CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 28969/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22265-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' GENERALE D'[OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 30/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/02/2021; Ric. 2021 n. 22265 sez. ML -ud. 14-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in sede di rinvio disposto a seguito della sentenza a Sezioni unite di questa Corte n. 2990 del 2018, ha accolto parzialmente l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società in epigrafe nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] “a pagare la somma di euro 10.040,51 (ndr. in luogo di euro 12.256,17 originariamente ingiunta) a titolo di retribuzioni relative al periodo agosto 2009 – febbraio 2010”, oltre accessori; 2.la Corte territoriale, in seguito alla pronuncia cassatoria, ha rilevato che la Vendemmia era rimasta disoccupata sin dal 31 ottobre 2007, mentre le retribuzioni oggetto di ingiunzione si riferivano a periodo successivo; che era rimasta “controversa, fra le parti, l'esatta quantificazione del credito, in conseguenza del carattere controverso del livello di inquadramento spettante”, in ragione del fatto che “nell'opposizione al decreto ingiuntivo [OSCURATO:PERSONA] aveva sollevato pure l'eccezione di illiquidità del credito, in quanto la somma era stata richiesta in via monitoria dalla Vendemmia rispetto al VI livello, mentre quello spettante -secondo la società - sarebbe stato il IV”; “al riguardo – ha aggiunto la Corte - la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha depositato nel presente giudizio sentenza di questa Corte d'Appello del 23 ottobre 2020, che attiene fra gli altri anchealla Vendemmia, sia pure relativa ad un periodo successivo a quello oggetto del presente giudizio […] in quella pronuncia è stato riconosciuto il IV livello e non il VI”; la Corte ha, infine, precisato “che le circostanze processuali evidenziate ed illustrate dal difensore della Vendemmia all'udienza odierna, il quale ha Ric. 2021 n. 22265 sez. ML -ud. 14-06-2022 -3- altresì dichiarato di accettare una decisione conforme al predetto inquadramento” avevano indotto il Collegio, per ragioni di economia processuale, a revocare l'ordinanza con cui era stata in un primo tempo disposta una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di quantificare il credito retributivo, in relazione appunto all'inquadramento nel IV livello; ha, pertanto condannato la società al pagamento di una minor somma corrispondente a detto inquadramento; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice con un unico motivo, articolato in plurime censure; ha resistito con controricorso la società; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale: entrambe le parti hanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 384 c.p.c. per avere la Corte romana travalicato i poteri di accertamento concessi da codesta Suprema Corte. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2909 c.c. 324 c.p.c., 116 c.p.c per la ritenuta inesistenza di giudicato o pronuncia di merito sul livello di inquadramento. Violazione e falsa applicazione degli articoli 132 del codice di rito e 118 delle sue disposizioni di attuazione per l'apparente esistenza della motivazione sull'inquadramento”; 2. in memoria parte ricorrente ha evidenziato che, presso la corrispondenteSezione lavoro ordinaria, pende altro giudizio recante il numero di R.G. 11675 del 2021 promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA], cui ha resistito la Vendemmia, unitamente ad altre lavoratrici, con proposizione di ricorso incidentale; 3.il Collegio, trattandosi di contenzioso relativo al medesimo rapporto di lavoro tra le stesse parti con possibili profili di reciproca Ric. 2021 n. 22265 sez. ML -ud. 14-06-2022 -4- interferenza, ravvisa l’opportunità di rimettere la causa alla Quarta Sezione per l’eventuale trattazione congiunta con il ricorso citato; P.Q.M. La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione per l’eventuale trattazione congiunta con il ricorso recante il numer