CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 marzo 2023
Cassazione n. 33943/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore In difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato, [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA il quale chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, insiste nell'accoglimento dei motivi di gravame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 marzo 2023 il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 19 gennaio 2023, con cui era stata applicata all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestatogli al capo 1. 1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa del Copia aveva richiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata ovvero, in subordine, la sua riforma con applicazione di una misura meno afflittiva, esplicando come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretatasi nell'espletamento di servizi di videosorveglianza e localizzazione, intercettazioni telefoniche e ambientali, sequestri di sostanza stupefacente, arresti in flagranza di soggetti coindagati e dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, che hanno consentito di ritenere comprovata l'esistenza e l'operatività, nel periodo compreso tra l'agosto 2018 e l'agosto 2020, di un gruppo criminale radicato sul territorio della provincia di Catania, diretto e organizzato dai fratelli Vitale, dedito al traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina. Per come emerso dalle acquisite emergenze indiziarie, il Copia è risultato essere organicamente inserito nella suddetta struttura associativa, rappresentando, in costanza di reiterati rapporti illeciti avuti con i Vitale, un costante canale di approvvigionamento della droga, ponendosi quale soggetto stabilmente dedito a garantire il procacciamento di cospicue dotazioni di stupefacente in loro favore. Il giudice del riesame ha, inoltre, motivato il proprio provvedimento reiettivo osservando come, tenuto conto della gravità dei fatti contestati, della pericolosità sociale del prevenuto e della sua cointeressenza con personaggi del calibro dei Vitale, espletando un rilevante ruolo in una struttura associativa professionalmente dedita all'illecito traffico di sostanze stupefacenti, non fossero individuabili elementi idonei a consentire di superare il pericolo, concreto e attuale, di reiterazione di analoghe condotte illecite. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo due motivi di doglianza.Con il primo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento all'individuazione della stabilità del vincolo associativo. Lamenta il ricorrente l'erroneità dell'argomentazione con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto di evincere il suo stabile rapporto di cointeressenza con una struttura associativa già esistente, di rilievo ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, e non già un rapporto di natura meramente sinallagmatica ex art. 110 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe unicamente svolto, per un limitatissimo arco temporale di circa un mese e mezzo (tra fine settembre e novembre 2019), un'occasionale attività di mediazione tra i fratelli Vitale — in particolar modo Franco - ed altri fornitori di droga, percependo le relative quote di provvigione solo da parte di questi ultimi e non già dai vertici della struttura associativa. I Vitale, d'altro canto, avrebbero reperito lo stupefacente anche da altri canali di approvvigionamento, e quindi non solo dai fornitori presentatigli dal Copia, risultando comprovata l'avvenuta acquisizione della droga anche da parte di venditori calabresi, albanesi, ovvero situati in Nord Italia. Diversamente da quanto ritenuto dai giudici del riesame, allora, nel caso di specie mancherebbero i requisiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere che il rapporto di fornitura abbia perso i caratteri della relazione sinallagmatica per tramutarsi in un vincolo di stabilità con l'associazione. D'altro canto, in occasione dell'effettuazione di ogni singola transazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva provato un campione della sostanza, mercanteggiando sul prezzo, effettuandone il pagamento in un'unica soluzione e senza la confusione dei ricavi economici tra le parti, a riprova della mancanza di una cassa comune, e quindi della natura esclusivamente sinallagmatica dei rapporti avuti dal Copia con il gruppo dei Vitale, senza la presenza di alcuna cointeressenza negli affari. Anche nelle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, del resto, non sarebbe mai stato citato il ricorrente quale soggetto partecipe al sodalizio criminoso. Con il secondo motivo il Copia ha eccepito vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., censurando l'ordinanza impugnata in punto di valutazione delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura inflitta, risultando, in particolare, errato l'effettuato richiamo ai precedenti - peraltro assai risalenti - su di lui gravanti, senza conferire rilievo alcuno al tempo decorso dai fatti per cui è giudizio, peraltro circoscritti a un lasso di un solo mese e mezzo, senza nessuna reiterazione successiva. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Deve essere osservato, infatti, come, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Pàviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.3. Orbene, nel caso di specie le doglianze espresse dal Copia con il primo motivo di ricorso si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, così come accertata dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità. Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico. Ed infatti, non risulta di alcun pregio la dedotta circostanza per cui i rapporti avuti dal prevento con l'associazione criminale guidata dai fratelli Vitale avrebbero riguardato solo singole condotte di cessioni di droga - in cui, peraltro, il Copia avrebbe ricoperto il mero ruolo di intermediario in transazioni effettuate da parte di altri fornitori - senza la ricorrenza di alcuno stabile inserimento dell'indagato all'interno della struttura associativa. In proposito, infatti, assume rilievo il principio, affermato da questa Corte di legittimità, per cui la natura di stabile fornitura di droga garantita - come nel caso in esame - all'associazione criminale determina, di fatto, la partecipazione dell'indagato al sodalizio, essendo stato espressamente ritenuto che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249- 01). Più specificamente, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale; non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, che le successive condotte delittuose dei singoli, di cui all'art. 73 del D.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269150-01). La norma dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 deve essere interpretata, pertanto, attribuendo valenza di elemento di snodo al comune obiettivo di immettere sostanza stupefacente nel mercato. Esso non è, peraltro, escluso dalla diversità di scopo personale, né dalla diversità dell'utile, ovvero dal contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale (Sez. 2, n. 11957 del 27/01/2023, Valeriani, Rv. 284445-02; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816-02). 3.1. Ed allora, di tali principi appare aver fatto buon governo il Tribunale del riesame ritenendo, con motivazione congrua e non illogica, come, dalle risultanze indiziarie, fosse emersa la reiterazione di rapporti illeciti intercorsi tra il Copia e i Vitale - perfino ammessi da parte dello stesso ricorrente - caratterizzati dalla stabile volontà dell'indagato di fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tendenzialmente ponendosi quale procacciatore, anche se non esclusivo, della droga per l'associazione, nella consapevolezza di poter fare avere a quest'ultima, quale fonte sicura di approvvigionamento, ingenti quantitativi di sostanza da spacciare, così da perseguire il proprio interesse personale, non necessariamente coincidente con quello del sodalizio. A riscontro di ciò si pone, in maniera logica, la circostanza, evidenziata dai giudici del riesame, per cui il Cita aveva accettato senza indugio la restituzione di marijuana ritenuta di cattiva qualità, a riprova della natura stabile del rapporto avuto con i Vitale, «evidentemente al fine di garantire una affidabilità e serietà negli affari, in vista di ulteriori rapporti della stessa specie». 3.2. Con riguardo, poi, al dedotto aspetto per cui i rapporti avuti dal Copia con i vertici dell'associazione - e [OSCURATO:PERSONA] in particolare - avrebbero avuto durata limitata nel tempo, essendosi compendiati in poche transazioni svoltesi in poco più di un mese e mezzo, è sufficiente fare richiamo, in termini troncanti, al costante orientamento di questa Corte di legittimità, per cui la condotta di partecipazione all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti può risolversi anche in un contributo temporalmente limitato, purché dimostrativo dell'adesione all'associazione criminosa e, dunque, dell'affectio societatis (cfr. Sez. 1, n. 5445 del 7/11/2019, dep. 2020, Ernnini, Rv. 278471- 01, con principio sia pur espresso con riferimento alla partecipazione ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso). Ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva, dunque, la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122-01; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440-02). 5. Del pari priva di fondamento è, poi, la seconda doglianza, con cui il ricorrente ha censurato l'intervenuta applicazione della più grave misura custodiale, in quanto asseritamente adottata in carenza di motivazione adeguata e senza tener conto delle specifiche esigenze cautelari nei suoi riguardi sussistenti. Orbene, il Collegio rileva come dal titolo di reato contestato ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 discenda la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. A fronte di tale aspetto, quindi, non può non essere osservato come le doglianze espresse dal Copia si risolvano nella rappresentazione di incongrue valutazioni, di puro fatto, in ordine - oltre che alla sussistenza della gravità indiziaria - alla ricorrenza delle esigenze cautelari, così come accertate dal Tribunale del riesame. Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato. L'esame dell'impugnata ordinanza, infatti, mostra la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi per superare il pericolo, concreto e attuale, di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile dalla ,gravità delle condotte contestate all'indagato, dai precedenti su di lui gravanti e dalla cooperazione prestata nello svolgimento dell'attività di spaccio, posta in essere in un contesto criminale professionalmente dedito all'illecito traffico di sostanze stupefacenti. 6. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve affermarsi, pertanto, che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.Conclusivamente, pertanto, il Tribunale del riesame ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità. 7. Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese