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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 06885/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 05IQ716 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 05IGFQH nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 del TRIBUNALE di GENOVA Liclalóa-vviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del medesimo difensore e con unico atto, avverso la sentenza resa, ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., dal Tribunale di Genova per il reato di tentato furto aggravato.

Deducono vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

I ricorsi sono inammissibili perché sentenza applicativa di pena.

Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna ciascuno ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 05IQ716 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 05IGFQH nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 del TRIBUNALE di GENOVA Liclalóa-vviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del medesimo difensore e con unico atto, avverso la sentenza resa, ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., dal Tribunale di Genova per il reato di tentato furto aggravato. Deducono vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. I ricorsi sono inammissibili perché sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna ciascuno ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06885/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris