CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14661/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in funzione di giudice dell'appello, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva condannato per il delitto di diffamazione; lette la memoria depositata dal Difensore della parte civile contenente le conclusioni e l'allegata nota spese, nonché la memoria della Difesa dell'imputato, contenente motivi nuovi; considerato che con il primo e il secondo motivo di ricorso la Difesa deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittog li; ritenuto, nondimeno, che, pur evocando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il ricorso in sostanza contesti la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità e che, pertanto, le relative censure non siano consentite in sede di legittimità, atteso che, ai sensi degli artt. 606, comma 2- bis, cod. proc. pen. e 39-bis, d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge; ritenuto che, infatti, le censure proposte non siano espressive di difetti argomentativi così radicali da rendere l'apparato motivazionale posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 - 01), tanto da integrare una eventuale violazione di legge; rilevato che con il terzo motivo di ricorso la Difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condanna alle spese che è stata inflitta all'imputato; ritenuto che il motivo in questione non sia consentito in sede di legittimità e sia, in ogni caso, manifestamente infondato, atteso che la pur sintetica motivazione offerta dalla sentenza impugnata non si configura come tale da potere essere qualificata come apparente e da integrare una violazione di legge ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e ritenuto, altresì, che le somme liquidate siano, comunque, nnininnali rispetto alle soglie individuate dalle tabelle forensi; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, altresì, che la memoria della parte civile contenente conclusioni e nota spese è stata depositata tardivamente e che, pertanto, non deve procedersi alla liquidazione delle relative spese di rappresentanza e difesa del presente giudizio; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese della parte civile.