CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14392/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nto impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambii ricorsi.Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA], che nel riportarsi ai motivi di ricorso, ne ha chiestol'accoglimento.Udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processualedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che nelriportarsi ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 15 maggio 2025 la Corte di appello di Bologna, in parzialeriforma unicamente quanto alla concessione dei benefici di legge all’imputatodel 23 febbraio 2022 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla penadi giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; FerrariniManuele era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di bancarottafraudolenta documentale.Le imputazioni hanno ad oggetto:- la condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale consistita nell’avere FolchiEleonora - quale Presidente del Consiglio di amministrazione dal 31 dicembre 2008della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] dell’11 giugno 2012 - distratto i beni iscritti nell’ultimo bilancioapprovato e depositato al 31 dicembre 2008 ed in particolare rimanenze per euro361.908,00;- la condotta di bancarotta fraudolenta documentale consistita nell’avereentrambi - [OSCURATO:PERSONA] nella suindicata qualità e [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore dal 27maggio 2010 fino alla data del fallimento – sottratto o distrutto i libri contabili dellasocietà.Avverso la decisione della Corte di Appello hanno proposto ricorso gli imputati,censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma primo, disp. att.cod. proc. pen.2. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia, haarticolato i seguenti motivi.2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge processuale inordine alla violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza avutoriguardo ai periodi in cui ha rivestito la carica di legale rappresentante.La sentenza impugnata ha delineato il perimetro dell’imputazione ricavandolodalla motivazione della sentenza di primo grado laddove è il capo di imputazionea dover delineare il perimetro entro il quale deve svolgersi l’istruttoria; riconosceimplicitamente che l’imputata è stata condannata quale amministratrice di fattopur non risultando dalla imputazione; ritiene che la imputazione sia a titolo diconcorso ex art.110 cod. pen. senza che ciò sia indicato nell’atto imputativo.2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge per omessarisposta al quarto motivo di appello.Con il quarto motivo di appello la difesa aveva lamentato la mancataconsiderazione da parte del giudice di primo grado di una memoria in cui eranoelencati gli elementi a discarico dell’imputata.Su tale motivo la sentenza impugnata si è limitata a ravvisarne la genericitàe l’aspecificità utilizzando una formula di mero stile non considerando che conl’atto di appello si erano indicate prove rilevanti che la memoria aveva postoall’attenzione del giudice di primo grado.2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione per omessa risposta al quinto motivo di appello e al dedottotravisamento della prova.Con il quinto motivo di appello la difesa aveva lamentato il metodo seguitonella sentenza di primo grado nella valutazione delle prove dichiarative utilizzatesolo nelle parti in cui fondavano la tesi accusatoria.Sul punto la Corte territoriale ha valorizzato unicamente le dichiarazioni di DeCarli [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui ha riferito che l’imputata era dotata ed utilizzava untimbro a firma del liquidatore.In tal modo ha continuato a travisare, come già nel primo grado di giudizio, ilcontenuto della prova dichiarativa decisiva nella parte in cui la testimone avevaaffermato di lavorare per un’altra società e di aver lavorato per la famiglia Folchiper un brevissimo periodo diverso da quello di cui all’imputazione.2.4.Con il quarto motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto allaipotesi di bancarotta fraudolenta documentale.In presenza di un amministratore formale e liquidatore quale [OSCURATO:PERSONA], attivoe presente, la motivazione in punto di elemento soggettivo rispetto all’imputatadoveva essere particolarmente approfondita.Peraltro, il suo ruolo di amministratrice di fatto trova origine nelle dichiarazionieteroaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA] rese stragiudizialmente essendosi quest’ultimosempre sottratto all’esame nel corso del dibattimento.2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in ordineall’utilizzo di argomentazioni relative ai fatti di cui al capo 5 per i quali è statapronunziata sentenza di estinzione per prescrizione e che erano stati oggetto dieccezione di incompetenza territoriale.Il capo 5 aveva ad oggetto la condotta di falsità in certificati in relazione allaquale erroneamente la sentenza di primo grado aveva rigettato la eccezione diincompetenza territoriale e aveva nel corso del dibattimento dichiarato estinto ilreato per intervenuta prescrizione.La Corte territoriale, nel condividere le argomentazioni della sentenza delTribunale quanto al rigetto della eccezione utilizza, il fatto storico della falsità insensi dell’art.129 cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] attraverso il ricorso sottoscritto dal difensore di fiduciaha articolato i seguenti motivi.3.1.Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto alla omessarisposta alle censure contenute nell’atto di appello.La Corte territoriale ha omesso di rispondere alle articolate censure contenutenell’atto di appello limitandosi a riprodurre acriticamente i contenuti della sentenzadel Tribunale privando in tal modo il ricorrente di un grado di giudizio.3.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto allapenale responsabilità del ricorrente.Dopo avere richiamato la giurisprudenza di questa Corte, la difesa lamentache la sentenza impugnata non si sia confrontata con la stessa limitandosi aravvisare la responsabilità del ricorrente sulla base della sua mera posizione diprestanome, non considerando che [OSCURATO:PERSONA] era totalmente estraneoall’amministrazione societaria e inconsapevole della gestione della stessa, affidataad altri soggetti, come confermato dalle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], dellacuratrice Malpighi e del funzionario dell’istituto di credito Balboni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti e perle ragioni di seguito indicate.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.1.Il primo motivo di ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], inpunto di correlazione tra imputazione e sentenza, è manifestamente infondato.1.1. Il tema della correlazione tra imputazione contestata e sentenza è statooggetto di una lunga e approfondita elaborazione giurisprudenziale, alla luce dellaquale può affermarsi, richiamando anche le indicazioni delle Sezioni Unite, cheper aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoielementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesiastratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggettodell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; neconsegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto nonva esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazionee sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è deltutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venutoa trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggettodell'imputazione. (S.U. n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza impugnata haoperato corretta applicazione dei principi richiamati.La Corte territoriale ha infatti evidenziato che (p.6) dalla motivazione dellasentenza di primo grado si comprende che l’imputata, peraltro per sua stessaammissione ha continuato ad amministrare la società pur essendone divenutoformalmente amministratore [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente il richiamo temporalepresente nel capo di imputazione deve essere inteso con riferimento allo statosoggettivo ricoperto, ma non alla qualità di soggetto agente nella commissione delreato trattandosi di vicenda unitaria nella quale la responsabilità è “ritenuta a titolodi concorso ex art.110 cod. pen.”1.2. Sul punto possono richiamarsi le indicazioni di questa Corte secondo cuinon integra violazione del principio di correlazione tra il reato contestato e quelloritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.):- la decisione con la quale un soggetto venga condannato per bancarottafraudolenta nella qualità di socio amministratore di fatto, anziché qualeamministratore unico di diritto, qualora rimanga immutata l'azione distrattivaascrittagli (Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276779);- la condanna dell'imputato quale concorrente esterno nel reato di bancarottapreferenziale, anziché quale amministratore di fatto nel reato, originariamentecontestato, di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, posto che talemodifica, non comportando una trasformazione essenziale del fatto addebitato,non lede i diritti di difesa (Sez. 5, n. 25506 del 26/03/2025, Cattaneo, Rv.288211).2. Il secondo motivo è generico dal momento che, nel richiamare la mancatavalutazione della memoria contenente le prove a discarico, non ne rappresenta larilevanza e la decisività rispetto alla decisione adottata.3. Il terzo motivo, in punto di travisamento della prova dichiarativa èmanifestamente infondato.L’errore nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile ai sensidell’ultima parte della lettera e) dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. integra ilvizio c.d. del “travisamento della prova”, o, meglio, di contraddittorietà processualecome lo qualifica la dottrina più attenta.Esso chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà dellamotivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonioconoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisitonel giudizio.Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame:la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione);l’utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo“significante” (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l’utilizzazione di unaprova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione).Il vizio di “contraddittorietà processuale” vede circoscritta la cognizione delgiudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento delgiudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa,del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di riletturae di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006,Bevilacqua, Rv. 234605; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv.283370). Rilettura, invece, implicata inevitabilmente da ricorsi che, offrendo algiudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitino quest’ultimo a unarivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi.Declinando queste considerazioni sulla prova dichiarativa, occorre chiarireche il vizio di travisamento, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avereun oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e noncontrovertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assuntae quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludereche integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significatoprobatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012,dep.2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 dep.2018,Grancini, Rv. 272406).Ulteriore requisito richiesto ai fini in rassegna è quello della decisività: intantoil travisamento del “significante” può integrare il vizio di motivazione, in quanto ildato travisato assuma rilievo decisivo nel compendio probatorio valorizzato nellasentenza di merito e nell’apparato argomentativo sviluppato sulla base di esso, inmodo tale che il riscontro del travisamento sia in grado di inficiare la tenutacomplessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luceuna frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza di merito.È, dunque, esclusivamente alla luce dell’apparato argomentativo del giudicedi merito che il “peso” della prova travisata va misurato, rilevando la sua incidenzasulla base conoscitiva della decisione alla luce del complessivo ragionamentoprobatorio sotteso alla ratio decidendi della pronuncia impugnata.Nel caso di specie, la censura avanzata dalla ricorrente non può ricondursi alvizio di contraddittorietà processuale.È infatti pacifico e non contestato che la teste [OSCURATO:PERSONA] abbia riferito (p.9) chel’imputata, pur non ricoprendo più alcuna carica all’interno della società, era dotataed utilizzava un timbro recante la firma del liquidatore, continuando in tal modo acompiere atti di gestione riferibili alla società.La circostanza che la Corte territoriale abbia valorizzato siffatte dichiarazionirispetto al contenuto della complessiva testimonianza non configura alcuntravisamento, neanche per omissione, quanto piuttosto la valutazione delcompendio probatorio secondo il libero convincimento del giudice.Né la ricorrente ha lamentato una eventuale inattendibilità della teste rispettoalle circostanze riferite e valorizzate dalla sentenza impugnata.Quanto al travisamento delle altre dichiarazioni testimoniali il motivo sipresenta generico, non indicando la decisività di siffatti ulteriori contributidichiarativi.4. Il quinto motivo difetta di specificità, sovrapponendo la questionedell’incompetenza territoriale respinta dal giudice di merito con il fatto storico dellafalsità dei certificati di cui al capo 5) per il quale è stata dichiarata l’estinzione perintervenuta prescrizione.Al riguardo secondo questa Corte è privo di specificità il ricorso per cassazionefondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso escarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esulidal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimentoimpugnato. (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep.2014, Hussien, Rv. 259063)5. Il quarto motivo, quanto alla sussistenza del dolo specifico per il reato dibancarotta documentale contestato, è invece fondato.5.1. La imputazione risulta avere ad oggetto la sottrazione o distruzione deilibri e delle scritture contabili della Soc. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione edunque la ipotesi di bancarotta documentale specifica.Al riguardo la curatrice ha affermato che era stato omesso il deposito di tuttele scritture contabili e di tutti i libri della società fallita.La bancarotta fraudolenta documentale “specifica” richiede il dolo specifico adifferenza del dolo generico sufficiente per configurare la bancarotta documentale“generale”: nel caso della bancarotta “generale” la fraudolenza è pressoché insitanella condotta materiale di alterazione della valenza delle scritture con leconnotazioni modali presupposte dalla norma incriminatrice, sicché è sufficiente ildolo generico; mentre nel caso della bancarotta “specifica” l’elemento oggettivo èpolivalente sicché è richiesta una specifica direzione della volontà.Sul punto tuttavia la sentenza impugnata, con riferimento alla posizione dellaricorrente appare contraddittoria dal momento che, dopo avere espressamenteriportato le risultanze istruttorie che disvelano la mancanza delle scritturecontabili, tuttavia (p.10) le imputa la diversa condotta della irregolare tenuta dellacontabilità tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio societario,sovrapponendo le due fattispecie di bancarotta documentale generica e specificae non motivando correttamente in relazione all’elemento soggettivo.5.2. L’accoglimento del motivo di ricorso relativo alla bancarottadocumentale, in assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per unproscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129 comma secondo cod. proc.pen., determina la necessità di rilevare l’estinzione del reato per intervenutaprescrizione.Il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione ai sensidell’art.161 cod. pen. è pari ad anni dodici e mesi sei a decorrere dal tempuscommissi delicti, collocato, come risulta dal capo di imputazione, in data 11 giugno2012.Calcolando detto termine dalla data suddetta (11 dicembre 2024) eaggiungendo le seguenti cause di sospensione della prescrizione ai sensidell’art.159 cod. pen. - rilevabili dalla lettura degli atti processuali- per complessivi208 giorni:-64 giorni per emergenza Covid;-84 giorni dal 20 febbraio 2025 al 15 maggio 2025 per astensione deidifensori dalle udienze;- 60 giorni dal 10 aprile 2018 per impedimento dell’imputatoil reato risulta estinto in data 7 luglio 2025 successivamente alla pronunziadella sentenza impugnata, intervenuta in data 15 maggio 2025.La causa estintiva del reato può essere altresì rilevata in questa sede nonpresentando il motivo di ricorso relativo alla bancarotta documentale profili diinammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto diimpugnazione, essendo esso fondato per come detto.Va altresì chiarito che in caso di ricorso avverso una sentenza di condannacumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomiadell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazioneimpedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possadeterminare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati inrelazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che pertali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilitàdi rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903del 27/05/2016, dep.2017, Aiello, Rv. 268966).Dunque, la inammissibilità dei motivi di ricorso relativi al diverso reato dibancarotta fraudolenta distrattiva impedisce che anche in relazione a siffatto reatopossa essere dichiarata la estinzione per intervenuta prescrizione.5.3. Dalla declaratoria di estinzione del reato di bancarotta fraudolentadocumentale deriva altresì la esclusione della circostanza aggravante di cuiall’art.219 R.D. 267/42 dell’aver commesso più fatti di bancarotta.La sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello diBologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio avuto riguardo allabancarotta fraudolenta distrattiva.Sul punto la motivazione delle sentenze di primo e secondo grado in punto dideterminazione del trattamento sanzionatorio non consente infatti a questa Cortedi potere rideterminare ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen. la pena residua.6. Il primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] con cui si lamenta motivazioneapparente è manifestamente infondato.Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la Corte territoriale hasintetizzato le singole censure contenute nell’atto di appello (p.11), peraltroracchiuse in un unico motivo, e ha con motivazione immune da vizi logici (p.12)risposto alle doglianze avanzate non limitandosi a richiamare le risultanze dellasentenza di primo grado, ma confermandone gli esiti sulla base di valutazioniautonome ed esaustive.7. Il secondo motivo risulta manifestamente infondato non confrontandosi conle principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata,sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla basedi una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possaintegrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ilricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).Al riguardo la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica,né contraddittoria, ha valorizzato le deposizioni testimoniali che davano contezzadel fatto che l’imputato non solo compiva atti della società recandosi in banca, maera il depositario delle scritture contabili che avrebbe inspiegabilmente smarrito:- a [OSCURATO:PERSONA] è stata consegnata tutta la documentazione contabile nelladisponibilità dello studio del commercialista Cavicchioli (testimonianza di MariaRita Borrelli confortata da prova documentale);- [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato denuncia di smarrimento nell’anno 2011assumendo di avere smarrito la documentazione contabile in suo possesso(testimonianza della curatrice Malpighi confortata da prova documentale);- [OSCURATO:PERSONA] intratteneva anche da solo rapporti con istituti di credito(testimonianze di Pellacani e Balboni dipendenti degli istituti).Siffatte prove dichiarative come riscontrate documentalmente sono statevalutate dalla Corte territoriale per potere confutare l’assunto difensivo secondocui [OSCURATO:PERSONA] si limitava ad accompagnare la coimputata [OSCURATO:PERSONA] presso gli studi deiprofessionisti che curavano la contabilità della società.Alla luce delle risultanze istruttorie , la sentenza impugnata ha quindirichiamato la giurisprudenza di questa Corte in relazione alla posizione di garanziache ricopre l’amministratore e legale rappresentante di una società quanto allaconservazione dei libri e delle scritture contabili secondo cui in tema di bancarottafraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fattoche la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizionitecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllarele attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solocon una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo leindicazioni fornite dal titolare dell'impresa. (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020,Marelli, Rv. 280133).Con riferimento all’amministratore cd. testa di legno questa Corte haevidenziato che in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quelladocumentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori dellescritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito soloformalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto 'testa di legnò),conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesidella distrazione, relativamente alla quale non può, nei confrontidell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principiosecondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nelladisponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza diadeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzionedella dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione delruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezzadi disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto. (Sez. 5, n. 19049 del19/02/2010, Succi, Rv. 247251 - 01)8. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere delversamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, inconsiderazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di eurotremila. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al reato di bancarotta fraudolenta documentale, perché estinto perprescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per larideterminazione del trattamento sanzionatorio.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delleammende.Così deciso il 20/02/2026Il Consigliere estensoreIl PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]