Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41994/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con tre sentenze (1.

Corte appello di Catania del 18/07/2019;

2. Corte appello di Catania del 17/10/2022;

3. Corte appello di Catania del 25/11/2009); considerato che in particolare il G.E. ha rilevato di non poter unificare sotto il vincolo della continuazione la sentenza sub

3. con le altre due, già in precedenza unificate, in considerazione del .lungo lasso temporale intercorso tra le condotte giudicate con la sentenza sub

3. (delitti ex artt. 624, 625, 628, 648, 582-585, cod. pen., 2 e 7

I. 895 del e- 1967, commessi il 01/10/2007), s.ern i fatti di cui alle sentenze sub

1. e

2. (rispettivamente violazioni degli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990 commessi nel 2014 e 2015, e artt. 416 bis, 629, 648, 582-585, cod. pen., commessi tra novembre 2013 e novembre 2018), nonché per l'assenza di qualsivoglia altro elemento unificante; letto il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento del fatto, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato che tutti i reati sono stati consumati nello stesso ambito territoriale e con identiche modalità esecutive, ed erano tutti ispirati all'esigenza di far fronte alla crescita del clan di cui il Liotta faceva parte; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed in presenza di una distanza temporale cespi-Gu-a-tra i fatti (come avvenuto nel caso di specie), non è illogica la decisione reiettiva del giudice dell'esecuzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 26,se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con tre sentenze (1. Corte appello di Catania del 18/07/2019; 2. Corte appello di Catania del 17/10/2022; 3. Corte appello di Catania del 25/11/2009); considerato che in particolare il G.E. ha rilevato di non poter unificare sotto il vincolo della continuazione la sentenza sub 3. con le altre due, già in precedenza unificate, in considerazione del .lungo lasso temporale intercorso tra le condotte giudicate con la sentenza sub 3. (delitti ex artt. 624, 625, 628, 648, 582-585, cod. pen., 2 e 7 I. 895 del e- 1967, commessi il 01/10/2007), s.ern i fatti di cui alle sentenze sub 1. e 2. (rispettivamente violazioni degli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990 commessi nel 2014 e 2015, e artt. 416 bis, 629, 648, 582-585, cod. pen., commessi tra novembre 2013 e novembre 2018), nonché per l'assenza di qualsivoglia altro elemento unificante; letto il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento del fatto, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato che tutti i reati sono stati consumati nello stesso ambito territoriale e con identiche modalità esecutive, ed erano tutti ispirati all'esigenza di far fronte alla crescita del clan di cui il Liotta faceva parte; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed in presenza di una distanza temporale cespi-Gu-a-tra i fatti (come avvenuto nel caso di specie), non è illogica la decisione reiettiva del giudice dell'esecuzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26,se
Sentenza Cassazione n. 41994/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris