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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23245/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10966-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], già amministratrice della estinta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5467/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA, depositata il 25/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la contribuente, socia della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., impugnava un avviso di irrogazione sanzioni relativo a IRAP ed IVA per il 2004 emesso in seguito ad un accertamento induttivo susseguente al controllo della documentazione contabile della società avvenuto in relazione alla vendita di un immobile della predetta società e per la quota di competenza della suddetta socia; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello principale dell'Agenzia delle entrate e del territorio e quello incidentale della parte contribuente, affermando che «si condividono le doglianze dell'Ufficio in merito alle irregolarità contabili contenute nel bilancio di esercizio, talmente gravi da renderlo inattendibile da cui consegue l'applicabilità dell'accertamento induttivo ex art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 pur non condividendone invece in concreto il metodo applicativo, che ha condotto a considerare, in relazione ad una vendita da parte della società di un immobile per 555mi1a euro, una plusvalenza di 322mila euro (avendo l'Ufficio valutato l'immobile come avente un valore di 233mi1a euro) anziché una minusvalenza come avrebbe dovuto, sottraendo al prezzo di Ric. 2020 n. 10966 sez.

MT - ud. 07-06-2022 -2- vendita quello di acquisto e il costo di costruzione del fabbricato, applicando erroneamente i criteri utilizzati in materia di imposta di registro, anziché quelli propri delle imposte dirette»; l'Agenzia delle entrate e del territorio propone ricorso per cassazione affidato a due motivi di impugnazione; la parte contribuente si costituisce con controricorso e in prossimità dell'udienza deposita memoria insistendo per il rigetto del ricorso; Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che Con il primo motivo di ricorso, dedotto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate e del territorio denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., dell'art. 112 cod. proc. civ. per difetto della motivazione delle ragioni della decisione in quanto non idonea a rivelare la ratio decidendi della decisione e meramente apparente.

Con il secondo motivo, dedotto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate e del territorio denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 51, 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 86 e 101 del T.U.I.R. e degli artt. 2697 e 2727 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che, in assenza di una contabilità attendibile, l'Ufficio può ricorrere anche a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. [OSCURATO:PERSONA] reputa che l'opportunità di una trattazione congiunta del presente procedimento con quello iscritto al n.

Ric. 2020 n. 10966 sez.

MT - ud. 07-06-2022 -3- 24945 del 2020 R.G. pendente fra le stesse parti dinanzi la Quinta Sezione civile di questa Corte e la particolare rilevanza della questione di diritto posta nel giudizio renda opportuna la trattazione in pubblica udienza, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M. rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta sezione civile di questa Corte, Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10966-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], già amministratrice della estinta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5467/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA, depositata il 25/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la contribuente, socia della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., impugnava un avviso di irrogazione sanzioni relativo a IRAP ed IVA per il 2004 emesso in seguito ad un accertamento induttivo susseguente al controllo della documentazione contabile della società avvenuto in relazione alla vendita di un immobile della predetta società e per la quota di competenza della suddetta socia; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello principale dell'Agenzia delle entrate e del territorio e quello incidentale della parte contribuente, affermando che «si condividono le doglianze dell'Ufficio in merito alle irregolarità contabili contenute nel bilancio di esercizio, talmente gravi da renderlo inattendibile da cui consegue l'applicabilità dell'accertamento induttivo ex art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 pur non condividendone invece in concreto il metodo applicativo, che ha condotto a considerare, in relazione ad una vendita da parte della società di un immobile per 555mi1a euro, una plusvalenza di 322mila euro (avendo l'Ufficio valutato l'immobile come avente un valore di 233mi1a euro) anziché una minusvalenza come avrebbe dovuto, sottraendo al prezzo di Ric. 2020 n. 10966 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- vendita quello di acquisto e il costo di costruzione del fabbricato, applicando erroneamente i criteri utilizzati in materia di imposta di registro, anziché quelli propri delle imposte dirette»; l'Agenzia delle entrate e del territorio propone ricorso per cassazione affidato a due motivi di impugnazione; la parte contribuente si costituisce con controricorso e in prossimità dell'udienza deposita memoria insistendo per il rigetto del ricorso; Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che Con il primo motivo di ricorso, dedotto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate e del territorio denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., dell'art. 112 cod. proc. civ. per difetto della motivazione delle ragioni della decisione in quanto non idonea a rivelare la ratio decidendi della decisione e meramente apparente. Con il secondo motivo, dedotto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate e del territorio denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 51, 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 86 e 101 del T.U.I.R. e degli artt. 2697 e 2727 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che, in assenza di una contabilità attendibile, l'Ufficio può ricorrere anche a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. [OSCURATO:PERSONA] reputa che l'opportunità di una trattazione congiunta del presente procedimento con quello iscritto al n. Ric. 2020 n. 10966 sez. MT - ud. 07-06-2022 -3- 24945 del 2020 R.G. pendente fra le stesse parti dinanzi la Quinta Sezione civile di questa Corte e la particolare rilevanza della questione di diritto posta nel giudizio renda opportuna la trattazione in pubblica udienza, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta sezione civile di questa Corte, Così de
Sentenza Cassazione n. 23245/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris