Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 40467/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • RG 11421/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 28.10.2020, che confermava la condanna dell'imputato per il reato ex art 385 e 610 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, lamentando la mancata risposta alle obiezioni avanzate dalla difesa, è inammissibile, in quanto, non solo risulta reiterativo, essendo meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello, ma, soprattutto, la censura non è sorretta da concreta specificità e pertinenza censoria, perché, pur lamentando l'omessa valutazione da parte del giudice di appello delle doglianze formulate con il gravame, omette di individuare gli aspetti che sarebbero stati specificamente obliterati nella sentenza impugnata, e non si coniuga, quindi, alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2022 Il consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • RG 11421/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 28.10.2020, che confermava la condanna dell'imputato per il reato ex art 385 e 610 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, lamentando la mancata risposta alle obiezioni avanzate dalla difesa, è inammissibile, in quanto, non solo risulta reiterativo, essendo meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello, ma, soprattutto, la censura non è sorretta da concreta specificità e pertinenza censoria, perché, pur lamentando l'omessa valutazione da parte del giudice di appello delle doglianze formulate con il gravame, omette di individuare gli aspetti che sarebbero stati specificamente obliterati nella sentenza impugnata, e non si coniuga, quindi, alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il consigl
Sentenza Cassazione n. 40467/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris