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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 16743/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Monterniletto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Avellino il 19/10/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Avellino rigettava il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del locale Tribunale in data 28/9/2022, concernente la somma di euro 13.700,00, in relazione al delitto di usura addebitato all'indagato.

2. Ha proposto ricorso il difensore del Costanza, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale da dedotto:2.1 l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 321 cod.proc.pen. e 644 cod.pen. e la mancanza di motivazione.

Il difensore sostiene che il collegio cautelare è incorso in violazione di legge ritenendo che le somme oggetto di sequestro fossero di importo tale da non giustificarne la custodia nell'abitazione; che sulla base della documentazione acquisita in sede di perquisizione fossero ragionevolmente provento dell'attività di usura e che la disponibilità delle stesse fosse suscettibile di agevolare la reiterazione del reato.

Segnala, infatti, che il Costanza è indagato esclusivamente per il delitto di usura commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha riferito che, a fronte del prestito di euro 15nnila ricevuto dall'indagato, non aveva pagato alcuna delle rate convenute.

L'ordinanza impugnata ha omesso integralmente di motivare in ordine al rapporto di pertinenzialità tra il denaro sequestrato e il reato provvisoriamente ascritto al Costanza.

In particolare il Tribunale ha trascurato che, sulla scorta delle dichiarazioni della p.o., il danaro in questione non può essere considerato prezzo, prodotto o profitto del reato stesso.

Né il mantenimento del vincolo può essere giustificato alla luce della documentazione acquisita in sede di perquisizione che concerne fatti diversi rispetto a quello contestato e molto risalenti nel tempo.

Aggiunge il difensore che il disposto sequestro non si giustifica neppure ai fini della confisca ex art. 644 ult. comma cod.pen. in quanto detta misura può essere adottata esclusivamente con riguardo a somme corrispondenti al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari.

Infine, il ricorrente censura la mancanza di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora e la mancata considerazione delle risultanze del verbale di sequestro da cui risulta che il danaro vincolato fu rinvenuto in parte nella stanza da letto del figlio dell'indagato e della nuora, in parte in un armadio posto in un appartamento di proprietà dell'indagato, apparentemente disabitato, e in parte nei cassetti del banco della macelleria di proprietà del figlio del Costanza, Pietro, sicché difetta del tutto la prova circa la riconducibilità delle somme al ricorrente e sul carattere ingiustificato del possesso.

Il rischio di reiterazione del reato in conseguenza della libera disponibilità delle somme vincolate richiamato dall'ordinanza impugnata è un presupposto non previsto dalla legge e, comunque, assertivamente ritenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve trovare accoglimento in quanto fondato. 1.1 L'istanza di riesame pacificamente integra un mezzo di impugnazione avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare adottata ed è finalizzata, in quanto tale, a sollecitare la verifica circa la legittimità formale e sostanziale del provvedimento.

I caratteri ed i fini del procedimento escludono che possa trovare applicazione il principio devolutivo, come emerge con evidenza dalla mera facoltà riconosciuta all'impugnante di presentare motivi a sostegno della richiesta ex art. 324, comma 4, cod.proc.pen. 2.

Ciò posto, deve osservarsi che, a fronte della contestazione provvisoria elevata nei confronti del Costanza relativa alla fattispecie di usura in danno di [OSCURATO:PERSONA], il Gip emittente ha giustificato la conversione dell'originario sequestro probatorio in preventivo sull'assunto che la libera disponibilità della somma di danaro da parte dell'indagato potesse protrarre ed aggravare le conseguenze del reato o agevolare la commissione di ulteriori illeciti, potendosi ipotizzare, in mancanza di diversa giustificazione, che "tale somma costituisca provento dell'attività usuraria" ed evocando a tal fine il rinvenimento in sede di perquisizione di una scrittura contenente una ricognizione di debito risalente all'anno 2015.

Quanto al periculum in mora, il primo giudice evocava il rischio che le somme sequestrate, se lasciate nella disponibilità del Costanza, fossero utilizzate per concedere ulteriori prestiti, ovvero occultate, vanificando l'eventuale confisca obbligatoria ex art. 644 ult. comma, cod.pen. 2.1 II collegio del riesame, dopo aver diffusamente argomentato il fumus, ha richiamato le considerazioni già svolte dal Gip circa la provenienza della somma dal delitto di usura contestato, il rischio di dispersione della stessa e di aggravamento delle conseguenze del reato.

