CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 18294/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e inoltre: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (NON RICORRENTE) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 3.12.2021, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso il decreto di rigetto della richiesta di liquidazione degli onorari in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA], già ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento penale avente n. 20598/2012 r.g.dibatt. e n.146/2015 G.P.. Il Tribunale ha osservato che il motivo di opposizione - con il quale l'odierno ricorrente aveva dedotto di non essere venuto a conoscenza del precedente provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato reso dal Tribunale in data 17.5.2017, in quanto asseritamente mai notificato e di avere appreso della revoca medesima solo a seguito del non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione presentata dal difensore - doveva ritenersi infondato; ha difatti osservato che il provvedimento di revoca era stato consegnato alla data del 22.5.2017 all'indirizzo PEC del difensore, con messaggio che risultava essere stato correttamente recapitato; conseguendone che l'opposizione in questione doveva considerarsi inammissibile proprio per effetto della mancata impugnazione nei termini del decreto di revoca. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione dell'art.160 cod.proc.civ. in relazione all'art.360, n.3, cod.proc.civ.; ha dedotto che l'opposizione doveva intendersi tempestiva, contrariamente a quando argomentato dal Tribunale, in quanto la precedente revoca non era mai stata consegnata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore; dato confermato dalla successiva consegna, presso tale indirizzo, del decreto di ammissione al gratuito patrociniofr perfezionata il 3.10.2017; consegna cui era poi seguito, alla data del 18.10.2017, il deposito della documentazione integrativa patrimoniale ivi richiesta. 3. Ciò posto, il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto manifestamente infondato. Deve infatti rilevarsi che risulta dagli atti come il rigetto della richiesta di liquidazione del compenso al difensore sia stato emesso sul presupposto della intervenuta revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, disposta nel procedimento avente n.146/2015 G.P.; revoca, a propria volta, disposta con decreto del 17.5.2017, in relazione al quale emerge (sulla base della relativa attestazione di Cancelleria, apposta a margine del provvedimento) alla data del 22.5.20171 l'intervenuta comunicazione al difensore del ricorrente; conseguendone l'inammissibilità dell'opposizione avverso il decreto reiettivo dell'istanza di pagamento, in quanto fondato su un previo provvedimento di revoca non opposto entro il relativo termine. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del