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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 26 febbraio 2020

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:C:2020:111
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CO0630_INF

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 26 febbraio 2020 – PAGE International (causa C‑630/19) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 168 e 176 – Esclusione del diritto a detrazione – Acquisizione di servizi di ristorazione – Clausola di standstill – Adesione all’Unione europea» Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Limitazioni del diritto alla detrazione – Mantenimento delle esclusioni dal diritto a detrazione esistenti alla data di adesione all’Unione europea – Modifica successiva che limita l’esclusione – Ammissibilità – Spese interamente destinate all’ attività economica del soggetto passivo – Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 168, a), e 176, comma 2] (v. punti 23, 26‑30, 35, 36, 38 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 168, lettera a), e l’articolo 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale la quale, successivamente all’adesione dello Stato membro interessato all’Unione europea, limiti l’ambito delle spese escluse dal diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, autorizzando, a determinate condizioni, una detrazione parziale dell’imposta sul valore aggiunto gravante su tali spese, tra le quali, in particolare, quelle relative alla ristorazione, anche se il soggetto passivo dimostri che la totalità di tali spese è stata destinata all’esercizio della sua attività economica imponibile. ( 1 ) GU C 383 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0630_INF Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 26 febbraio 2020 – PAGE International (causa C‑630/19) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 168 e 176 – Esclusione del diritto a detrazione – Acquisizione di servizi di ristorazione – Clausola di standstill – Adesione all’Unione europea» Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Limitazioni del diritto alla detrazione – Mantenimento delle esclusioni dal diritto a detrazione esistenti alla data di adesione all’Unione europea – Modifica successiva che limita l’esclusione – Ammissibilità – Spese interamente destinate all’ attività economica del soggetto passivo – Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 168, a), e 176, comma 2] (v. punti 23, 26‑30, 35, 36, 38 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 168, lettera a), e l’articolo 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale la quale, successivamente all’adesione dello Stato membro interessato all’Unione europea, limiti l’ambito delle spese escluse dal diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, autorizzando, a determinate condizioni, una detrazione parziale dell’imposta sul valore aggiunto gravante su tali spese, tra le quali, in particolare, quelle relative alla ristorazione, anche se il soggetto passivo dimostri che la totalità di tali spese è stata destinata all’esercizio della sua attività economica imponibile. ( 1 ) GU C 383 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .