CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 novembre 1963
Cassazione n. 10121/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da brio Salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1963, avverso la sentenza in data 10/02/2022 della Corte di appello di Napoli; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni del difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 10/02/2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del precedente 05/12/2016, con cui brio Salvatore era stato dichiarato penalmente responsabile del delitto di furto in abitazione aggravato e condannato, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dello brio, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in specie, delle disposizioni di cui agli artt. 601, 177, 178 e 179 cod. proc. pen. Rileva al riguardo che la decisione della Corte territoriale sarebbe viziata da nullità assoluta ed insanabile, in quanto emessa senza che fosse notificato al nuovo difensore di fiducia, nominato il 19/09/2019 in uno alla revoca del precedente patrocinatore, il decreto di citazione a giudizio riemesso dal Presidente della Corte il 17/01/2022, a seguito della mancata celebrazione delle udienze del 24/10/2019 e del 17/06/2021. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza o contraddittorietà in punto di ritenuta partecipazione al delitto dell'imputato. Sostiene, in specie, che la Corte distrettuale, nel confermare la pronunzia di condanna resa dal giudice di prime cure, avrebbe ritenuto il coinvolgimento dello brio nella commissione del delitto contestatogli in base al riconoscimento fotografico effettuato dall'agente di Polizia che l'aveva inseguito dopo aver bloccato l'auto sulla quale viaggiava insieme ad altri individui e al rinvenimento, all'interno di detto veicolo, dei gioielli in precedenza sottratti alla persona offesa, senza dar conto, in alcun modo, delle deduzioni difensive, volte a confutare l'attendibilità del narrato della fonte dichiarativa. 3. Il ricorso presentato nell'interesse di brio Salvatore è fondato e merita accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono. 4. Coglie nel segno il primo motivo di ricorso, di portata assorbente, con cui si lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in specie, delle disposizioni di cui agli artt. 601, 177, 178 e 179 cod. proc. pen., assumendo che la decisione gravata risulterebbe viziata da nullità assoluta perché resa sebbene fosse stata precedentemente omessa la notifica al nuovo difensore di fiducia - nominato il 19/09/2019 in uno alla revoca del precedente patrocinatore - del decreto di citazione a giudizio riemesso dal Presidente della Corte il 17/01/2022. Rileva in proposito il Collegio che, vertendo la doglianza su un "error in procedendo", è consentita la disamina degli atti processuali, atteso che costituisce consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) 2 cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali» (così, ex multis, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304-01 e, in precedenza, SS.UU., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092- 01). Orbene, il vaglio degli atti rivela che - come dedotto - il decreto di citazione a giudizio riemesso dal Presidente della Corte di appello il 17/01/2022, a seguito della mancata celebrazione delle udienze del 24/10/2019 e del 17/06/2021, non risulta notificato al nuovo difensore di fiducia dello brio, da questi nominato il 19/09/2019, in uno alla revoca del precedente patrocinatore. Tale omissione, avendo comportato un'evidente lesione del diritto di difesa tecnica, ha causato, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., una nullità assoluta di ordine generale, che ha irrimediabilmente viziato la sentenza in seguito emessa dal giudice di appello. 5. L'evidenziata violazione normativa, tradottasi in un vizio riconducibile al disposto dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte