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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23383/2025

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a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni delPubblico Ministero, in persona della Sostitut a Procurat rice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello diBari, con sentenza del 28 maggio2024, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato previsto dall’art. 648cod. pen; avverso la sentenza ricorre il difensore dell’imputato,eccependo che: 1.1la Corte di appello non aveva motivato in alcun modo le ragioni per le quali non fosse stato riconosciuto all’imputato la non menzione della pena, pur essendogli stata riconosciuta la sospensionecondizionale della pena; 1.2.violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. alla luce delle norme contenute nella “riforma Cartabia”, secondo le quali andavano valutate le modalità della condotta e l’esiguità del danno e del pericolo anche in considerazione della condotta susseguente al reato, per cui era necessaria una rivalutazione da parte della Corte di appello, visto il particolare atteggiamento collaborativo e rispettoso della legalità tenuto dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorsoè fondato quanto al primo motivo proposto. 1.1Quanto al secondo motivo, infatti , l’ applicazione dell’art. 131 - bis cod. pen. era stato richiesto in modo del tutto generico, per cui nessun onere motivazionale aveva la Corte di appello sul punto e, anche nel ricorso per cassazione, ci si è limitati a sottolineare un “particolare atteggiamento collaborativo e rispettoso della legalità”, senza precisare in cosa sia consistito tale atteggiamento; il motivo, pertanto, è inammissibile, attesa la sua genericità. 1.2 Il primo motivo di ricorso èinvece fondato: infatti, è pacifico che il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., possa concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi.

In particolare, secondo costante insegnamento di questa Corte di legittimità, il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale.

Non è dunque in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro (Cass., Sez. 3, n. 56100 del 9 novembre 2018).

Tuttavia, ove venga concesso uno dei benefici, come nel caso in esame, in cui è stata disposta la sospensione condizionale della pena, individuando una serie di elementi valutabili in senso favorevole all'imputato, e venga invece negato l'altro, tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua e puntuale, che esponga le ragioni per le quali gli elementi valutabili favorevolmente per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro beneficio, oppure sottolinei l'emergere di altri elementi di segno negativo nell'ottica del beneficio da negarsi.

Onere motivazionale che non risulta rispettato nella sentenza gravata, che si limita a un generico richiamo ai parametri previsti all'art. 133 cod. pen., senza spiegare perché le ragioni a fondamento della concessione della sospensione condizionale della pena non possano esplicare efficacia nell'ottica della non menzione, che pure era stata richiesta in atto di appello.

La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente al punto concernente la valutazione del beneficio della non menzione, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Bari , altra Sezione, con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell’art. 175 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio su punto ad altra sezione della Corte di appello diBari.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni delPubblico Ministero, in persona della Sostitut a Procurat rice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello diBari, con sentenza del 28 maggio2024, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato previsto dall’art. 648cod. pen; avverso la sentenza ricorre il difensore dell’imputato,eccependo che: 1.1la Corte di appello non aveva motivato in alcun modo le ragioni per le quali non fosse stato riconosciuto all’imputato la non menzione della pena, pur essendogli stata riconosciuta la sospensionecondizionale della pena; 1.2.violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. alla luce delle norme contenute nella “riforma Cartabia”, secondo le quali andavano valutate le modalità della condotta e l’esiguità del danno e del pericolo anche in considerazione della condotta susseguente al reato, per cui era necessaria una rivalutazione da parte della Corte di appello, visto il particolare atteggiamento collaborativo e rispettoso della legalità tenuto dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorsoè fondato quanto al primo motivo proposto. 1.1Quanto al secondo motivo, infatti , l’ applicazione dell’art. 131 - bis cod. pen. era stato richiesto in modo del tutto generico, per cui nessun onere motivazionale aveva la Corte di appello sul punto e, anche nel ricorso per cassazione, ci si è limitati a sottolineare un “particolare atteggiamento collaborativo e rispettoso della legalità”, senza precisare in cosa sia consistito tale atteggiamento; il motivo, pertanto, è inammissibile, attesa la sua genericità. 1.2 Il primo motivo di ricorso èinvece fondato: infatti, è pacifico che il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., possa concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi. In particolare, secondo costante insegnamento di questa Corte di legittimità, il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale. Non è dunque in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro (Cass., Sez. 3, n. 56100 del 9 novembre 2018). Tuttavia, ove venga concesso uno dei benefici, come nel caso in esame, in cui è stata disposta la sospensione condizionale della pena, individuando una serie di elementi valutabili in senso favorevole all'imputato, e venga invece negato l'altro, tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua e puntuale, che esponga le ragioni per le quali gli elementi valutabili favorevolmente per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro beneficio, oppure sottolinei l'emergere di altri elementi di segno negativo nell'ottica del beneficio da negarsi. Onere motivazionale che non risulta rispettato nella sentenza gravata, che si limita a un generico richiamo ai parametri previsti all'art. 133 cod. pen., senza spiegare perché le ragioni a fondamento della concessione della sospensione condizionale della pena non possano esplicare efficacia nell'ottica della non menzione, che pure era stata richiesta in atto di appello. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente al punto concernente la valutazione del beneficio della non menzione, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Bari , altra Sezione, con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell’art. 175 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio su punto ad altra sezione della Corte di appello diBari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Cos
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