Tuttavia, l'ordinanza impugnata, argomentando in maniera cumulativa e indistinta circa i presupposti del sequestro impeditivo e di quello a fini di confisca, ha omesso di fornire una plausibile giustificazione in ordine al nesso di pertinenzialità della somma sequestrata rispetto alla fattispecie d'usura contestata, sebbene consti che la p.o. non ha proceduto al versamento di alcuna delle rate convenute a fronte del prestito accordato dall'indagato. 2.2 Questa Corte ha chiarito, in tema di sequestro preventivo di somme di denaro, che la misura cautelare può essere disposta nei limiti in cui risulti accertato il nesso di pertinenzialità rispetto al reato, ravvisabile qualora il denaro costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, oppure sia servito a commetterlo, ovvero sia concretamente destinato alla commissione dello stesso (Sez. 6, n. 17997 del 20/03/2018 Rv. 272906 - 01).

Il bene oggetto di sequestro preventivo deve, infatti, risultare caratterizzato da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso (Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, Rv. 269374-01; in relazione a fattispecie di usura, Sez. 2, n. 3017 del 06/06/1995, Rv. 201910-01).

Ancor più specificamente con riguardo al sequestro anticipatorio in tema di usura questa Corte ha chiarito che il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen., identificandosi, secondo la generale nozione di profitto del reato, nell'effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito, in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla 3 a, condotta illecita contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti (Sez. 2, n. 23132 del 05/04/2018, Rv. 272883-01).

3. Stante la necessità di un vincolo di pertinenzialità o, addirittura, di derivazione rispetto all'illecito contestato, non valgono a conferire il crisma dell'illiceità alle somme sequestrate i richiami a fatti pregressi di usura, che esorbitano dalla contestazione, sicché, assorbite le residue doglianze, deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino per nuovo esame che emendi le criticità rilevate.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino — Sezione per il riesame delle misure cautelari reali- per nuovo esame Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Monterniletto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Avellino il 19/10/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Avellino rigettava il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del locale Tribunale in data 28/9/2022, concernente la somma di euro 13.700,00, in relazione al delitto di usura addebitato all'indagato. 2. Ha proposto ricorso il difensore del Costanza, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale da dedotto:2.1 l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 321 cod.proc.pen. e 644 cod.pen. e la mancanza di motivazione. Il difensore sostiene che il collegio cautelare è incorso in violazione di legge ritenendo che le somme oggetto di sequestro fossero di importo tale da non giustificarne la custodia nell'abitazione; che sulla base della documentazione acquisita in sede di perquisizione fossero ragionevolmente provento dell'attività di usura e che la disponibilità delle stesse fosse suscettibile di agevolare la reiterazione del reato. Segnala, infatti, che il Costanza è indagato esclusivamente per il delitto di usura commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha riferito che, a fronte del prestito di euro 15nnila ricevuto dall'indagato, non aveva pagato alcuna delle rate convenute. L'ordinanza impugnata ha omesso integralmente di motivare in ordine al rapporto di pertinenzialità tra il denaro sequestrato e il reato provvisoriamente ascritto al Costanza. In particolare il Tribunale ha trascurato che, sulla scorta delle dichiarazioni della p.o., il danaro in questione non può essere considerato prezzo, prodotto o profitto del reato stesso. Né il mantenimento del vincolo può essere giustificato alla luce della documentazione acquisita in sede di perquisizione che concerne fatti diversi rispetto a quello contestato e molto risalenti nel tempo. Aggiunge il difensore che il disposto sequestro non si giustifica neppure ai fini della confisca ex art. 644 ult. comma cod.pen. in quanto detta misura può essere adottata esclusivamente con riguardo a somme corrispondenti al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. Infine, il ricorrente censura la mancanza di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora e la mancata considerazione delle risultanze del verbale di sequestro da cui risulta che il danaro vincolato fu rinvenuto in parte nella stanza da letto del figlio dell'indagato e della nuora, in parte in un armadio posto in un appartamento di proprietà dell'indagato, apparentemente disabitato, e in parte nei cassetti del banco della macelleria di proprietà del figlio del Costanza, Pietro, sicché difetta del tutto la prova circa la riconducibilità delle somme al ricorrente e sul carattere ingiustificato del possesso. Il rischio di reiterazione del reato in conseguenza della libera disponibilità delle somme vincolate richiamato dall'ordinanza impugnata è un presupposto non previsto dalla legge e, comunque, assertivamente ritenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve trovare accoglimento in quanto fondato. 1.1 L'istanza di riesame pacificamente integra un mezzo di impugnazione avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare adottata ed è finalizzata, in quanto tale, a sollecitare la verifica circa la legittimità formale e sostanziale del provvedimento. I caratteri ed i fini del procedimento escludono che possa trovare applicazione il principio devolutivo, come emerge con evidenza dalla mera facoltà riconosciuta all'impugnante di presentare motivi a sostegno della richiesta ex art. 324, comma 4, cod.proc.pen. 2. Ciò posto, deve osservarsi che, a fronte della contestazione provvisoria elevata nei confronti del Costanza relativa alla fattispecie di usura in danno di [OSCURATO:PERSONA], il Gip emittente ha giustificato la conversione dell'originario sequestro probatorio in preventivo sull'assunto che la libera disponibilità della somma di danaro da parte dell'indagato potesse protrarre ed aggravare le conseguenze del reato o agevolare la commissione di ulteriori illeciti, potendosi ipotizzare, in mancanza di diversa giustificazione, che "tale somma costituisca provento dell'attività usuraria" ed evocando a tal fine il rinvenimento in sede di perquisizione di una scrittura contenente una ricognizione di debito risalente all'anno 2015. Quanto al periculum in mora, il primo giudice evocava il rischio che le somme sequestrate, se lasciate nella disponibilità del Costanza, fossero utilizzate per concedere ulteriori prestiti, ovvero occultate, vanificando l'eventuale confisca obbligatoria ex art. 644 ult. comma, cod.pen. 2.1 II collegio del riesame, dopo aver diffusamente argomentato il fumus, ha richiamato le considerazioni già svolte dal Gip circa la provenienza della somma dal delitto di usura contestato, il rischio di dispersione della stessa e di aggravamento delle conseguenze del reato. Tuttavia, l'ordinanza impugnata, argomentando in maniera cumulativa e indistinta circa i presupposti del sequestro impeditivo e di quello a fini di confisca, ha omesso di fornire una plausibile giustificazione in ordine al nesso di pertinenzialità della somma sequestrata rispetto alla fattispecie d'usura contestata, sebbene consti che la p.o. non ha proceduto al versamento di alcuna delle rate convenute a fronte del prestito accordato dall'indagato. 2.2 Questa Corte ha chiarito, in tema di sequestro preventivo di somme di denaro, che la misura cautelare può essere disposta nei limiti in cui risulti accertato il nesso di pertinenzialità rispetto al reato, ravvisabile qualora il denaro costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, oppure sia servito a commetterlo, ovvero sia concretamente destinato alla commissione dello stesso (Sez. 6, n. 17997 del 20/03/2018 Rv. 272906 - 01). Il bene oggetto di sequestro preventivo deve, infatti, risultare caratterizzato da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso (Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, Rv. 269374-01; in relazione a fattispecie di usura, Sez. 2, n. 3017 del 06/06/1995, Rv. 201910-01). Ancor più specificamente con riguardo al sequestro anticipatorio in tema di usura questa Corte ha chiarito che il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen., identificandosi, secondo la generale nozione di profitto del reato, nell'effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito, in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla 3 a, condotta illecita contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti (Sez. 2, n. 23132 del 05/04/2018, Rv. 272883-01). 3. Stante la necessità di un vincolo di pertinenzialità o, addirittura, di derivazione rispetto all'illecito contestato, non valgono a conferire il crisma dell'illiceità alle somme sequestrate i richiami a fatti pregressi di usura, che esorbitano dalla contestazione, sicché, assorbite le residue doglianze, deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino per nuovo esame che emendi le criticità rilevate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino — Sezione per il riesame delle misure cautelari reali- per nuovo esame Co
Decreto Cassazione n. 16743/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris