CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 12613/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 9 luglio 2020, di condanna dei medesimi alla pena indicata in dispositivo per i reati di minaccia e lesioni personali ai medesimi ascritti; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio, con particolare riguardo alla ritenuta attendibilità della persona offesa, costituitasi parte civile, alla sussistenza di riscontri alle sue affermazioni (ivi comprese le emergenze della relazione di servizio), alla valutazione della prova dichiarativa e delle prove documentali offerte dalla difesa; Rilevato che l'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen., consente il ricorso in cassazione contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace solo per vizi di violazione di legge e non per i vizi motivazionali dedotti nel presente ricorso; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile (che ha inviato memoria). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 1.850,00, oltre accessori di legge. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini DEPOS!TATO 11+15t IL oggi: