CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25458/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello ci Roma il 18 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Roma il 17 giugno 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 81, comma 2, 337 e 61, n. 2), cod. pen., previa riqualificazione del reato sub capo a) nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 dei 1990 ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata adozione di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 i .cid.proc.pen. Il ricorso è manifestamente infondato polche estremamente vago, privo della necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata e della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso. Il ricorrente censura il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di appello sostenendo che costui si sarebbe «limitato a concedere la pena concordata», nonostante non sia intervenuto nei procedimento in questione alcun "concordato" in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso {:ncianna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ci! Loro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso