CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 00901/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso del Terracciano è inammissibile in quanto formulato in maniera del tutto generica e svincolata dalla necessaria disamina critica delle argomentazioni puntualmente esposte nella sentenza impugnata a sostegno della ritenuta responsabilità per i fatti addebitati; ritenuto che i primi quattro motivi di doglianza prospettati nel ricorso del D'Alessandro sono inammissibili per manifesta infondatezza e genericità di formulazione, là dove apoditticamente asseriscono la presenza di vizi della motivazione, ovvero di inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi dei contestati delitti (di illecita detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e di lesioni personali in danno di uno dei militari operanti), nonché in ordine all'omessa riqualificazione delle prime due condotte ai sensi degli artt. 378-379 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, finanche sollecitando, al riguardo, una non consentita rivisitazione del quadro probatorio, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che risulta, di contro, non solo esistente, ma connotata da coerente logicità e da un'esauriente disamina dei dati processuali, avendo la Corte distrettuale adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i medesimi profili di censura dai ricorrenti qui reiterati, là dove ha spiegato le ragioni per cui, alla luce delle condivise emergenze probatorie in motivazione richiamate, doveva ritenersi: a) che, alla vista dei Carabinieri che li invitavano chiaramente a fermarsi intimando loro l'alt con uso di lampeggianti, gli imputati non solo non interrompevano la marcia dell'autovettura - a bordo della quale si trovavano detenendo un rilevante quantitativo di cocaina (pari ad oltre 186 dosi medi singole) del quale tentavano, in quel frangente, di disfarsi gettandolo dal finestrino -, ma speronavano l'autovettura di servizio per sottrarsi al relativo controllo, in tal guisa cagionando ad uno dei pubblici ufficiali le documentate lesioni personali giudicate guaribili in giorni dieci; b) che l'uso della droga non era affatto destinato al consumo personale e non poteva integrare, per le circostanze complessive dell'azione, la qualità e la quantità del tipo di stupefacente detenuto, gli estremi della evocata fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 cit., né, tanto meno, di quelle alternativamente prospettate di cui agli artt. 378-379 cit. in considerazione della natura concorsuale della condotta di detenzione da entrambi gli imputati posta in essere a fini di spaccio (pagg. 4-6 della sentenza impugnata); che analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al quinto motivo del ricorso del D'Alessandro, ove genericamente si sollecita un'alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della esclusione delle invocate attenuanti generiche, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da un'adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 6), che ha posto in rilievo non solo l'assenza di elementi positivamente valutabili al fine qui considerato, ma anche il dato, dirimente, relativo all'elevata connotazione di offensività dei fatti di reato; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il P