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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 novembre 2021

Cassazione n. 44725/2021

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 24/09/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; sentito il difensore del ricorrente che ha concluso evidenziando l'intervenuta revoca del mandato di arresto; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Brescia ha disposto la consegna al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di un mandato di arresto emesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] per i reati di vandalismo, danneggiamento e saccheggio.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il consegnando articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge per la mancata traduzione del mandato di arresto e della sentenza impugnata.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'assenza nel mandato di arresto del requisito di cui alla lett. c) dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005; si fa riferimento all'assenza nel mandato di arresto della indicazione del provvedimento cautelare posto a fondamento del titolo.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge con riguardo all'art. 185 dell'Accordo di recesso; il tema attiene al fatto che la Germania, paese d'origine del ricorrente, sarebbe a conoscenza del procedimento iscritto nel [OSCURATO:PERSONA] a carico di alcuni suoi cittadini e che in relazione ad altro soggetto- coimputato - raggiunto da mandato di arresto in territorio tedesco, la Germania non avrebbe consegnato al [OSCURATO:PERSONA] il soggetto, esercitando il potere di avocare a sé la celebrazione del procedimento

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge violazione di legge in relazione all'art. 125 del cod. proc. pen.; la Corte non avrebbe motivato in ordine al rispetto nel caso di specie del principio di proporzionalità ai sensi degli artt. 597 -613 dell'Accordo di partenariato concluso tra l'Unione europea ed il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

3. Sono pervenuti motivi aggiunti nell'interesse del ricorrente con cui si riprendono e si sviluppano gli argomenti posti a fondamento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' stata prodotta ordinanza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 13/11/2021 in cui si chiarisce che il 12/11/2021 il Ministro della Giustizia ha comunicato che il mandato di arresto per il quale si procede è stato revocato dal Regno di [OSCURATO:PERSONA].

A seguito della segnalata revoca del mandato di arresto da parte del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata con cui è stata disposta la consegna del ricorrente in relazione al mandato di arresto revocato deve quindi essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5,

I. n. 69 del 2005.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 24/09/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; sentito il difensore del ricorrente che ha concluso evidenziando l'intervenuta revoca del mandato di arresto; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia ha disposto la consegna al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di un mandato di arresto emesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] per i reati di vandalismo, danneggiamento e saccheggio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il consegnando articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge per la mancata traduzione del mandato di arresto e della sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'assenza nel mandato di arresto del requisito di cui alla lett. c) dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005; si fa riferimento all'assenza nel mandato di arresto della indicazione del provvedimento cautelare posto a fondamento del titolo. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge con riguardo all'art. 185 dell'Accordo di recesso; il tema attiene al fatto che la Germania, paese d'origine del ricorrente, sarebbe a conoscenza del procedimento iscritto nel [OSCURATO:PERSONA] a carico di alcuni suoi cittadini e che in relazione ad altro soggetto- coimputato - raggiunto da mandato di arresto in territorio tedesco, la Germania non avrebbe consegnato al [OSCURATO:PERSONA] il soggetto, esercitando il potere di avocare a sé la celebrazione del procedimento 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge violazione di legge in relazione all'art. 125 del cod. proc. pen.; la Corte non avrebbe motivato in ordine al rispetto nel caso di specie del principio di proporzionalità ai sensi degli artt. 597 -613 dell'Accordo di partenariato concluso tra l'Unione europea ed il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Sono pervenuti motivi aggiunti nell'interesse del ricorrente con cui si riprendono e si sviluppano gli argomenti posti a fondamento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' stata prodotta ordinanza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 13/11/2021 in cui si chiarisce che il 12/11/2021 il Ministro della Giustizia ha comunicato che il mandato di arresto per il quale si procede è stato revocato dal Regno di [OSCURATO:PERSONA]. A seguito della segnalata revoca del mandato di arresto da parte del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata con cui è stata disposta la consegna del ricorrente in relazione al mandato di arresto revocato deve quindi essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Così deciso in Roma, il
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