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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 00694/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iig [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 6 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia (fatto avvenuto in Roma il 31 agosto 2024).

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo con un solo motivo la violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per non avere la Corte d'appello dato conto delle emergenze processuali ritenute determinanti ai fini della decisione.

3. Il ricorso é inammissibile per plurime ragioni.

In primo luogo la questione della carenza di motivazione é prospettata in termini generici, non essendo indicate le specifiche questioni alle quali la Corte di merito non avrebbe risposto.

Ed inoltre la doglianza è stata già stata ritenuta generica dal giudice dell'appello, dovendo trovare quindi applicazione il principio secondo cui il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Rv. 262700).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali 'e della somma di elio tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, l'11 novembre 2025 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iig [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 6 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia (fatto avvenuto in Roma il 31 agosto 2024). 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo con un solo motivo la violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per non avere la Corte d'appello dato conto delle emergenze processuali ritenute determinanti ai fini della decisione. 3. Il ricorso é inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo la questione della carenza di motivazione é prospettata in termini generici, non essendo indicate le specifiche questioni alle quali la Corte di merito non avrebbe risposto. Ed inoltre la doglianza è stata già stata ritenuta generica dal giudice dell'appello, dovendo trovare quindi applicazione il principio secondo cui il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Rv. 262700). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali 'e della somma di elio tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'11 novembre 2025 Il C
Sentenza Cassazione n. 00694/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris