiva 93/13 ( 37 ).

Tuttavia, il giudice nazionale compara le modalità di applicazione riguardanti tali ricorsi a quelle relative ai ricorsi connessi alla nullità assoluta.

Sembrerebbe pertanto che, secondo il giudice del rinvio, la causa (la violazione di una norma con rango di ordine pubblico), l’oggetto (il fatto di porre rimedio a una siffatta violazione e di privare una clausola contrattuale dei suoi effetti giuridici) e gli elementi essenziali di detti ricorsi (in particolare, il fatto che sia previsto un insieme di due azioni per sanzionare tale violazione e che quest’ultima debba essere rilevata d’ufficio dal giudice nazionale) possano essere considerati simili o comparabili.

A mio avviso, le domande di pronuncia pregiudiziale non contengono alcuna precisazione che consenta di rimettere in discussione questa considerazione.

Sembra inoltre che non la rimettano in discussione neppure le parti che hanno presentato osservazioni nelle presenti cause.

Tuttavia, spetta a detto giudice effettuare le verifiche finali a tale riguardo. b) Sul rispetto del principio di equivalenza

82. Spetta, in linea di principio, ai giudici nazionali verificare che le modalità procedurali destinate a garantire, nel diritto interno, la tutela dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione siano conformi al principio di equivalenza.

Lo stesso vale per quanto riguarda l’individuazione dei ricorsi simili del diritto nazionale.

Tuttavia, se gli elementi del fascicolo della causa a qua lo consentono, la Corte può formulare osservazioni sulla conformità delle modalità procedurali a tale principio ( 38 ).

83. In siffatto contesto, la mera circostanza che il medesimo termine di prescrizione sia applicabile ai ricorsi fondati sul diritto dell’Unione e a quelli fondati sul diritto nazionale non è sufficiente per dichiarare la conformità al principio di equivalenza.

Tale principio richiede che la complessiva disciplina delle azioni di restituzione si applichi indistintamente a tutti i suddetti ricorsi ( 39 ).

Orbene, il giudice del rinvio spiega che la sua interpretazione, secondo cui il termine di prescrizione di tre anni, che corrisponde a un termine di prescrizione generale, inizia a decorrere dalla cessazione del contratto, si applica soltanto alle azioni di restituzione che si riferiscono a clausole considerate abusive ai sensi della direttiva 93/13.

Inoltre, nulla indica che tale interpretazione corrisponda a una delle deroghe menzionate al paragrafo 38 delle presenti conclusioni, che consentono di modulare la determinazione del momento da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione in materia di azioni connesse al regime nazionale della nullità assoluta.

84. Peraltro, a differenza delle condizioni poste dal principio di effettività, quelle derivanti dal principio di equivalenza non possono essere attenuate mediante un richiamo ai principi che sono alla base del sistema nazionale, quale il principio della certezza del diritto.

Infatti, il rispetto del principio di equivalenza presuppone che la norma nazionale si applichi indistintamente ai procedimenti fondati sul diritto dell’Unione e a quelli fondati sul diritto nazionale.

Ritenere che sia assicurato un trattamento non discriminatorio in relazione ad un ricorso fondato sul diritto dell’Unione nonostante sia accordato un trattamento diverso ad un ricorso fondato sul diritto nazionale sarebbe in contrasto con il significato stesso del principio di equivalenza.

Se il principio della certezza del diritto esige che un termine di prescrizione inizi a decorrere da un determinato momento, tale modalità relativa al termine di prescrizione deve applicarsi indistintamente alle situazioni che riguardano diritti derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione e alle situazioni nazionali analoghe.

85. Di conseguenza, risulta che, nel caso di specie, il principio di equivalenza è stato disatteso, in quanto è pacifico che la determinazione dell’evento che fa decorrere il termine di prescrizione dipende dal fondamento delle azioni di restituzione.

86. In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che il principio di equivalenza osti a una normativa nazionale o a un’interpretazione della stessa secondo cui il termine di prescrizione di tre anni applicabile alle azioni di restituzione che si riferiscono a clausole contrattuali considerate abusive ai sensi della direttiva 93/13 inizia a decorrere dalla cessazione del contratto contenente tali clausole, sebbene il termine di prescrizione di tre anni applicabile ad analoghe azioni fondate su determinate disposizioni del diritto interno inizi a decorrere soltanto dall’accertamento giudiziale della causa di tali azioni.

V. Conclusione

87. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] Mureş (Tribunale specializzato di Mureş, Romania): Nella causa C‑698/18: 1) La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori deve essere interpretata nel senso che non osta a che uno Stato membro preveda che un’azione di restituzione connessa all’accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali sia soggetta a prescrizione. 2) Il principio di effettività non osta a che uno Stato membro preveda che una siffatta azione di restituzione sia soggetta ad un termine di prescrizione di tre anni che inizia a decorrere dalla cessazione del contratto, a condizione che, in primo luogo, tale termine rimanga sospeso durante il procedimento in cui il consumatore chiede ad un giudice nazionale di dichiarare il carattere abusivo di tali clausole e che, in secondo luogo, detto termine e tutte le modalità della sua applicazione siano stabiliti e noti in anticipo. 3) Il principio di equivalenza osta a una normativa nazionale o a un’interpretazione della stessa secondo cui il termine di prescrizione di tre anni applicabile alle azioni di restituzione che si riferiscono a clausole contrattuali considerate abusive ai sensi della direttiva 93/13 inizia a decorrere dalla cessazione del contratto contenente tali clausole, sebbene il termine di prescrizione di tre anni applicabile ad analoghe azioni fondate su determinate disposizioni del diritto interno inizi a decorrere soltanto dall’accertamento giudiziale della causa di tali azioni.

In circostanze come quelle della controversia principale nella causa C‑699/18, i cui fatti rilevanti sono precedenti all’adesione di uno Stato all’Unione europea, la Corte non è competente a rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Direttiva del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ). ( 3 ) V., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2013, Asociación de [OSCURATO:PERSONA] de Castilla y León ( C‑413/12 , EU:C:2013:800 , punto 34 ). ( 4 )

V. sentenza del 1o luglio 2010, Sbarigia ( C‑393/08 , EU:C:2010:388 , punto 19 e giurisprudenza citata). ( 5 )

V. sentenza del 10 gennaio 2006, Ynos ( C‑302/04 , EU:C:2006:9 , punto 36 ), e, per quanto riguarda la Romania, ordinanza del 3 luglio 2014, Tudoran ( C‑92/14 , EU:C:2014:2051 , punti da 26 a 29 ). ( 6 ) Rilevo che il nuovo codice civile, entrato in vigore il 1 o ottobre 2011, opera una distinzione tra la nullità relativa e la nullità assoluta.

V. Firică, M.C., «Considerations upon the [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] in the Regulation of the [OSCURATO:PERSONA]», Journal of Law and [OSCURATO:PERSONA] , 2015, vol. 1(1), pag. 54, e Hinescu, A., «[OSCURATO:PERSONA] of a Merger under [OSCURATO:PERSONA]»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 10(2), 2013, pag.

53. Tuttavia, il giudice del rinvio fa riferimento soltanto al codice civile del 1864 per definire il contesto normativo applicabile ai contratti all’origine delle controversie principali. ( 7 ) È vero che, secondo la dottrina, già sotto la vigenza del codice civile del 1864 il potere di rilevare d’ufficio la nullità assoluta era controverso.

Alcuni autori ritenevano che, in assenza di un’azione di nullità assoluta proposta da una delle parti, il giudice nazionale non potesse pronunciarsi sulla nullità del contratto dal quale traeva origine la controversia.

Di conseguenza, se il giudice adito con un’azione per il pagamento di debiti contrattuali constatava che il contratto era nullo, doveva respingere tale azione in quanto infondata, senza statuire sulla validità del contratto.

V. Firică, M.C., «Considerations upon the [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] in the Regulation of the [OSCURATO:PERSONA]», Journal of Law and [OSCURATO:PERSONA] , vol. 1(1), 2015, pag. 56 e dottrina citata. ( 8 ) Sentenze del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e de [OSCURATO:PERSONA] ( C‑488/11 , EU:C:2013:341 , punto 44 ), e del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:980 , punto 54 ). ( 9 )

V. Voiculescu, I.C., «Unfair terms in contracts concluded between traders and consumers», in [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], Journal of [OSCURATO:PERSONA] in Law and Economics , vol. 3(2), 2012, pag. 57.

V. altresì, in tal senso, Marcusohn, V., «The effects of unfair terms on the binding force principle of contracts», Union of Jurists of Romania ,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 9(1), 2019, pag.

34. Rilevo che, a pag. 33 del suo testo, quest’ultimo autore menziona il fatto che la dottrina nazionale ha preso in considerazione anche l’applicazione della sanzione secondo la quale le clausole abusive si considerano come non apposte. ( 10 )

V. sentenze del 6 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑40/08 , EU:C:2009:615 , punto 41 ), e del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:980 , punto 69 ). ( 11 )

V. sentenza del 6 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑40/08 , EU:C:2009:615 , punto 39 ).

V. altresì, implicitamente in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:980 , punto 67 ). ( 12 )

V. articolo 2:114 delle regole di diritto privato europeo (progetto di quadro comune di riferimento per il diritto europeo dei contratti) che sono state elaborate ricorrendo ad un approccio di diritto comparato, secondo cui l’integrale esecuzione estingue l’obbligazione se è conforme ai termini dell’obbligazione o tale da procurare legalmente al debitore un valido discarico.

V. [OSCURATO:PERSONA], Ch., Clive, E., e Schulte-Nölke, H., e a. (ed.), Principles, Definitions and [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] of Reference (DCFR) , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2009, pag.

282. Tali disposizioni hanno dato luogo alle regole di diritto privato europeo (progetto di quadro comune di riferimento per il diritto europeo dei contratti) che sono state elaborate ricorrendo ad un approccio di diritto comparato. ( 13 )

V. sentenze del 27 giugno 2000, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( da C‑240/98 a C‑244/98 , EU:C:2000:346 , punto 25 ), e del 26 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑168/05 , EU:C:2006:675 , punto 25 ). ( 14 )

V. sentenza del 16 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑226/12 , EU:C:2014:10 , punto 23 ). ( 15 )

V. sentenze del 27 giugno 2000, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( da C‑240/98 a C‑244/98 , EU:C:2000:346 , punto 25 ), e del 26 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑168/05 , EU:C:2006:675 , punto 25 ). ( 16 ) Questo è altresì il motivo per cui il carattere abusivo delle clausole contrattuali è valutato tenendo conto, al momento della conclusione del contratto, di tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione.

V., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. ( C‑186/16 , EU:C:2017:703 , punti 53 e 54 ). ( 17 ) V., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2000, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( da C‑240/98 a C‑244/98 , EU:C:2000:346 , punto 28 ). ( 18 )

V. sentenze del 4 giugno 2009, Pannon GSM ( C‑243/08 , EU:C:2009:350 , punto 33 ); del 21 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑472/11 , EU:C:2013:88 , punto 35 ), nonché del 3 ottobre 2019, Dziubak ( C‑260/18 , EU:C:2019:819 , punto 53 ).

V. anche le mie conclusioni nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑381/14 e C‑385/14 , EU:C:2016:15 , paragrafo 69 ).

Da tale giurisprudenza risulta che un consumatore può sempre rinunciare alla tutela conferitagli dalla direttiva 93/13.

Tuttavia, come risulta dal paragrafo 36 delle presenti conclusioni, per quanto riguarda il regime della nullità assoluta nel diritto rumeno, sembra che non sia possibile rinunciare alla sanzione prevista da detto regime. ( 19 ) V., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2013, Asociación de [OSCURATO:PERSONA] de Castilla y León ( C‑413/12 , EU:C:2013:800 , punto 30 e giurisprudenza citata).

È vero che, per quanto riguarda la direttiva 93/13, nella sua giurisprudenza recente la Corte ha fatto riferimento piuttosto al diritto a un ricorso effettivo (v. sentenze del 13 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA], C‑176/17 , EU:C:2018:711 , punto 57 , e del 3 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑266/18 , EU:C:2019:282 , punto 47 ) o al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (v. sentenza del 31 maggio 2018, Sziber, C‑483/16 , EU:C:2018:367 , punto 35 ), quali previsti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Tali riferimenti sono stati operati nel contesto di questioni pregiudiziali vertenti sulle modalità procedurali relative all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale.

In tale ambito, la Corte si è concentrata sulla questione se talune modalità procedurali possano far sorgere un rischio non trascurabile che il consumatore sia dissuaso dall’intervenire utilmente nella difesa dei propri diritti dinanzi al giudice adito dal professionista.

V. sentenze del 13 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑176/17 , EU:C:2018:711 , punto 61 ), e del 3 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑266/18 , EU:C:2019:282 , punto 54 ).

Tuttavia, è difficile stabilire in qual modo i requisiti derivanti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali si articolino con quelli derivanti dal principio di effettività nel contesto della direttiva 93/13.

V., in particolare, le mie conclusioni nella causa Finanmadrid EFC ( C‑49/14 , EU:C:2015:746 , paragrafo 85 ).

Ritengo peraltro che, per quanto riguarda i termini di prescrizione delle azioni proposte dai consumatori, sia sufficiente fare riferimento, come suggerisce il giudice del rinvio nelle sue questioni, al principio di effettività.

L’approccio basato sul diritto a un ricorso effettivo o ad una tutela giurisdizionale effettiva porterebbe ad imporre requisiti identici o difficilmente distinguibili. ( 20 ) V., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2018, Sziber ( C‑483/16 , EU:C:2018:367 , punto 50 ). ( 21 ) V., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2015, ERSTE [OSCURATO:PERSONA] ( C‑32/14 , EU:C:2015:637 , punto 62 ).

V. altresì, nel medesimo senso, sentenza del 6 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑40/08 , EU:C:2009:615 , punto 47 ). ( 22 ) V., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2018, Sziber ( C‑483/16 , EU:C:2018:367 , punti 50 e 51 ). ( 23 ) V., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2015, Baczó e Vizsnyiczai ( C‑567/13 , EU:C:2015:88 , punto 51 ). ( 24 ) V., in tal senso, sentenze del 5 dicembre 2013, Asociación de [OSCURATO:PERSONA] de Castilla y León ( C‑413/12 , EU:C:2013:800 , punto 34 ), del 6 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑40/08 , EU:C:2009:615 , punto 39 ), e del 18 febbraio 2016, Finanmadrid EFC ( C‑49/14 , EU:C:2016:98 , punto 44 ). ( 25 ) V., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑40/08 , EU:C:2009:615 , punto 41 ), e del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:980 , punto 69 ). ( 26 )

V. sentenza del 15 aprile 2010, Barth ( C‑542/08 , EU:C:2010:193 , punti 28 e 29 , e giurisprudenza citata).

Inoltre, nel contesto del rimborso dei dazi all’importazione o all’esportazione, la Corte ha considerato che un termine di prescrizione triennale per le domande di rimborso di dazi doganali indebitamente riscossi non è contrario al principio di effettività, sebbene si trattasse di un termine accompagnato dall’esclusione di ogni possibilità di proroga per causa di forza maggiore.

V. sentenza del 9 novembre 1989, Bessin e Salson ( 386/87 , EU:C:1989:408 , punto 17 ). ( 27 ) V., in tal senso, per quanto riguarda i termini di prescrizione che costituiscono modalità di esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza, sentenza del 28 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑637/17 , EU:C:2019:263 , punto 45 ).

V. altresì, nello stesso senso, conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑360/18 , EU:C:2019:648 ), la quale ha rilevato che vi sono ragioni cogenti che indicano che le disposizioni in materia di prescrizione dovrebbero comprendere un insieme di regole che precisano la durata del periodo di prescrizione, la data di decorrenza del termine e gli eventi che hanno effetto interruttivo o sospensivo della prescrizione. ( 28 ) V., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑637/17 , EU:C:2019:263 , punti 47 e 53 ).

In tale sentenza, la Corte ha dichiarato, in materia di diritto della concorrenza, che un termine di prescrizione di tre anni, che, da un lato, inizia a decorrere dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del suo diritto al risarcimento, anche se l’autore della violazione non è noto e, dall’altro, non può essere sospeso o interrotto durante un procedimento dinanzi all’autorità nazionale garante della concorrenza, rende l’esercizio del diritto a un pieno risarcimento praticamente impossibile o eccessivamente difficile. ( 29 )

V. paragrafo 67 delle presenti conclusioni. ( 30 ) V., in tal senso, le mie conclusioni nella causa Nencini/Parlamento ( C‑447/13 P , EU:C:2014:2022 , paragrafo 81 ). ( 31 )

V. sentenza del 21 novembre 2002, Cofidis ( C‑473/00 , EU:C:2002:705 ). ( 32 )

V. sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:980 , punti 61 e 62 ). ( 33 )

V. sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:980 , punti 61 e 62 ). ( 34 )

V. sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:980 , punto 70 ).

V. altresì conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:552 , paragrafi 19 e 20 ). ( 35 )

V. sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:980 , punti 69 e 70 ). ( 36 ) V., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] Slovensko ( C‑448/17 , EU:C:2018:745 , punto 40 ). ( 37 ) A sostegno di tale constatazione, i giudici rumeni adducono che – secondo la formulazione utilizzata dalla Corte – l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell’ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico.

V. sentenze del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e de [OSCURATO:PERSONA] ( C‑488/11 , EU:C:2013:341 , punti 44 e 45 ); del 4 giugno 2015, Faber ( C‑497/13 , EU:C:2015:357 , punto 56 ); del 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑421/14 , EU:C:2017:60 , punti 42 e 43 ); del 17 maggio 2018, Karel de Grote – [OSCURATO:PERSONA] ( C‑147/16 , EU:C:2018:320 , punti 35 e 36 ), nonché del 20 settembre 2018, OTP [OSCURATO:PERSONA] e OTP Faktoring ( C‑51/17 , EU:C:2018:750 , punti 87 e 89 ).

Analogamente, la nullità assoluta costituisce, nel diritto rumeno, la sanzione applicabile per la violazione di una norma giuridica imperativa di ordine pubblico.

Ciò posto, devo ammettere che nutro qualche dubbio sulla circostanza se da tale giurisprudenza derivi che uno Stato membro è tenuto ad assimilare la sanzione applicabile alle clausole abusive a quella applicabile in caso di inosservanza delle norme di ordine pubblico.

Ritengo che la Corte, nella sua giurisprudenza, abbia fatto riferimento a tali norme al solo scopo di spiegare perché i giudici nazionali siano tenuti a rilevare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali. ( 38 ) V., in tal senso, sentenza del 10 luglio 1997, Palmisani ( C‑261/95 , EU:C:1997:351 , punto 33 ). ( 39 ) V., in tal senso, sentenza del 15 aprile 2010, Barth ( C‑542/08 , EU:C:2010:193 , punto 19 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CC0698 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 5 marzo 2020 ( 1 ) Cause riunite C‑698/18 e C‑699/18 SC [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA] (C‑698/18) e BRD [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA] (C‑699/18) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] Mureş (Tribunale specializzato di Mureș, Romania)] «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Accertamento del carattere abusivo di clausole contrattuali – Contratto di credito avente ad oggetto un prestito personale – Modalità giudiziarie – Azione ordinaria imprescrittibile – Azione ordinaria avente carattere personale e patrimoniale, soggetta a prescrizione – Momento oggettivo della conoscenza da parte del consumatore dell’esistenza di una clausola abusiva» 1. Le domande di pronuncia pregiudiziale all’esame vertono sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE ( 2 ) nel contesto specifico di contratti di credito integralmente eseguiti. Più precisamente, tali domande consentiranno alla Corte di determinare chiaramente se detta direttiva continui ad applicarsi dopo l’integrale esecuzione di un contratto e, in caso affermativo, se un’azione di restituzione delle somme percepite in forza delle clausole contrattuali considerate abusive possa essere soggetta a un termine di prescrizione di tre anni decorrente dalla cessazione del contratto. Si tratta quindi, in sostanza, di determinare l’estensione temporale della tutela conferita ai consumatori dalla menzionata direttiva. I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 2. Ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, si intende per «consumatore» qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto di tale direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale. 3. A termini dell’articolo 6, paragrafo 1, della menzionata direttiva: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». B. Diritto rumeno 4. L’articolo 1, paragrafo 3, della Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori (legge n. 193/2000 sulle clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori), del 6 novembre 2000 ( [OSCURATO:PERSONA] al României n. 560 del 10 novembre 2000), ripubblicata nel 2012 ( [OSCURATO:PERSONA] al României n. 543 del 3 agosto 2012), come modificata da ultimo nel 2014 (in prosieguo: la «legge n. 193/2000»), vieta ai professionisti di inserire clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori. Inoltre, l’articolo 6 di tale legge prevede che le clausole abusive non producono effetti nei confronti del consumatore. 5. L’articolo 12, paragrafi 1 e 4, di detta legge così dispone: «1.   Qualora sia accertato l’utilizzo di contratti di adesione contenenti clausole abusive, gli organi di controllo di cui all’articolo 8 adiscono il tribunale del domicilio o, secondo il caso, della sede del professionista e chiedono che quest’ultimo sia tenuto a modificare i contratti in corso di esecuzione eliminando le clausole abusive. (...) 4.   Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 lasciano impregiudicato il diritto del consumatore cui venga opposto un contratto di adesione contenente una clausola abusiva di far valere la nullità della clausola mediante azione o eccezione, alle condizioni previste dalla legge». 6. L’articolo 993 del Codul civil (codice civile) del 1864, applicabile alla data in cui sono stati conclusi i contratti di cui ai procedimenti principali, prevede, in particolare, che chi paga un debito per errore, credendosi debitore, ha diritto alla ripetizione nei confronti del creditore. 7. Ai sensi dell’articolo 1 del Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă (decreto n. 167 sulla prescrizione estintiva), del 10 aprile 1958 ( [OSCURATO:PERSONA] al României n. 19 del 21 aprile 1958), come ripubblicato: «Il diritto di azione avente un oggetto patrimoniale si estingue per prescrizione se non è stato esercitato entro il termine previsto dalla legge. L’estinzione del diritto di azione in relazione a un diritto principale comporta l’estinzione del diritto di azione in relazione ai diritti accessori». 8. A termini dell’articolo 2 di tale decreto, «[l]a nullità di un atto giuridico può essere fatta valere in qualsiasi momento, mediante azione o eccezione». 9. L’articolo 7 di detto decreto così prevede: «Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui sorge il diritto di azione o il diritto di chiedere l’esecuzione forzata. Per le obbligazioni che devono essere eseguite su richiesta del creditore e per quelle il cui termine di esecuzione non è fissato, la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui si instaura il rapporto giuridico». 10. L’articolo 8 del medesimo decreto dispone quanto segue: «Il termine di prescrizione del diritto di azione per il risarcimento dei danni da atto illecito inizia a decorrere dalla data in cui la parte lesa ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza sia del danno sia della persona che ne è responsabile. Le disposizioni del comma precedente si applicano del pari in caso di arricchimento senza causa». II. Procedimenti principali e questioni pregiudiziali A. Causa C‑698/18, [OSCURATO:PERSONA] 11. Nel giugno 2008 il ricorrente nel procedimento principale stipulava un contratto di credito con la SC [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») per un periodo di 84 mesi con scadenza nel 2015, data alla quale il credito era integralmente rimborsato. 12. Ritenendo che talune clausole contrattuali fossero abusive, nel dicembre 2016 il ricorrente adiva la Judecătoria Târgu Mureş (Tribunale di primo grado di Târgu Mureş, Romania) con un ricorso volto ad ottenere l’accertamento del carattere abusivo di tali clausole, la restituzione delle somme versate in base ad esse e il pagamento degli interessi legali. 13. [OSCURATO:PERSONA] eccepiva la mancanza di legittimazione attiva del ricorrente, sostenendo che egli non aveva più la qualità di consumatore ai sensi della legge n. 193/2000 in quanto, alla data del deposito del ricorso, i rapporti contrattuali tra le parti erano cessati, poiché il contratto di credito si era estinto l’anno precedente in conseguenza della sua integrale esecuzione. 14. In primo grado, il giudice nazionale ha accolto in toto la domanda del ricorrente. 15. Ritenendo che tale decisione le arrecasse pregiudizio, la [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio, ribadendo l’argomento secondo cui il ricorrente aveva perduto la qualità di consumatore prima dell’azione giudiziaria, per effetto della cessazione del contratto di credito conseguente alla sua integrale esecuzione. 16. In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] Mureş (Tribunale specializzato di Mureș, Romania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, nei due procedimenti di cui trattasi, le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se le disposizioni della [direttiva 93/13], in particolare i considerando 12, 21 e 23, l’articolo 2, lettera b), l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 8 di tale direttiva, consentano, in applicazione del principio di autonomia processuale e, congiuntamente, di quello di equivalenza e di effettività, un insieme di strumenti giudiziari costituito da un’azione ordinaria, non soggetta a prescrizione, volta all’accertamento del carattere abusivo di talune clausole contenute in contratti conclusi con i consumatori e da un’azione ordinaria avente carattere personale e patrimoniale, soggetta a prescrizione, con cui viene perseguito l’obiettivo [di detta] direttiva di eliminare gli effetti di tutte le obbligazioni sorte ed eseguite in forza di una clausola di cui sia stato accertato il carattere abusivo nei confronti del consumatore. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se le medesime disposizioni ostino ad un’interpretazione derivante dall’applicazione del principio di certezza dei rapporti giuridici di diritto civile secondo la quale il momento oggettivo a partire dal quale il consumatore doveva o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’esistenza di una clausola abusiva sarebbe quello della cessazione del contratto di credito nell’ambito del quale aveva la qualità di consumatore». B. Causa C‑699/18, BRD [OSCURATO:PERSONA] 17. Nel maggio 2003 il ricorrente nel procedimento principale e un’altra parte, in qualità di comutuatario, stipulavano un contratto di credito con la BRD [OSCURATO:PERSONA] SA. Nel marzo 2005, in ragione di un rimborso anticipato, il prestito era considerato liquidato e il contratto di credito si estingueva. 18. Oltre dieci anni dopo, nel luglio 2016, il ricorrente adiva la Judecătoria Târgu Mureş (Tribunale di primo grado di Târgu Mureş) con un ricorso diretto all’accertamento del carattere abusivo delle clausole di tale contratto. Il ricorrente chiedeva inoltre l’annullamento di dette clausole e la restituzione di tutte le somme versate in virtù delle stesse, nonché il pagamento degli interessi legali sulle somme da restituire. 19. La BRD [OSCURATO:PERSONA] deduceva che il ricorrente non aveva più la qualità di consumatore, dato che, alla data di inizio del procedimento giudiziario, il rapporto tra le parti era estinto e il contratto era cessato da undici anni, per rimborso anticipato. 20. In primo grado, il giudice nazionale ha parzialmente accolto la domanda. 21. Ritenendo che tale decisione le arrecasse pregiudizio, la BRD [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello dinanzi al giudice del rinvio, ribadendo l’argomento secondo cui il ricorrente aveva perso la qualità di consumatore undici anni prima dell’azione giudiziaria, a seguito della cessazione del contratto di credito per rimborso anticipato. 22. In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] Mureş (Tribunale specializzato di Mureș) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte due questioni pregiudiziali identiche a quelle sollevate nella causa C‑698/18. Il giudice del rinvio sottolinea tuttavia che, nella causa C‑699/18, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali undici anni dopo la cessazione del contratto di credito, vale a dire dopo la scadenza del termine di prescrizione di tre anni previsto dal legislatore nazionale per l’esercizio di un diritto in materia patrimoniale. III. Procedimento dinanzi alla Corte 23. Con decisione del presidente della Corte del 12 dicembre 2018, le cause C‑698/18 e C‑699/18 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza. 24. Hanno presentato osservazioni scritte le parti nei procedimenti principali, ad eccezione del ricorrente nella causa C‑698/18, i governi rumeno, ceco, polacco e portoghese, nonché la Commissione europea. 25. Gli stessi interessati sono stati rappresentati all’udienza tenutasi il 12 dicembre 2019. IV. Analisi 26. Con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 93/13 osti, in primo luogo, a che sia soggetta a prescrizione un’azione di restituzione delle prestazioni rese sulla base di una clausola dichiarata abusiva, contenuta in un contratto integralmente eseguito. In secondo luogo, esso si chiede se detta direttiva osti all’applicazione ad un’azione siffatta di un termine di prescrizione triennale che inizia a decorrere dal momento della cessazione del contratto. Il giudice del rinvio solleva tali questioni sotto il profilo dei limiti dell’autonomia processuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Atteso che ciascun caso in cui occorre stabilire se una disposizione nazionale rispetti i suddetti limiti deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità della stessa ( 3 ), ritengo che le questioni debbano essere esaminate congiuntamente. 27. Inoltre, il giudice del rinvio ritiene di essere confrontato con la problematica relativa alla determinazione – sotto il profilo temporale – della qualità di «consumatore» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13. Sebbene non sollevi espressamente tale questione, esso rileva che occorre stabilire se detta direttiva continui ad applicarsi dopo l’integrale esecuzione di un contratto concluso da una persona che indubitabilmente godeva della qualità di consumatore al momento della conclusione del contratto contenente clausole abusive. 28. In considerazione di quanto precede, dopo avere esaminato preliminarmente la ricevibilità delle questioni pregiudiziali (sezione A), al fine di fornire una risposta utile alle stesse, illustrerò anzitutto le soluzioni adottate nel diritto rumeno per sanzionare l’inserimento di clausole abusive in un contratto concluso da un professionista con un consumatore (sezione B). Affronterò poi la problematica dell’applicabilità della direttiva 93/13 ai contratti integralmente eseguiti (sezione C). Infine, per quanto riguarda i limiti dell’autonomia processuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, determinerò se tale direttiva osti a che sia soggetta a prescrizione un’azione di restituzione delle prestazioni rese sulla base di una clausola dichiarata abusiva, contenuta in un contratto integralmente eseguito, e a che il momento dal quale inizia a decorrere il termine triennale di prescrizione corrisponda al momento della cessazione del contratto (sezione D). A. Sulla ricevibilità 29. Il ricorrente nella causa C‑699/18 sostiene, in via principale, che le questioni pregiudiziali sono irricevibili. 30. In primo luogo, egli afferma che il giudice del rinvio, con le sue questioni pregiudiziali, intende accertare se sia stato rispettato o meno il termine per adirlo previsto dalla legge nazionale. Tuttavia, una questione pregiudiziale non deve riguardare aspetti legati al diritto nazionale, bensì l’interpretazione del diritto dell’Unione. In secondo luogo, il ricorrente asserisce che la limitazione degli effetti della restituzione a seguito dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale sarebbe contraria alla logica sulla quale si fonda la tutela del consumatore. 31. Non condivido le riserve espresse dal ricorrente. 32. Con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio vuole ottenere gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che gli consentano di accertare, in sostanza, se la normativa nazionale e la relativa interpretazione da esso sostenuta siano compatibili con il sistema di tutela dei consumatori istituito dalla direttiva 93/13. Se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi ( 4 ). Peraltro, ritenere che le questioni pregiudiziali siano irricevibili in quanto la limitazione degli effetti della restituzione conseguente all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale sarebbe contraria alla logica sulla quale si fonda la tutela dei consumatori pregiudicherebbe la risposta a tali questioni. 33. Ciò posto, propongo alla Corte di considerarsi non competente a rispondere alle questioni sollevate nella causa C‑699/18. Il contratto controverso in detta causa è stato concluso nel 2003 ed è cessato nel 2005, ossia anteriormente al 1 o gennaio 2007, data di adesione della Romania all’Unione. Orbene, la Corte è competente a interpretare il diritto dell’Unione unicamente per quanto attiene alla sua applicazione in uno Stato membro a decorrere dalla data di adesione di quest’ultimo all’Unione ( 5 ). Ciò detto, per lo stesso motivo, la Corte è competente a rispondere alle questioni sollevate nella causa C‑698/18, che riguardano un contratto concluso nel 2008. B. La sanzione applicabile nel diritto rumeno per quanto riguarda la trasposizione della direttiva 93/13 1. L’inopponibilità, la nullità relativa e la nullità assoluta secondo il diritto rumeno 34. Il giudice del rinvio chiarisce nelle sue domande di pronuncia pregiudiziale che, nel diritto rumeno, il mancato rispetto di una norma giuridica comporta tre diverse sanzioni di diritto civile, vale a dire l’inopponibilità, la nullità relativa e la nullità assoluta. Esso precisa che, in mancanza di una disposizione espressa relativa al diritto sostanziale applicabile alla data della conclusione dei contratti all’origine delle controversie principali, sono la giurisprudenza e la dottrina nazionale che interpretano la legge rumena al fine di determinare il regime giuridico della nullità degli atti di diritto civile che il legislatore ha inteso introdurre a livello nazionale ( 6 ). 35. La funzione sanzionatoria della nullità consiste nel privare di effetti giuridici l’atto concluso in violazione delle disposizioni di legge. A seconda della natura dell’interesse (individuale o generale) tutelato dalla disposizione di legge violata al momento della conclusione dell’atto di diritto civile, la sanzione è la nullità relativa o la nullità assoluta. 36. Il giudice nazionale indica che la nullità relativa sanziona l’inosservanza di una norma giuridica imperativa che tutela un interesse privato e che l’azione di nullità relativa è soggetta a prescrizione. Per quanto riguarda la nullità assoluta, essa sanziona il mancato rispetto, al momento della conclusione dell’atto rientrante nell’ambito del diritto civile, di una norma giuridica che tutela un interesse generale protetto da una norma giuridica imperativa di ordine pubblico. In ragione dell’interesse tutelato, la nullità assoluta non può essere sanata dall’accettazione, cosicché il consumatore legittimato a far valere tale nullità non può rinunciarvi. Essa può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, dagli organismi ai quali la legge conferisce tale facoltà nonché d’ufficio dal giudice ( 7 ). L’azione diretta a far dichiarare la nullità assoluta è imprescrittibile e può quindi essere esercitata in qualsiasi momento, mediante azione o eccezione. 37. In generale, nel diritto rumeno, la nullità assoluta produce, secondo le spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, effetti retroattivi, vale a dire dal momento in cui l’atto giuridico è stato concluso (effetti ex tunc). Esistono tuttavia alcune eccezioni a tale principio, nel cui ambito la nullità assoluta produce effetti ex nunc. Ciò si verifica quando il possessore in buona fede di un bene fruttifero conservi i frutti ottenuti nel periodo in cui era in buona fede. Inoltre, la nullità assoluta dà luogo al ripristino della situazione precedente (restitutio in integrum), il che si traduce nella restituzione delle prestazioni eseguite sulla base dell’atto giuridico colpito da tale nullità. In materia di contratti sinallagmatici, la restituzione è effettuata in applicazione dell’istituto del pagamento indebito e delle azioni di restituzione. 38. Secondo il giudice del rinvio, nel diritto rumeno si impone una distinzione tra l’azione volta a far dichiarare la nullità assoluta, che è imprescrittibile, e l’azione di restituzione delle prestazioni, che costituisce un’azione patrimoniale ed è sempre soggetta a prescrizione. Orbene, l’azione di restituzione delle prestazioni è subordinata a una previa decisione sulla nullità, nel senso che il diritto di chiedere la restituzione sorge soltanto dopo la declaratoria di nullità. A tale proposito esistono alcune eccezioni che consentono di attenuare le modalità di applicazione delle norme sulla prescrizione dell’azione di restituzione. Una di dette eccezioni si applica quando, dal punto di vista procedurale, non siano stati fatti valere due capi di conclusione (nullità in via principale e restituzione delle prestazioni mediante un capo accessorio). Un’altra di tali eccezioni si applica ai contratti ad esecuzione continuata, quando sia oggettivamente impossibile imporre la restituzione di una delle prestazioni (nel caso di un bene utilizzato per la locazione) e, pertanto, anche la controprestazione non possa più essere restituita, e ciò al fine di evitare un arricchimento senza causa di una delle parti. 2. L’applicazione della sanzione della nullità assoluta 39. Il giudice del rinvio indica che la giurisprudenza nazionale rumena si è cristallizzata nel senso di assimilare l’eliminazione delle clausole abusive all’istituto della nullità assoluta. 40. Peraltro, il giudice del rinvio indica che, sebbene la direttiva 93/13 preveda che le clausole abusive non vincolano il consumatore , nel senso che quest’ultimo non può essere tenuto a rispettare tale tipologia di clausole, potendo non tenerne conto, il che corrisponde alla nozione di «inopponibilità», in relazione alle caratteristiche della nullità e dell’inopponibilità, come disciplinate dal diritto rumeno, la sanzione della nullità appare fedele al regime previsto da detta direttiva. 41. Il giudice del rinvio fa inoltre riferimento all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 93/13 e osserva che, in virtù dell’autonomia processuale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri definiscono mezzi adeguati ed efficaci per consentire alle persone di proporre un ricorso giurisdizionale al fine di ottenere una decisione sul carattere abusivo delle clausole. Esso afferma che la legge n. 193/2000 non menziona espressamente l’applicazione della sanzione della nullità, ma le disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 4, di tale legge fanno riferimento all’applicazione di detta sanzione. 42. Il giudice del rinvio rileva inoltre che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell’ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico ( 8 ). In tale contesto, esso spiega che, poiché il giudice nazionale deve controllare d’ufficio le clausole potenzialmente abusive, la giurisprudenza nazionale ha seguito il regime giuridico della nullità assoluta. Analogamente, la dottrina nazionale ritiene che i professionisti siano tenuti a non inserire clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori, dal momento che detto obbligo è imposto da una norma giuridica imperativa di ordine pubblico la cui violazione è sanzionata con la nullità assoluta delle clausole in questione ( 9 ). 43. Di conseguenza, la persona che rivendica la qualità di consumatore nell’ambito di un contratto di credito potrebbe adire il giudice in qualsiasi momento con un ricorso diretto a far dichiarare il carattere abusivo di una clausola contrattuale. Una volta accertato il carattere abusivo delle clausole, la nullità assoluta di tali disposizioni contrattuali comporta l’applicazione dei corrispondenti principi interni, tra i quali il principio della restitutio in integrum. 3. Le implicazioni dell’applicazione della sanzione della nullità per quanto riguarda i contratti integralmente eseguiti 44. Il giudice del rinvio sottolinea che le controversie principali sono caratterizzate dal fatto che i contratti all’origine di tali controversie erano stati eseguiti prima che fossero aditi i giudici nazionali. Esso afferma che la giurisprudenza nazionale ha elaborato soluzioni discordanti per quanto concerne le implicazioni dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto integralmente eseguito. 45. Secondo una corrente giurisprudenziale, l’accertamento del carattere abusivo darebbe luogo alla sanzione della nullità assoluta. Di conseguenza, in ragione del carattere imprescrittibile dell’azione volta a far dichiarare la nullità assoluta delle clausole abusive, l’azione di restituzione non sarebbe soggetta ad un termine di prescrizione. 46. Un’altra corrente giurisprudenziale si baserebbe sull’interpretazione secondo cui la sanzione che interviene in caso di accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali costituisce una sanzione sui generis che produce effetti per il futuro, senza rimettere in discussione le prestazioni già effettuate come avviene nel caso della sanzione della nullità. 47. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, è possibile adottare un’interpretazione secondo la quale il momento della cessazione del contratto, in ragione dell’integrale esecuzione entro i termini stabiliti o per rimborso anticipato, è il momento in cui il mutuatario non dovrebbe più essere considerato in una posizione di inferiorità rispetto al professionista ed è liberato da qualsiasi obbligo nei suoi confronti. Secondo l’interpretazione proposta dal giudice del rinvio, sarebbe quindi questo il momento oggettivo in cui il consumatore doveva o avrebbe dovuto essere a conoscenza del carattere abusivo della clausola. 48. Secondo tale interpretazione, l’azione di nullità assoluta con la quale un consumatore può chiedere l’accertamento del carattere abusivo delle clausole potrebbe essere proposta senza limiti di tempo, mentre l’azione di restituzione delle prestazioni eseguite sulla base di tali clausole dovrebbe essere proposta entro il periodo di tre anni successivo alla cessazione del contratto. 49. Devo ancora osservare che, secondo il giudice del rinvio, il fatto di distinguere il momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione delle rivendicazioni patrimoniali connesse al carattere abusivo delle clausole contrattuali, escludendo l’applicazione del diritto nazionale contrario, sarebbe espressione dell’applicazione diretta del diritto dell’Unione. Tuttavia, detto giudice indica altresì che la sua interpretazione è stata ispirata dall’intento di rispettare il principio della certezza del diritto. A tal riguardo, esso non fa riferimento al principio dell’Unione della certezza del diritto, bensì al principio della certezza dei rapporti giuridici di diritto civile o al principio della sicurezza degli scambi. Esso richiama peraltro varie sentenze nelle quali la Corte ha considerato che la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza nell’interesse della certezza del diritto era compatibile con il diritto dell’Unione ( 10 ). In dette sentenze, la Corte ha fatto riferimento al principio della certezza del diritto in quanto principio su cui si basa il sistema giurisdizionale nazionale ( 11 ). Si deve quindi ritenere che il giudice del rinvio basi la sua interpretazione delle disposizioni nazionali sul principio della certezza del diritto, che è applicato nel diritto rumeno e su cui si basa il sistema di diritto civile di tale Stato membro. C. L’applicabilità della direttiva 93/13 per quanto riguarda i contratti eseguiti 1. La qualità di consumatore e l’applicabilità della direttiva 93/13 50. Come ho indicato al paragrafo 27 delle presenti conclusioni, il giudice del rinvio ritiene che occorra esaminare le sue questioni pregiudiziali sotto il profilo della questione relativa al mantenimento della qualità di «consumatore» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 in capo alle parti dei contratti cessati. Tale considerazione corrisponde all’argomento dedotto dalle convenute secondo cui, dopo l’integrale esecuzione di un contratto di credito, il mutuatario perde la qualità di consumatore e, di conseguenza, la protezione offerta dalla direttiva 93/13. 51. È certamente vero che l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 definisce il consumatore come «qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale». Le convenute, in sostanza, sembrano dedurre dal fatto che il legislatore ha utilizzato l’indicativo presente in tale definizione che, dopo l’esecuzione di un contratto, la persona che l’ha stipulato non agisce più nel quadro dello stesso e, di conseguenza, non ha più la qualità di «consumatore» ai sensi di tale direttiva. 52. È altrettanto vero che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere che «le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali». Tale disposizione stabilisce che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono inoltre tenuti a garantire che il contratto contenente clausole abusive «resti vincolante per le parti». La formulazione utilizzata dal legislatore sembra essere interpretata dalle convenute nel senso che detta disposizione riguarda unicamente i contratti non ancora eseguiti e che, in caso di cessazione del contratto, a priori non è più necessario garantire che le clausole abusive non vincolino più il consumatore o che il contratto resti vincolante per le parti. 53. Ciò posto, ritengo tuttavia che sia più appropriato interrogarsi non sulla questione se una persona che ha concluso un contratto in qualità di consumatore ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 mantenga la qualità di consumatore ai sensi della medesima disposizione dopo l’integrale esecuzione del contratto, bensì se detta direttiva si disinteressi della tutela di tale persona una volta che il contratto da questa concluso sia stato integralmente eseguito. 54. Infatti, in primo luogo, nella maggior parte dei sistemi di diritto privato un contratto si estingue quando sono state eseguite tutte le obbligazioni che ne derivano ( 12 ), pur dovendosi tenere conto del fatto che esso costituiva il fondamento dei trasferimenti che hanno avuto luogo nel quadro della sua esecuzione. In effetti, il contratto integralmente eseguito resta vincolante nel senso che costituisce ancora il fondamento dei trasferimenti intervenuti in precedenza. Peraltro, l’integrale esecuzione del contratto non cambia il fatto che, all’atto dell’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali, la persona che ha stipulato tale contratto aveva indubitabilmente la qualità di «parte del contratto». 55. Pertanto, se la clausola dichiarata abusiva costituiva il fondamento di un trasferimento che ha avuto luogo nel corso dell’esecuzione del contratto, la circostanza che quest’ultimo sia già stato eseguito non può attenuare il carattere abusivo di detta clausola. Sussiste ancora un interesse a dichiarare abusive talune clausole contenute in tale contratto e, se del caso, a mantenere per il resto il carattere vincolante dello stesso. Le disposizioni della direttiva 93/13 vanno lette seguendo tale logica. 56. In secondo luogo, le convenute sostengono inoltre, in sostanza, che l’asimmetria tra il consumatore e il professionista esiste soltanto al momento della conclusione di un contratto e durante la sua esecuzione. Di conseguenza, la direttiva 93/13 cesserebbe di applicarsi dopo l’esecuzione del contratto, in quanto il suo intervento non sarebbe necessario per compensare siffatta asimmetria. Le convenute presentano, a tale proposito, la loro interpretazione della giurisprudenza della Corte, secondo la quale il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 si fonderebbe sull’idea che il rapporto tra il consumatore e il professionista è diseguale ( 13 ) e detta direttiva riguarderebbe i contratti nei quali sussista uno squilibrio significativo ( 14 ). 57. Tuttavia, dalla medesima giurisprudenza della Corte emerge che il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse ( 15 ). L’esecuzione del contratto non cambia retroattivamente la circostanza che, al momento della conclusione dello stesso, il consumatore si trovava in una simile situazione di inferiorità. Inoltre, è in tale contesto che le clausole abusive, che determinano uno squilibrio significativo e alle quali aderisce il consumatore, vengono inserite nel contratto ( 16 ). Siffatte clausole continuano a costituire, come risulta dalle considerazioni svolte al paragrafo 54 delle presenti conclusioni, il fondamento dei trasferimenti effettuati dalle parti contraenti all’atto dell’esecuzione del contratto. 58. In siffatte circostanze, ritenere che l’esecuzione del contratto escluda qualsiasi possibilità di dichiarare dette clausole abusive porterebbe alla situazione in cui qualsiasi trasferimento effettuato in base ad esse sarebbe indiscutibile e definitivo. In tale contesto, come osservato dal governo polacco, alcuni contratti vengono eseguiti subito dopo o anche al momento della loro conclusione. Ciò vale in particolare per il contratto di vendita. Seguire l’interpretazione delle convenute, secondo la quale la direttiva 93/13 cessa di applicarsi dopo l’integrale esecuzione di un simile contratto, comporterebbe che una delle parti di tale contratto non avrebbe neppure la possibilità teorica di intentare un’azione giudiziaria effettiva prima della cessazione dello stesso. Tuttavia, nulla in detta direttiva implica l’esclusione di questo tipo di contratti dal suo ambito di applicazione. 59. In terzo luogo, la direttiva 93/13 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il considerando 24 della medesima, di prevedere mezzi adeguati ed efficaci «per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». Tali motivi devono produrre un effetto dissuasivo nei confronti dei professionisti ( 17 ). L’interpretazione secondo la quale detta direttiva cessa di applicarsi dopo l’esecuzione del contratto potrebbe compromettere la realizzazione del suo obiettivo a lungo termine. Infatti, non si può escludere che un consumatore, non avendo piena conoscenza del carattere abusivo delle clausole e temendo un’eventuale azione del professionista nei suoi confronti, tenda ad adempiere le proprie obbligazioni contrattuali. 2. Sulla rinuncia alla tutela e all’applicabilità della direttiva 93/13 60. Devo ancora osservare che il giudice del rinvio si chiede se la modalità di cessazione del contratto possa incidere sull’applicabilità della direttiva 93/13. A tale proposito, detto giudice fa riferimento al rimborso anticipato e all’integrale esecuzione entro i termini stabiliti. 61. L’interpretazione secondo cui la direttiva 93/13 cesserebbe di applicarsi dopo l’esecuzione volontaria di un contratto dovrebbe fondarsi, a mio avviso, sull’idea che il consumatore che esegue un contratto contenente clausole abusive rinuncia, implicitamente, alla tutela conferitagli da tale direttiva. 62. Tuttavia, la Corte ha già chiaramente stabilito nella sua giurisprudenza che, affinché un consumatore possa rinunciare efficacemente alla tutela conferita dalla direttiva 93/13, deve dare un consenso libero e informato alla non applicazione della sanzione prevista da detta direttiva ( 18 ). Non si può presumere che un consumatore prenda conoscenza del carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto al momento dell’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali. Analogamente, non si può ritenere che, con l’esecuzione del contratto, il consumatore dia un consenso che oltrepassa la mera volontà di eseguire l’obbligazione di cui trattasi. Infatti, il consumatore può adempiere le proprie obbligazioni in buona fede oppure farlo per non rischiare che un professionista proponga un’azione nei suoi confronti. 63. Di conseguenza, il fatto che un contratto sia stato eseguito volontariamente non esclude di per sé l’applicabilità della direttiva 93/13 e non fa venir meno la tutela conferita da detta direttiva ad una persona che abbia concluso tale contratto in qualità di consumatore ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della stessa. 3. Conclusioni preliminari sull’applicabilità della direttiva 93/13 64. Da quanto precede discende che la direttiva 93/13 si applica anche ai contratti integralmente eseguiti. Ciò che determina l’applicabilità di tale direttiva è la conclusione di un contratto da parte del consumatore. Inoltre, l’integrale esecuzione del contratto non esclude l’applicazione di detta direttiva. Ciò posto, occorre distinguere tra l’applicabilità della direttiva ai contratti integralmente eseguiti e la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di introdurre, a livello nazionale, termini di prescrizione che consentano di limitare sul piano temporale le azioni di restituzione. D. I limiti dell’autonomia processuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri 65. Il diritto dell’Unione non armonizza le norme applicabili all’esame del presunto carattere abusivo di clausole contrattuali. Spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio di autonomia processuale, stabilire regole siffatte, a condizione, tuttavia, che dette regole non siano meno favorevoli rispetto a quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai consumatori dal diritto dell’Unione (principio di effettività) ( 19 ). 66. Ritengo che occorra quindi determinare, pur tenendo conto del principio della certezza del diritto cui fa riferimento il giudice nazionale, se la prescrittibilità di un’azione di restituzione delle prestazioni eseguite sulla base di una clausola dichiarata abusiva sia compatibile con i due principi suddetti e valutare poi, sotto tale profilo, se uno Stato membro possa prevedere un termine di prescrizione di tre anni, calcolato a decorrere dalla cessazione del contratto. 1. Il principio di effettività a) Sui termini di prescrizione nel contesto del principio di effettività 67. Nella sua giurisprudenza, la Corte ha riconosciuto che, per quanto riguarda la direttiva 93/13, la tutela del consumatore non è assoluta ( 20 ). In tale contesto, la Corte ha considerato che la circostanza che una determinata procedura comporti vari requisiti procedurali che il consumatore deve rispettare al fine di far valere i suoi diritti non significa comunque che tali requisiti non siano conformi al principio di effettività ( 21 ) o che detto consumatore non goda di una tutela giurisdizionale effettiva ( 22 ). Può quindi esigersi dal consumatore una certa vigilanza riguardo alla tutela dei suoi interessi senza per questo violare il principio di effettività o il diritto a un ricorso effettivo. Ciò vale, ad esempio, quando si richieda al consumatore uno sforzo supplementare nell’interesse generale della buona amministrazione della giustizia e della prevedibilità ( 23 ). Infatti, nell’ambito dell’esame della compatibilità con il principio di effettività delle disposizioni di diritto nazionale con le quali il legislatore ha recepito la direttiva 93/13, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela del diritto alla difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento ( 24 ). 68. Inoltre, per quanto riguarda più specificamente i limiti temporali dei ricorsi fondati sulla direttiva 93/13, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza nell’interesse della certezza del diritto non è tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione ( 25 ). 69. Ne deduco che, nell’ottica del principio di effettività e nella misura in cui il principio della certezza del diritto costituisce un principio che si trova alla base del sistema giurisdizionale nazionale e lo richiede, in linea di principio è consentito limitare sul piano temporale i ricorsi fondati sul diritto dell’Unione. I termini imposti a tale riguardo devono essere, secondo la formulazione utilizzata dalla Corte nella sua giurisprudenza, «ragionevoli», il che si traduce nel fatto che essi non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Occorre dunque stabilire se un termine di prescrizione di tre anni che inizia a decorrere, per quanto riguarda i contratti integralmente eseguiti, dalla cessazione del contratto possa essere considerato un termine «ragionevole» ai sensi di tale giurisprudenza. b) Sulla ragionevolezza del termine di prescrizione 70. La Corte ha già considerato, in vari contesti, che un termine nazionale di decadenza o di prescrizione di tre anni appare ragionevole ( 26 ). Tuttavia, la ragionevolezza di un termine – e pertanto la sua conformità al principio di effettività – non può essere determinata esclusivamente sulla base della sua durata. Occorre tenere conto di tutte le modalità relative a tale termine, vale a dire l’evento che lo fa decorrere e quelli che hanno un effetto interruttivo o sospensivo sullo stesso nonché, se del caso, le conseguenze della sua inosservanza e la possibilità di riaprirlo ( 27 ). Infatti, tutti i suddetti elementi possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai consumatori dalla direttiva 93/13. 71. In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga soltanto sull’evento che fa decorrere il termine di prescrizione e sulla durata di quest’ultimo. Nella mia analisi muovo quindi dal presupposto che non si sia verificato alcun evento idoneo ad interrompere o a sospendere detto termine. A fini di completezza, rilevo che il giudice del rinvio non indica che la proposizione di un’azione diretta a far dichiarare il carattere abusivo delle clausole contrattuali produca un effetto sospensivo sul termine di prescrizione applicabile ad un’azione di restituzione. 72. Per stabilire se un termine di prescrizione, considerato congiuntamente a tutte le modalità pertinenti, rispetti il principio di effettività, occorre tenere conto del fatto che i termini di prescrizione e le loro modalità di applicazione devono essere adattati alla specificità del settore di cui trattasi al fine di non vanificare totalmente la piena efficacia delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione ( 28 ). 73. Il fatto di esigere dal consumatore una certa vigilanza riguardo alla tutela dei suoi interessi non è contrario alle disposizioni della direttiva 93/13 ( 29 ). In quest’ottica, il termine di prescrizione di tre anni, che inizia a decorrere dalla cessazione del contratto, sembra, in linea di principio, lasciare al consumatore, ignaro dei propri diritti e/o del carattere abusivo delle clausole contrattuali, tempo sufficiente per informarsi sulla legittimità di tali clausole e valutare l’opportunità di intentare un’azione legale. Affinché ciò sia possibile per il consumatore, il termine di prescrizione così come l’insieme delle sue modalità di applicazione debbono essere definiti e noti in anticipo ( 30 ). Pertanto, essi possono essere stabiliti solo da una legge o conformemente ad un’interpretazione della stessa risultante da una giurisprudenza costante. 74. In tale contesto, prima della scadenza del termine di tre anni decorrente dalla cessazione del contratto, il consumatore può prendere in considerazione la possibilità di adire un giudice nazionale con un ricorso diretto a far dichiarare il carattere abusivo delle clausole contrattuali, affinché sia accertato, in modo vincolante per il professionista, se quest’ultimo abbia inserito nel contratto clausole contrarie alla direttiva 93/13. Orbene, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, sembra che il termine di prescrizione di cui alle questioni pregiudiziali, che si applica alle azioni di restituzione, non sia sospeso quando il consumatore propone un ricorso diretto a far dichiarare il carattere abusivo delle clausole contrattuali. Può quindi accadere che, in attesa di tale accertamento vincolante del carattere abusivo delle clausole contrattuali, il consumatore rischi che la sua azione di restituzione si prescriva a causa della durata del procedimento in materia di declaratoria del carattere abusivo delle clausole. Esiste quindi un rischio non trascurabile che, per motivi che esulano dal suo controllo, il consumatore non intraprenda in tempo utile l’azione necessaria per far valere i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13. 75. Indipendentemente da tale riserva, il fatto che, come risulta dalle considerazioni svolte al paragrafo 64 delle presenti conclusioni, la direttiva 93/13 continui ad applicarsi ai contratti integralmente eseguiti non osta a che uno Stato membro preveda un termine di prescrizione per un’azione di restituzione con la quale detta direttiva viene attuata a livello nazionale. Le presenti cause non sollevano il problema della limitazione temporale dell’azione con cui il consumatore può chiedere l’accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali. Infatti, il giudice del rinvio indica che detta azione può essere proposta senza limiti di tempo e che, dopo la scadenza del termine di prescrizione, la compensazione dovuta al consumatore sarebbe di natura non patrimoniale, associata al carattere dissuasivo per i professionisti. Inoltre, dalla legge n. 193/2000 risulta che un consumatore può far valere la nullità di una clausola anche mediante eccezione. Ne deduco che la scadenza del termine di prescrizione di tre anni applicabile alle azioni di restituzione non impedisce al consumatore di contestare una domanda proposta dal professionista con la quale quest’ultimo chieda che detto consumatore adempia un’obbligazione derivante da una clausola abusiva. Inoltre, nulla indica che la scadenza di tale termine osti a che il giudice nazionale rilevi d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali, il che distingue le presenti cause da quella che ha dato luogo alla sentenza Cofidis ( 31 ). 76. È vero che nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. ( 32 ), relativa ad una giurisprudenza nazionale che limitava nel tempo gli effetti restitutori, la Corte ha rilevato che l’accertamento giudiziale del carattere abusivo di una clausola contrattuale, in linea di massima, deve produrre la conseguenza di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola. Inoltre, l’obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di somme che si rivelino indebite implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda tali somme. 77. Tuttavia, in primo luogo, occorre tenere conto del fatto che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. ( 33 ), la Corte ha insistito sul fatto che un effetto restitutorio deve essere riconosciuto in linea di principio ad un’azione diretta a far dichiarare il carattere abusivo di clausole contrattuali. In secondo luogo, la limitazione nel tempo degli effetti restitutori, presa in considerazione in detta sentenza, si è verificata in un contesto specifico. Sembra che tale limitazione derivi da un’interpretazione del diritto dell’Unione adottata da un giudice supremo nazionale conformemente ai criteri richiesti dalla Corte allorché essa è invitata a limitare nel tempo gli effetti delle proprie sentenze ( 34 ). Tuttavia, nelle presenti cause, il giudice del rinvio intenderebbe applicare nelle controversie principali un’interpretazione del diritto nazionale. In terzo luogo, nella suddetta sentenza la Corte ha chiaramente distinto tra, da un lato, una siffatta limitazione nel tempo degli effetti di un’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione e, dall’altro, l’applicazione di una modalità processuale, come un termine ragionevole di prescrizione ( 35 ). 78. In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che la direttiva 93/13 vada interpretata nel senso che non osta a che uno Stato membro preveda che un’azione di restituzione connessa all’accertamento del carattere abusivo di clausole contrattuali sia soggetta a prescrizione. Inoltre, nessuno degli elementi forniti nelle decisioni di rinvio sembra indicare che, nei casi di specie, il principio di effettività non sarebbe rispettato da un’interpretazione della normativa nazionale secondo la quale un’azione di restituzione riguardante clausole abusive è soggetta al termine di prescrizione di tre anni che inizia a decorrere dalla cessazione del contratto concluso dal consumatore con il professionista. Tale considerazione deve intendersi sotto riserva di due condizioni: in primo luogo, che il suddetto termine sia sospeso durante il procedimento in cui il consumatore tenta di dimostrare il carattere abusivo di tali clausole e, in secondo luogo, che il termine di cui trattasi e tutte le relative modalità di applicazione siano stabiliti e noti anticipo. 2. Principio di equivalenza a) Sulla similarità dei ricorsi 79. Il principio di equivalenza richiede che la complessiva disciplina dei ricorsi si applichi indistintamente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell’Unione e a quelli simili fondati sulla violazione del diritto interno. Spetta ai giudici nazionali individuare i ricorsi di diritto nazionale simili a quelli fondati sul diritto dell’Unione. Ai fini del giudizio che il giudice nazionale dovrà formulare, la Corte può fornirgli alcuni elementi relativi all’interpretazione del diritto dell’Unione. 80. Per verificare se il principio di equivalenza sia stato rispettato nei procedimenti principali, occorre determinare se, tenuto conto del loro oggetto, della loro causa e dei loro elementi essenziali, i ricorsi proposti dai ricorrenti sul fondamento della direttiva 93/13 e quelli che detti ricorrenti avrebbero potuto proporre in forza del diritto nazionale possano essere considerati simili ( 36 ). 81. Il giudice del rinvio non precisa espressamente quali ricorsi possano essere considerati simili a quelli fondati sulla direttiva 93/13. Esso si limita a constatare che la sanzione per l’inserimento di clausole abusive in un contratto concluso con un consumatore è assimilata dai giudici rumeni a quella applicabile nel caso della nullità assoluta. Sotto questo profilo, non si impone in maniera evidente la similarità tra i ricorsi relativi alla violazione di una disposizione che occupa il rango di norma di ordine pubblico e quelli che si riferiscono alla direttiva 93/13 ( 37 ). Tuttavia, il giudice nazionale compara le modalità di applicazione riguardanti tali ricorsi a quelle relative ai ricorsi connessi alla nullità assoluta. Sembrerebbe pertanto che, secondo il giudice del rinvio, la causa (la violazione di una norma con rango di ordine pubblico), l’oggetto (il fatto di porre rimedio a una siffatta violazione e di privare una clausola contrattuale dei suoi effetti giuridici) e gli elementi essenziali di detti ricorsi (in particolare, il fatto che sia previsto un insieme di due azioni per sanzionare tale violazione e che quest’ultima debba essere rilevata d’ufficio dal giudice nazionale) possano essere considerati simili o comparabili. A mio avviso, le domande di pronuncia pregiudiziale non contengono alcuna precisazione che consenta di rimettere in discussione questa considerazione. Sembra inoltre che non la rimettano in discussione neppure le parti che hanno presentato osservazioni nelle presenti cause. Tuttavia, spetta a detto giudice effettuare le verifiche finali a tale riguardo. b) Sul rispetto del principio di equivalenza 82. Spetta, in linea di principio, ai giudici nazionali verificare che le modalità procedurali destinate a garantire, nel diritto interno, la tutela dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione siano conformi al principio di equivalenza. Lo stesso vale per quanto riguarda l’individuazione dei ricorsi simili del diritto nazionale. Tuttavia, se gli elementi del fascicolo della causa a qua lo consentono, la Corte può formulare osservazioni sulla conformità delle modalità procedurali a tale principio ( 38 ). 83. In siffatto contesto, la mera circostanza che il medesimo termine di prescrizione sia applicabile ai ricorsi fondati sul diritto dell’Unione e a quelli fondati sul diritto nazionale non è sufficiente per dichiarare la conformità al principio di equivalenza. Tale principio richiede che la complessiva disciplina delle azioni di restituzione si applichi indistintamente a tutti i suddetti ricorsi ( 39 ). Orbene, il giudice del rinvio spiega che la sua interpretazione, secondo cui il termine di prescrizione di tre anni, che corrisponde a un termine di prescrizione generale, inizia a decorrere dalla cessazione del contratto, si applica soltanto alle azioni di restituzione che si riferiscono a clausole considerate abusive ai sensi della direttiva 93/13. Inoltre, nulla indica che tale interpretazione corrisponda a una delle deroghe menzionate al paragrafo 38 delle presenti conclusioni, che consentono di modulare la determinazione del momento da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione in materia di azioni connesse al regime nazionale della nullità assoluta. 84. Peraltro, a differenza delle condizioni poste dal principio di effettività, quelle derivanti dal principio di equivalenza non possono essere attenuate mediante un richiamo ai principi che sono alla base del sistema nazionale, quale il principio della certezza del diritto. Infatti, il rispetto del principio di equivalenza presuppone che la norma nazionale si applichi indistintamente ai procedimenti fondati sul diritto dell’Unione e a quelli fondati sul diritto nazionale. Ritenere che sia assicurato un trattamento non discriminatorio in relazione ad un ricorso fondato sul diritto dell’Unione nonostante sia accordato un trattamento diverso ad un ricorso fondato sul diritto nazionale sarebbe in contrasto con il significato stesso del principio di equivalenza. Se il principio della certezza del diritto esige che un termine di prescrizione inizi a decorrere da un determinato momento, tale modalità relativa al termine di prescrizione deve applicarsi indistintamente alle situazioni che riguardano diritti derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione e alle situazioni nazionali analoghe. 85. Di conseguenza, risulta che, nel caso di specie, il principio di equivalenza è stato disatteso, in quanto è pacifico che la determinazione dell’evento che fa decorrere il termine di prescrizione dipende dal fondamento delle azioni di restituzione. 86. In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che il principio di equivalenza osti a una normativa nazionale o a un’interpretazione della stessa secondo cui il termine di prescrizione di tre anni applicabile alle azioni di restituzione che si riferiscono a clausole contrattuali considerate abusive ai sensi della direttiva 93/13 inizia a decorrere dalla cessazione del contratto contenente tali clausole, sebbene il termine di prescrizione di tre anni applicabile ad analoghe azioni fondate su determinate disposizioni del diritto interno inizi a decorrere soltanto dall’accertamento giudiziale della causa di tali azioni. V. Conclusione 87. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] Mureş (Tribunale specializzato di Mureş, Romania): Nella causa C‑698/18: 1) La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori deve essere interpretata nel senso che non osta a che uno Stato membro preveda che un’azione di restituzione connessa all’accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali sia soggetta a prescrizione. 2) Il principio di effettività non osta a che uno Stato membro preveda che una siffatta azione di restituzione sia soggetta ad un termine di prescrizione di tre anni che inizia a decorrere dalla cessazione del contratto, a condizione che, in primo luogo, tale termine rimanga sospeso durante il procedimento in cui il consumatore chiede ad un giudice nazionale di dichiarare il carattere abusivo di tali clausole e che, in secondo luogo, detto termine e tutte le modalità della sua applicazione siano stabiliti e noti in anticipo. 3) Il principio di equivalenza osta a una normativa nazionale o a un’interpretazione della stessa secondo cui il termine di prescrizione di tre anni applicabile alle azioni di restituzione che si riferiscono a clausole contrattuali considerate abusive ai sensi della direttiva 93/13 inizia a decorrere dalla cessazione del contratto contenente tali clausole, sebbene il termine di prescrizione di tre anni applicabile ad analoghe azioni fondate su determinate disposizioni del diritto interno inizi a decorrere soltanto dall’accertamento giudiziale della causa di tali azioni. In circostanze come quelle della controversia principale nella causa C‑699/18, i cui fatti rilevanti sono precedenti all’adesione di uno Stato all’Unione europea, la Corte non è competente a rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Direttiva del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ). ( 3 ) V., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2013, Asociación de [OSCURATO:PERSONA] de Castilla y León ( C‑413/12 , EU:C:2013:800 , punto 34 ). ( 4 ) V. sentenza del 1o luglio 2010, Sbarigia ( C‑393/08 , EU:C:2010:388 , punto 19 e giurisprudenza citata). ( 5 ) V. sentenza del 10 gennaio 2006, Ynos ( C‑302/04 , EU:C:2006:9 , punto 36 ), e, per quanto riguarda la Romania, ordinanza del 3 luglio 2014, Tudoran ( C‑92/14 , EU:C:2014:2051 , punti da 26 a 29 ). ( 6 ) Rilevo che il nuovo codice civile, entrato in vigore il 1 o ottobre 2011, opera una distinzione tra la nullità relativa e la nullità assoluta. V. Firică, M.C., «Considerations upon the [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] in the Regulation of the [OSCURATO:PERSONA]», Journal of Law and [OSCURATO:PERSONA] , 2015, vol. 1(1), pag. 54, e Hinescu, A., «[OSCURATO:PERSONA] of a Merger under [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] , vol. 10(2), 2013, pag. 53. Tuttavia, il giudice del rinvio fa riferimento soltanto al codice civile del 1864 per definire il contesto normativo applicabile ai contratti all’origine delle controversie principali. ( 7 ) È vero che, secondo la dottrina, già sotto la vigenza del codice civile del 1864 il potere di rilevare d’ufficio la nullità assoluta era controverso. Alcuni autori ritenevano che, in assenza di un’azione di nullità assoluta proposta da una delle parti, il giudice nazionale non potesse pronunciarsi sulla nullità del contratto dal quale traeva origine la controversia. Di conseguenza, se il giudice adito con un’azione per il pagamento di debiti contrattuali constatava che il contratto era nullo, doveva respingere tale azione in quanto infondata, senza statuire sulla validità del contratto. V. Firică, M.C., «Considerations upon the [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] in the Regulation of the [OSCURATO:PERSONA]», Journal of Law and [OSCURATO:PERSONA] , vol. 1(1), 2015, pag. 56 e dottrina citata. ( 8 ) Sentenze del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e de [OSCURATO:PERSONA] ( C‑488/11 , EU:C:2013:341 , punto 44 ), e del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:980 , punto 54 ). ( 9 ) V. Voiculescu, I.C., «Unfair terms in contracts concluded between traders and consumers», in [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], Journal of [OSCURATO:PERSONA] in Law and Economics , vol. 3(2), 2012, pag. 57. V. altresì, in tal senso, Marcusohn, V., «The effects of unfair terms on the binding force principle of contracts», Union of Jurists of Romania , [OSCURATO:PERSONA] , vol. 9(1), 2019, pag. 34. Rilevo che, a pag. 33 del suo testo, quest’ultimo autore menziona il fatto che la dottrina nazionale ha preso in considerazione anche l’applicazione della sanzione secondo la quale le clausole abusive si considerano come non apposte. ( 10 ) V. sentenze del 6 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑40/08 , EU:C:2009:615 , punto 41 ), e del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:980 , punto 69 ). ( 11 ) V. sentenza del 6 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑40/08 , EU:C:2009:615 , punto 39 ). V. altresì, implicitamente in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:980 , punto 67 ). ( 12 ) V. articolo 2:114 delle regole di diritto privato europeo (progetto di quadro comune di riferimento per il diritto europeo dei contratti) che sono state elaborate ricorrendo ad un approccio di diritto comparato, secondo cui l’integrale esecuzione estingue l’obbligazione se è conforme ai termini dell’obbligazione o tale da procurare legalmente al debitore un valido discarico. V. [OSCURATO:PERSONA], Ch., Clive, E., e Schulte-Nölke, H., e a. (ed.), Principles, Definitions and [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] of Reference (DCFR) , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2009, pag. 282. Tali disposizioni hanno dato luogo alle regole di diritto privato europeo (progetto di quadro comune di riferimento per il diritto europeo dei contratti) che sono state elaborate ricorrendo ad un approccio di diritto comparato. ( 13 ) V. sentenze del 27 giugno 2000, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( da C‑240/98 a C‑244/98 , EU:C:2000:346 , punto 25 ), e del 26 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑168/05 , EU:C:2006:675 , punto 25 ). ( 14 ) V. sentenza del 16 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑226/12 , EU:C:2014:10 , punto 23 ). ( 15 ) V. sentenze del 27 giugno 2000, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( da C‑240/98 a C‑244/98 , EU:C:2000:346 , punto 25 ), e del 26 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑168/05 , EU:C:2006:675 , punto 25 ). ( 16 ) Questo è altresì il motivo per cui il carattere abusivo delle clausole contrattuali è valutato tenendo conto, al momento della conclusione del contratto, di tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione. V., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. ( C‑186/16 , EU:C:2017:703 , punti 53 e 54 ). ( 17 ) V., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2000, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( da C‑240/98 a C‑244/98 , EU:C:2000:346 , punto 28 ). ( 18 ) V. sentenze del 4 giugno 2009, Pannon GSM ( C‑243/08 , EU:C:2009:350 , punto 33 ); del 21 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑472/11 , EU:C:2013:88 , punto 35 ), nonché del 3 ottobre 2019, Dziubak ( C‑260/18 , EU:C:2019:819 , punto 53 ). V. anche le mie conclusioni nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑381/14 e C‑385/14 , EU:C:2016:15 , paragrafo 69 ). Da tale giurisprudenza risulta che un consumatore può sempre rinunciare alla tutela conferitagli dalla direttiva 93/13. Tuttavia, come risulta dal paragrafo 36 delle presenti conclusioni, per quanto riguarda il regime della nullità assoluta nel diritto rumeno, sembra che non sia possibile rinunciare alla sanzione prevista da detto regime. ( 19 ) V., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2013, Asociación de [OSCURATO:PERSONA] de Castilla y León ( C‑413/12 , EU:C:2013:800 , punto 30 e giurisprudenza citata). È vero che, per quanto riguarda la direttiva 93/13, nella sua giurisprudenza recente la Corte ha fatto riferimento piuttosto al diritto a un ricorso effettivo (v. sentenze del 13 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA], C‑176/17 , EU:C:2018:711 , punto 57 , e del 3 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑266/18 , EU:C:2019:282 , punto 47 ) o al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (v. sentenza del 31 maggio 2018, Sziber, C‑483/16 , EU:C:2018:367 , punto 35 ), quali previsti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tali riferimenti sono stati operati nel contesto di questioni pregiudiziali vertenti sulle modalità procedurali relative all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale. In tale ambito, la Corte si è concentrata sulla questione se talune modalità procedurali possano far sorgere un rischio non trascurabile che il consumatore sia dissuaso dall’intervenire utilmente nella difesa dei propri diritti dinanzi al giudice adito dal professionista. V. sentenze del 13 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑176/17 , EU:C:2018:711 , punto 61 ), e del 3 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑266/18 , EU:C:2019:282 , punto 54 ). Tuttavia, è difficile stabilire in qual modo i requisiti derivanti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali si articolino con quelli derivanti dal principio di effettività nel contesto della direttiva 93/13. V., in particolare, le mie conclusioni nella causa Finanmadrid EFC ( C‑49/14 , EU:C:2015:746 , paragrafo 85 ). Ritengo peraltro che, per quanto riguarda i termini di prescrizione delle azioni proposte dai consumatori, sia sufficiente fare riferimento, come suggerisce il giudice del rinvio nelle sue questioni, al principio di effettività. L’approccio basato sul diritto a un ricorso effettivo o ad una tutela giurisdizionale effettiva porterebbe ad imporre requisiti identici o difficilmente distinguibili. ( 20 ) V., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2018, Sziber ( C‑483/16 , EU:C:2018:367 , punto 50 ). ( 21 ) V., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2015, ERSTE [OSCURATO:PERSONA] ( C‑32/14 , EU:C:2015:637 , punto 62 ). V. altresì, nel medesimo senso, sentenza del 6 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑40/08 , EU:C:2009:615 , punto 47 ). ( 22 ) V., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2018, Sziber ( C‑483/16 , EU:C:2018:367 , punti 50 e 51 ). ( 23 ) V., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2015, Baczó e Vizsnyiczai ( C‑567/13 , EU:C:2015:88 , punto 51 ). ( 24 ) V., in tal senso, sentenze del 5 dicembre 2013, Asociación de [OSCURATO:PERSONA] de Castilla y León ( C‑413/12 , EU:C:2013:800 , punto 34 ), del 6 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑40/08 , EU:C:2009:615 , punto 39 ), e del 18 febbraio 2016, Finanmadrid EFC ( C‑49/14 , EU:C:2016:98 , punto 44 ). ( 25 ) V., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑40/08 , EU:C:2009:615 , punto 41 ), e del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:980 , punto 69 ). ( 26 ) V. sentenza del 15 aprile 2010, Barth ( C‑542/08 , EU:C:2010:193 , punti 28 e 29 , e giurisprudenza citata). Inoltre, nel contesto del rimborso dei dazi all’importazione o all’esportazione, la Corte ha considerato che un termine di prescrizione triennale per le domande di rimborso di dazi doganali indebitamente riscossi non è contrario al principio di effettività, sebbene si trattasse di un termine accompagnato dall’esclusione di ogni possibilità di proroga per causa di forza maggiore. V. sentenza del 9 novembre 1989, Bessin e Salson ( 386/87 , EU:C:1989:408 , punto 17 ). ( 27 ) V., in tal senso, per quanto riguarda i termini di prescrizione che costituiscono modalità di esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza, sentenza del 28 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑637/17 , EU:C:2019:263 , punto 45 ). V. altresì, nello stesso senso, conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑360/18 , EU:C:2019:648 ), la quale ha rilevato che vi sono ragioni cogenti che indicano che le disposizioni in materia di prescrizione dovrebbero comprendere un insieme di regole che precisano la durata del periodo di prescrizione, la data di decorrenza del termine e gli eventi che hanno effetto interruttivo o sospensivo della prescrizione. ( 28 ) V., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑637/17 , EU:C:2019:263 , punti 47 e 53 ). In tale sentenza, la Corte ha dichiarato, in materia di diritto della concorrenza, che un termine di prescrizione di tre anni, che, da un lato, inizia a decorrere dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del suo diritto al risarcimento, anche se l’autore della violazione non è noto e, dall’altro, non può essere sospeso o interrotto durante un procedimento dinanzi all’autorità nazionale garante della concorrenza, rende l’esercizio del diritto a un pieno risarcimento praticamente impossibile o eccessivamente difficile. ( 29 ) V. paragrafo 67 delle presenti conclusioni. ( 30 ) V., in tal senso, le mie conclusioni nella causa Nencini/Parlamento ( C‑447/13 P , EU:C:2014:2022 , paragrafo 81 ). ( 31 ) V. sentenza del 21 novembre 2002, Cofidis ( C‑473/00 , EU:C:2002:705 ). ( 32 ) V. sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:980 , punti 61 e 62 ). ( 33 ) V. sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:980 , punti 61 e 62 ). ( 34 ) V. sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:980 , punto 70 ). V. altresì conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:552 , paragrafi 19 e 20 ). ( 35 ) V. sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:980 , punti 69 e 70 ). ( 36 ) V., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] Slovensko ( C‑448/17 , EU:C:2018:745 , punto 40 ). ( 37 ) A sostegno di tale constatazione, i giudici rumeni adducono che – secondo la formulazione utilizzata dalla Corte – l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell’ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico. V. sentenze del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e de [OSCURATO:PERSONA] ( C‑488/11 , EU:C:2013:341 , punti 44 e 45 ); del 4 giugno 2015, Faber ( C‑497/13 , EU:C:2015:357 , punto 56 ); del 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑421/14 , EU:C:2017:60 , punti 42 e 43 ); del 17 maggio 2018, Karel de Grote – [OSCURATO:PERSONA] ( C‑147/16 , EU:C:2018:320 , punti 35 e 36 ), nonché del 20 settembre 2018, OTP [OSCURATO:PERSONA] e OTP Faktoring ( C‑51/17 , EU:C:2018:750 , punti 87 e 89 ). Analogamente, la nullità assoluta costituisce, nel diritto rumeno, la sanzione applicabile per la violazione di una norma giuridica imperativa di ordine pubblico. Ciò posto, devo ammettere che nutro qualche dubbio sulla circostanza se da tale giurisprudenza derivi che uno Stato membro è tenuto ad assimilare la sanzione applicabile alle clausole abusive a quella applicabile in caso di inosservanza delle norme di ordine pubblico. Ritengo che la Corte, nella sua giurisprudenza, abbia fatto riferimento a tali norme al solo scopo di spiegare perché i giudici nazionali siano tenuti a rilevare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali. ( 38 ) V., in tal senso, sentenza del 10 luglio 1997, Palmisani ( C‑261/95 , EU:C:1997:351 , punto 33 ). ( 39 ) V., in tal senso, sentenza del 15 aprile 2010, Barth ( C‑542/08 , EU:C:2010:193 , punto 19 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 193/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris