CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2026
Cassazione n. 03519/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 25651/25 Ritenuto che la Corte di appello di Palermo ha congruamente motivato in merito alla gravità del fatto, con riguardo al profilo attinente l'art. 131-bis c.p., in considerazione di quanto osservato sull'intensità del dolo e della consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime detentivo; ritenuto che appaiono ugualmente inammissibili per genericità le censure in punto di dolo, essendo reiterative delle medesime questioni sull'errore in cui sarebbe incorso l'imputato, escluso con motivazione non illogica; ritenuto che è manifestamente infondato anche il motivo sul mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal comma 4 dell'art. 385 per lo spontaneo rientro in abitazione (vedi, Sez. 6 n. 1560 del 27/10/2020, Monticciolo, Rv. 280479) mentre generiche sono le richieste di applicazione di una pena più mite, già determinata nel minimo edittale; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 'ere estensore Il P