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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 09564/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano confermava la declaratoria di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di concorso nella ricettazione di un'arma comune, da sparo, posto in continuazione con i reati di detenzione illegale della stessa arma e di rapina a mano armata; reati, questi ultimi, in relazione ai quali gli imputati avevano definito il procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 2.

Avverso tale sentenza gli imputati ricorrono per cassazione, mediante unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia.

Nell'unico motivo i ricorrenti denunciano vizio della motivazione, in relazione alla sussistenza del dolo di ricettazione, tenuto anche conto dell'incompletezza delle investigazioni dirette all'individuazione del reale autore del furto presupposto.

3. In esito al preliminare esame presicilenziale i ricorsi sono stati rimessi a questa Sezione per la, decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Il presupposto del delitto di ricettazione, in effetti, non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene detenuto, e quindi precedentemente ricevuto, può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (da ultimo, Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334-01).

E la Corte territoriale ha ineccepibilmente osservato che le armi da fuoco si acquistano da rivenditori autorizzati, nel rispetto di determinate formalità, la cui osservanza non è stata documentata nella specie, onde la ragionevole conclusione di un acquisto dagli imputati consapevolmente realizzato al di fuori dei canali legali.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] co [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA] D77,07r:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano confermava la declaratoria di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di concorso nella ricettazione di un'arma comune, da sparo, posto in continuazione con i reati di detenzione illegale della stessa arma e di rapina a mano armata; reati, questi ultimi, in relazione ai quali gli imputati avevano definito il procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 2. Avverso tale sentenza gli imputati ricorrono per cassazione, mediante unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia. Nell'unico motivo i ricorrenti denunciano vizio della motivazione, in relazione alla sussistenza del dolo di ricettazione, tenuto anche conto dell'incompletezza delle investigazioni dirette all'individuazione del reale autore del furto presupposto. 3. In esito al preliminare esame presicilenziale i ricorsi sono stati rimessi a questa Sezione per la, decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Il presupposto del delitto di ricettazione, in effetti, non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene detenuto, e quindi precedentemente ricevuto, può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (da ultimo, Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334-01). E la Corte territoriale ha ineccepibilmente osservato che le armi da fuoco si acquistano da rivenditori autorizzati, nel rispetto di determinate formalità, la cui osservanza non è stata documentata nella specie, onde la ragionevole conclusione di un acquisto dagli imputati consapevolmente realizzato al di fuori dei canali legali. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] co [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA] D77,07r: