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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26221/2026

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appello di Campobassovisti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LucaSciarretta, che ha concluso per l’inammissibilità dl ricorso;udito l'[OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile GiuseppinaSantangelo, che si riporta alle conclusioni scritte depositate ed all’allegata notaspese;udito l'[OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta aimotivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Campobassoconfermava la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 7novembre 2023 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agliartt. 81 e 393 cod. pen.All’imputato è stato contestato di essersi fatto arbitrariamente ragione da sèin più occasioni, al fine di esercitare un preteso diritto di servitù di passaggio,pur potendo ricorrere al giudice, usando minaccia nei confronti di GiuseppinaSantangelo profferendo frasi minacciose del tipo “togli i vasi che hai messo aconfine…vattene via che sei una scema”.In sede di appello, la Corte territoriale confermava tanto la condanna che lestatuizioni civili.2.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazioneCristofano [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, denunciando i motivi diseguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Vizio di motivazione e violazione di legge atteso che la persona offesaha riferito di avere ricevuto solo ingiurie e non anche minacce e che risultacarente l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che presuppone che l’azioneviolenta o minacciosa abbia consentito di conseguire il risultato che potevaessere raggiunto attraverso l’azione giudiziaria, atteso che il predetto diritto diservitù di passaggio non si è realizzato con la condotta incriminata.2.2.

Vizio di motivazione in relazione agli elementi costitutivi del reato di cuiall’art. 393 cod. pen., dovendosi derubricare in tentativo atteso che la violenza ola minaccia non ha consentito la realizzazione del risultato avuto di miradall’agente.2.3.

Vizio di motivazione in relazione al calcolo degli aumenti di pena per lacontinuazione non sorretti da alcuna giustificazione.2.4.

Mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in ragione della lievitàdel fatto e per la sola ravvisata reiterazione delle condotte dell’agente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.Il fatto contestato è consistito in minacce ed ingiurie seppure motivate dauna controversia relativa ad una pretesa servitù di passaggio.Tanto nell’imputazione che nelle sentenze di merito si conferma che lecondotte ascritte e poste in essere dall’imputato sono consistite solamente inminacce verbali e frasi ingiuriose.Più specificamente in data 27 luglio 2020 l’imputato ha minacciato la vicina,[OSCURATO:PERSONA], rivolgendole la seguente frase “togli i vasi che hai messoa confine, butta giù il barbecue, se non li togli, quello che non hai avuto l’altravolta lo avrai oggi” ed in data 14 agosto 2020 l’ha ingiuriata dicendole “sei unascema, non capisci nulla “.Si tratta di condotte del tutto inidonee ad integrare la fattispecie prevista epunita dall’art. 393 cod. pen. che presuppone un facere che consiste nellasoddisfazione o nell’esercizio del diritto reclamato, accompagnato da violenze ominacce alla persona.L’art. 393 cod. pen. richiede ai fini della sua integrazione che l’agente abbiaagito facendosi arbitrariamente ragione da sé, usando minaccia o violenza allepersone, pur potendo ricorrere al giudice.Nel caso in esame si sono verificate soltanto condotte minacciose eingiuriose, peraltro di modesta gravità, tanto che non sono stati arrecatidanneggiamenti alle cose che avrebbero ostruito il passaggio, né risulta che siamai stato esercitato il passaggio nell’altrui proprietà, rimuovendo con violenzabarriere o ostacoli (il che avrebbe integrato il diverso reato dell’esercizioarbitrario con violenza sulle cose punito dall’art. 392 cod. pen.), o attraversominacce o violenze rivolte contro le persone per superare l’opposizione altruiall’esercizio di tali rivendicazioni, messe in atto durante il concreto ed effettivoesercizio delle facoltà correlate ai diritti di cui si reclamava la spettanza.In mancanza dell’esercizio di fatto delle facoltà correlate ai diritti reclamati econtesi, la minaccia o le ingiurie rivolte a chi ne disconosce la titolarità, pur semotivate da una controversia di natura civilistica, non configura evidentemente ireati di cui agli artt. 392 e 393 cod. pen., ma unicamente il reato di ingiuriaprevisto dall’art. 594 cod. pen., depenalizzato a seguito dell’abrogazione dispostadall’art. 1, comma 1, lett.c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.7, ed ilreato di minaccia punito dall’art. 612 cod. pen., procedibile a querela dellapersona offesa.2.

All’esito della doverosa riqualificazione dei fatti contestati nel solo reatotuttora punibile di minaccia, per effetto della intervenuta querela della personaoffesa, appare anche fondata la richiesta di applicazione della causa di nonpunibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto.A tale riguardo si osserva che tale causa di non punibilità può esserericonosciuta anche nel giudizio di legittimità allorchè le valutazioni espresse nelgiudizio di merito consentano di ravvisarne agevolmente la sussistenza, senzanecessità di disporre un annullamento della sentenza con rinvio per nuovogiudizio su tale punto.In particolare, il riferimento nella motivazione della sentenza di appello alcarattere reiterativo delle minacce appare del tutto generico, atteso che lareiterazione ha riguardato più le condotte ingiuriose depenalizzate, mentre leminacce verbali, tali da integrare il reato di cui all’art. 612 cod. pen. si sonoverificate unicamente in data 27 luglio 2020, allorquando la persona offesa hariferito di avere accusato un malore a seguito di tale episodio tanto da doversirecare alla guardia medica.Non può essere, invece, attribuita rilevanza ad altra presunta condottaminacciosa che sarebbe stata commessa in relazione ad una precedente querelapoi rimessa dalla persona offesa, in mancanza di un compiuto accertamentogiudiziario circa la veridicità di siffatto pregresso episodio.Considerata la modesta entità dei fatti per cui si procede, sostanzialmenteprivi di una concreta offensività, e, non ricorrendo il rilevato carattere reiterativodel reato di minacce, tenuto conto della diversa qualificazione nel meno gravedelitto previsto dall’art. 612 cod. pen., può essere riconosciuta in questa sede lasussistenza della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.Già con riferimento alla offensività del reato la Corte Costituzionale (v.ordinanza n. 279 del 2017, richiamata nella sentenza n.173/2022) ha affermatoche «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l’art. 131-bis cod. pen., ècomunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferiscenon punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolarela “rieducazione del condannato”, sia per contenere il gravoso carico dicontenzioso penale gravante sulla giurisdizione».L’esimente, dunque, trova fondamento non già nella mancanza di offensivitàdel fatto, ma nel rilievo per cui, in corrispondenza di un giudizio di “lieve”offensività, l’esigenza punitiva diviene recessiva.3.

Vanno, inoltre, confermate le statuizioni civili, perché, a seguito delladichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod.proc.pen. consentenza n. 173 del 25 maggio 2022, nella parte in cui non prevede che ilgiudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuitàdel fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen., decide sulla domanda di risarcimentoproposta dalla parte civile, deve ritenersi integrata la fattispecie dell’illecito civileda reato, conseguente all’accertamento della consumazione della condotta diminaccia implicito nella sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto.A tale riguardo va rilevato che trattandosi di una condanna generica alrisarcimento del danno la cui liquidazione è stata rimessa davanti al competentegiudizio civile, non è necessaria la prova della concreta esistenzadi danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacitàlesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e ilpregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (cfr. Sez. 1, n.51160 del 31/10/2022, Mandolini, Rv. 199071).Nel caso in esame, la condotta contestata all’imputato, storicamenteaccertata, nonostante la rilevata ridotta offensività penale, ha potenzialmentecagionato un danno risarcibile, che andrà liquidato in sede civile.In considerazione dell’accoglimento del ricorso, si reputa equo compensareinteramente tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè, riqualificato il fattocontestato ai sensi dell'art. 612 cod. pen., l'imputato non è punibile ai sensidell'art. 131-bis cod. pen. conferma le statuizioni civili e dichiara compensate trale parti le spese di difesa sostenute in questo grado di giudizio.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Campobassovisti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LucaSciarretta, che ha concluso per l’inammissibilità dl ricorso;udito l'[OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile GiuseppinaSantangelo, che si riporta alle conclusioni scritte depositate ed all’allegata notaspese;udito l'[OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta aimotivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Campobassoconfermava la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 7novembre 2023 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agliartt. 81 e 393 cod. pen.All’imputato è stato contestato di essersi fatto arbitrariamente ragione da sèin più occasioni, al fine di esercitare un preteso diritto di servitù di passaggio,pur potendo ricorrere al giudice, usando minaccia nei confronti di GiuseppinaSantangelo profferendo frasi minacciose del tipo “togli i vasi che hai messo aconfine…vattene via che sei una scema”.In sede di appello, la Corte territoriale confermava tanto la condanna che lestatuizioni civili.2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazioneCristofano [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, denunciando i motivi diseguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge atteso che la persona offesaha riferito di avere ricevuto solo ingiurie e non anche minacce e che risultacarente l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che presuppone che l’azioneviolenta o minacciosa abbia consentito di conseguire il risultato che potevaessere raggiunto attraverso l’azione giudiziaria, atteso che il predetto diritto diservitù di passaggio non si è realizzato con la condotta incriminata.2.2. Vizio di motivazione in relazione agli elementi costitutivi del reato di cuiall’art. 393 cod. pen., dovendosi derubricare in tentativo atteso che la violenza ola minaccia non ha consentito la realizzazione del risultato avuto di miradall’agente.2.3. Vizio di motivazione in relazione al calcolo degli aumenti di pena per lacontinuazione non sorretti da alcuna giustificazione.2.4. Mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in ragione della lievitàdel fatto e per la sola ravvisata reiterazione delle condotte dell’agente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Il fatto contestato è consistito in minacce ed ingiurie seppure motivate dauna controversia relativa ad una pretesa servitù di passaggio.Tanto nell’imputazione che nelle sentenze di merito si conferma che lecondotte ascritte e poste in essere dall’imputato sono consistite solamente inminacce verbali e frasi ingiuriose.Più specificamente in data 27 luglio 2020 l’imputato ha minacciato la vicina,[OSCURATO:PERSONA], rivolgendole la seguente frase “togli i vasi che hai messoa confine, butta giù il barbecue, se non li togli, quello che non hai avuto l’altravolta lo avrai oggi” ed in data 14 agosto 2020 l’ha ingiuriata dicendole “sei unascema, non capisci nulla “.Si tratta di condotte del tutto inidonee ad integrare la fattispecie prevista epunita dall’art. 393 cod. pen. che presuppone un facere che consiste nellasoddisfazione o nell’esercizio del diritto reclamato, accompagnato da violenze ominacce alla persona.L’art. 393 cod. pen. richiede ai fini della sua integrazione che l’agente abbiaagito facendosi arbitrariamente ragione da sé, usando minaccia o violenza allepersone, pur potendo ricorrere al giudice.Nel caso in esame si sono verificate soltanto condotte minacciose eingiuriose, peraltro di modesta gravità, tanto che non sono stati arrecatidanneggiamenti alle cose che avrebbero ostruito il passaggio, né risulta che siamai stato esercitato il passaggio nell’altrui proprietà, rimuovendo con violenzabarriere o ostacoli (il che avrebbe integrato il diverso reato dell’esercizioarbitrario con violenza sulle cose punito dall’art. 392 cod. pen.), o attraversominacce o violenze rivolte contro le persone per superare l’opposizione altruiall’esercizio di tali rivendicazioni, messe in atto durante il concreto ed effettivoesercizio delle facoltà correlate ai diritti di cui si reclamava la spettanza.In mancanza dell’esercizio di fatto delle facoltà correlate ai diritti reclamati econtesi, la minaccia o le ingiurie rivolte a chi ne disconosce la titolarità, pur semotivate da una controversia di natura civilistica, non configura evidentemente ireati di cui agli artt. 392 e 393 cod. pen., ma unicamente il reato di ingiuriaprevisto dall’art. 594 cod. pen., depenalizzato a seguito dell’abrogazione dispostadall’art. 1, comma 1, lett.c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.7, ed ilreato di minaccia punito dall’art. 612 cod. pen., procedibile a querela dellapersona offesa.2. All’esito della doverosa riqualificazione dei fatti contestati nel solo reatotuttora punibile di minaccia, per effetto della intervenuta querela della personaoffesa, appare anche fondata la richiesta di applicazione della causa di nonpunibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto.A tale riguardo si osserva che tale causa di non punibilità può esserericonosciuta anche nel giudizio di legittimità allorchè le valutazioni espresse nelgiudizio di merito consentano di ravvisarne agevolmente la sussistenza, senzanecessità di disporre un annullamento della sentenza con rinvio per nuovogiudizio su tale punto.In particolare, il riferimento nella motivazione della sentenza di appello alcarattere reiterativo delle minacce appare del tutto generico, atteso che lareiterazione ha riguardato più le condotte ingiuriose depenalizzate, mentre leminacce verbali, tali da integrare il reato di cui all’art. 612 cod. pen. si sonoverificate unicamente in data 27 luglio 2020, allorquando la persona offesa hariferito di avere accusato un malore a seguito di tale episodio tanto da doversirecare alla guardia medica.Non può essere, invece, attribuita rilevanza ad altra presunta condottaminacciosa che sarebbe stata commessa in relazione ad una precedente querelapoi rimessa dalla persona offesa, in mancanza di un compiuto accertamentogiudiziario circa la veridicità di siffatto pregresso episodio.Considerata la modesta entità dei fatti per cui si procede, sostanzialmenteprivi di una concreta offensività, e, non ricorrendo il rilevato carattere reiterativodel reato di minacce, tenuto conto della diversa qualificazione nel meno gravedelitto previsto dall’art. 612 cod. pen., può essere riconosciuta in questa sede lasussistenza della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.Già con riferimento alla offensività del reato la Corte Costituzionale (v.ordinanza n. 279 del 2017, richiamata nella sentenza n.173/2022) ha affermatoche «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l’art. 131-bis cod. pen., ècomunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferiscenon punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolarela “rieducazione del condannato”, sia per contenere il gravoso carico dicontenzioso penale gravante sulla giurisdizione».L’esimente, dunque, trova fondamento non già nella mancanza di offensivitàdel fatto, ma nel rilievo per cui, in corrispondenza di un giudizio di “lieve”offensività, l’esigenza punitiva diviene recessiva.3. Vanno, inoltre, confermate le statuizioni civili, perché, a seguito delladichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod.proc.pen. consentenza n. 173 del 25 maggio 2022, nella parte in cui non prevede che ilgiudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuitàdel fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen., decide sulla domanda di risarcimentoproposta dalla parte civile, deve ritenersi integrata la fattispecie dell’illecito civileda reato, conseguente all’accertamento della consumazione della condotta diminaccia implicito nella sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto.A tale riguardo va rilevato che trattandosi di una condanna generica alrisarcimento del danno la cui liquidazione è stata rimessa davanti al competentegiudizio civile, non è necessaria la prova della concreta esistenzadi danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacitàlesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e ilpregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (cfr. Sez. 1, n.51160 del 31/10/2022, Mandolini, Rv. 199071).Nel caso in esame, la condotta contestata all’imputato, storicamenteaccertata, nonostante la rilevata ridotta offensività penale, ha potenzialmentecagionato un danno risarcibile, che andrà liquidato in sede civile.In considerazione dell’accoglimento del ricorso, si reputa equo compensareinteramente tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè, riqualificato il fattocontestato ai sensi dell'art. 612 cod. pen., l'imputato non è punibile ai sensidell'art. 131-bis cod. pen. conferma le statuizioni civili e dichiara compensate trale parti le spese di difesa sostenute in questo grado di giudizio.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]
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