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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30486/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6 della Corte di appello di Barivisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;letta la memoria del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari haconfermato la sentenza del 13 gennaio 2025 del Giudice dell’udienza preliminaredel Tribunale di Bari che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato lapenale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 e615-ter, primo e terzo comma, cod. pen. e, applicate le circostanze attenuantigeneriche ritenute prevalenti sull’aggravante contestata, l’aveva condannata allapena ritenuta di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale dellapena.In particolare, all’imputata è stato contestato di essere abusivamenteacceduta almeno novanta volte nell’anno 2020 al servizio di consultazionetelematica delle planimetrie catastali dell’Agenzia delle Entrate, consultando idati catastali di soggetti, titolari di diritti reali, dai quali non aveva ricevutodelega, come invece prescritto dalla Agenzia delle Entrate per poter accedere atale banca dati; tali modalità subordinavano la facoltà di accesso all’acquisizionedi apposito incarico professionale da parte del titolare del diritto di proprietà oaltro diritto reale sull’immobile, con delega e documento di identità deldelegante, documenti da conservare per almeno cinque anni.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] RitaCursio, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tremotivi di impugnazione.2.1.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la carenza e manifestaillogicità della motivazione.In particolare, la Corte di appello ha presunto l’inesistenza degli incarichi daparte dei titolari dei diritti reali dalla mancata produzione delle deleghe da partedell’imputata, sebbene fosse onere dell’accusa dimostrare la loro insussistenza;questa è stata desunta dalla mera inottemperanza agli obblighi formali per ilrilascio delle deleghe.In realtà l’imputata era stata incaricata dalla Cerved di effettuare periziesugli immobili interessati da garanzie reali e pertanto erano proprio i titolari deidiritti reali coloro che avevano dato impulso alla procedura in seno alla quale sicollocava l’attività dell’imputata, avendo essi interesse ad ottenere un mutuoipotecario o a rinegoziare un mutuo già concesso; difatti, la ricorrente era solitacontattare i titolari degli immobili onde ispezionarli e acquisiva dalla banca dati leplanimetrie degli immobili solo se i titolari ne risultavano sprovvisti e veniva daquesti autorizzata.Tale ricostruzione dei fatti, fornita dall’imputata nel corso del suo esame, eralogica e plausibile e non era smentita da alcun elemento di prova.La Corte di appello ha, invece, ritenuto non accoglibili tali argomenti, senzatuttavia chiarire le ragioni di tale conclusione.La mancata conservazione delle deleghe nulla provava, occorrendo inveceuna specifica attività investigativa tesa a dimostrare la sussistenza o meno delladelega al momento dell’accesso alla banca dati.La Corte di appello ha affermato che la tesi, che sarebbe stata sostenutadalla ricorrente, di una delega implicita da parte dei titolari dei diritti reali nonpoteva essere accolta, mentre in realtà tale tesi non era mai stata propugnatadall’imputata, che aveva sempre affermato di essersi procurata le deleghescritte, non potendo poi produrle perché andate distrutte in occasione diun’alluvione che aveva colpito il suo studio professionale nel luglio 2021.Né la normativa prevedeva che la delega fosse trasmessa all’Agenzia delleEntrate al momento dell’accesso alla banca dati.La Corte di appello avrebbe fondato l’affermazione della penaleresponsabilità sulla inerzia dell’imputata nel fornire la prova contraria, in talmodo attuando un’indebita inversione dell’onere probatorio.2.2.

Con il secondo motivo la ricorrente sulla base dei medesimi argomentisopra illustrati, lamenta violazione di legge per avere la Corte di appello operatoun’illegittima inversione dell’onere probatorio, in contrasto con la presunzione diinnocenza.2.3.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 615-tercod. pen. e delle norme amministrative applicabili al caso di specie.La Corte di appello ha ritenuto abusivi gli accessi in quanto avvenuti incontrasto con le norme amministrative che disciplinavano la consultazione dellabanca dati, affermando che tali disposizioni imponevano la contestualetrasmissione delle deleghe dei titolari dei diritti reali sugli immobili, mentre inrealtà tali disposizioni non imponevano tale adempimento, ma richiedevano soloil possesso, al momento dell’accesso, della delega conferitale dal titolare deldiritto.

Né rileva che successivamente agli accessi l’imputata non sia stata più ingrado di dimostrare per iscritto la sussistenza delle deleghe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte di appello ha correttamente interpretato il provvedimento delDirettore dell’Agenzia del territorio n. 47477 del 16 settembre 2010 osservandoche la consultazione è consentita solo al professionista abilitato che si dichiariincaricato dal titolare del diritto reale al momento dell’accesso telematico allabanca dati e che, pertanto, «l’accesso non è libero, ma condizionato ad unpresupposto giuridico oggettivo che il professionista attesta sotto la propriaresponsabilità, beneficiando di un rapporto di fiducia con l’Amministrazione chene dispensa l’invio immediato, ma non l’esistenza» (vedi pag. 5 dellamotivazione della sentenza di appello).La Corte di merito non ha quindi affermato la responsabilità della ricorrentesol perché non si è fatta rilasciare la delega scritta o perché non è stata in gradodi produrla al momento del controllo effettuato dall’Agenzia delle Entrate, ma inquanto ha ritenuto che al momento della consultazione la stessa non fosse stataaffatto incaricata dai titolari dei diritti sugli immobili.2.

Il secondo motivo è inammissibile.In sostanza la ricorrente lamenta quale violazione di legge il mancatorispetto del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio.Deve, allora, osservarsi che la regola di giudizio compendiata nella formula"al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamenteove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva dellamotivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen (Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245 – 01; Sez. 2, n.28957 del 03/04/2017, D'urso, Rv. 270108 - 01).3.

Il primo motivo di ricorso è fondato.Il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio enuncia sia una regola digiudizio che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire allacondanna dell'imputato, sia un metodo legale di accertamento del fatto cheobbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove, la tesi accusatoriaalle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese,sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenzamanifestamente illogica (Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv.285548 - 15).sussistenza del reato rileva la insussistenza della delega al professionistaabilitato da parte del titolare del diritto reale, deve osservarsi che le disposizioninormative sopra indicate vietano al pubblico l’accesso alla banca dati,consentendolo solo al professionista abilitato che sia stato incaricato dal titolaredel diritto reale sull’immobile.La sussistenza della delega fa sorgere il diritto del professionista aconsultare la banca dati o quanto meno permette di affermare che laconsultazione sia avvenuta con il consenso della pubblica amministrazione.Deve, allora, osservarsi che la richiesta di rito abbreviato comporta laaccettazione delle fonti e del materiale di prova presente nel fascicolo, ma nonconsente di applicare, ai fini della decisione, uno standard probatorio diverso daquello indicato dall’art. 533, comma 1, cod. proc. pen.Anche nel giudizio abbreviato la penale responsabilità dell’imputato deveessere provata oltre ogni ragionevole dubbio.Nel caso di specie, la Corte di appello ha desunto la prova della colpevolezzadell’imputata dall’omessa produzione, da parte di quest’ultima, delle deleghescritte dei titolari di diritti reali sugli immobili ai quali si riferivano le visureoggetto di consultazione, senza tuttavia chiarire, anche attraverso l’esame di talisoggetti, se le procure esistessero, indipendentemente dalla loro formalizzazioneper iscritto o da una sopravvenuta impossibilità della loro produzione ad operadella imputata, che pure ha dedotto la incolpevole distruzione delle deleghe acausa di un allagamento del luogo in cui le stesse erano custodite.Ne consegue che la motivazione risulta palesemente illogica, atteso che dauna parte ammette che per la insussistenza del reato è sufficiente l’esistenzadella delega, essendo la sua forma scritta richiesta a fini meramenteamministrativi, ma poi collega la responsabilità penale alla successiva omessaproduzione delle deleghe scritte, determinando di fatto un’inversione dell’onereprobatorio.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Bari.Così deciso il 19/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 della Corte di appello di Barivisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;letta la memoria del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari haconfermato la sentenza del 13 gennaio 2025 del Giudice dell’udienza preliminaredel Tribunale di Bari che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato lapenale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 e615-ter, primo e terzo comma, cod. pen. e, applicate le circostanze attenuantigeneriche ritenute prevalenti sull’aggravante contestata, l’aveva condannata allapena ritenuta di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale dellapena.In particolare, all’imputata è stato contestato di essere abusivamenteacceduta almeno novanta volte nell’anno 2020 al servizio di consultazionetelematica delle planimetrie catastali dell’Agenzia delle Entrate, consultando idati catastali di soggetti, titolari di diritti reali, dai quali non aveva ricevutodelega, come invece prescritto dalla Agenzia delle Entrate per poter accedere atale banca dati; tali modalità subordinavano la facoltà di accesso all’acquisizionedi apposito incarico professionale da parte del titolare del diritto di proprietà oaltro diritto reale sull’immobile, con delega e documento di identità deldelegante, documenti da conservare per almeno cinque anni.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] RitaCursio, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tremotivi di impugnazione.2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la carenza e manifestaillogicità della motivazione.In particolare, la Corte di appello ha presunto l’inesistenza degli incarichi daparte dei titolari dei diritti reali dalla mancata produzione delle deleghe da partedell’imputata, sebbene fosse onere dell’accusa dimostrare la loro insussistenza;questa è stata desunta dalla mera inottemperanza agli obblighi formali per ilrilascio delle deleghe.In realtà l’imputata era stata incaricata dalla Cerved di effettuare periziesugli immobili interessati da garanzie reali e pertanto erano proprio i titolari deidiritti reali coloro che avevano dato impulso alla procedura in seno alla quale sicollocava l’attività dell’imputata, avendo essi interesse ad ottenere un mutuoipotecario o a rinegoziare un mutuo già concesso; difatti, la ricorrente era solitacontattare i titolari degli immobili onde ispezionarli e acquisiva dalla banca dati leplanimetrie degli immobili solo se i titolari ne risultavano sprovvisti e veniva daquesti autorizzata.Tale ricostruzione dei fatti, fornita dall’imputata nel corso del suo esame, eralogica e plausibile e non era smentita da alcun elemento di prova.La Corte di appello ha, invece, ritenuto non accoglibili tali argomenti, senzatuttavia chiarire le ragioni di tale conclusione.La mancata conservazione delle deleghe nulla provava, occorrendo inveceuna specifica attività investigativa tesa a dimostrare la sussistenza o meno delladelega al momento dell’accesso alla banca dati.La Corte di appello ha affermato che la tesi, che sarebbe stata sostenutadalla ricorrente, di una delega implicita da parte dei titolari dei diritti reali nonpoteva essere accolta, mentre in realtà tale tesi non era mai stata propugnatadall’imputata, che aveva sempre affermato di essersi procurata le deleghescritte, non potendo poi produrle perché andate distrutte in occasione diun’alluvione che aveva colpito il suo studio professionale nel luglio 2021.Né la normativa prevedeva che la delega fosse trasmessa all’Agenzia delleEntrate al momento dell’accesso alla banca dati.La Corte di appello avrebbe fondato l’affermazione della penaleresponsabilità sulla inerzia dell’imputata nel fornire la prova contraria, in talmodo attuando un’indebita inversione dell’onere probatorio.2.2. Con il secondo motivo la ricorrente sulla base dei medesimi argomentisopra illustrati, lamenta violazione di legge per avere la Corte di appello operatoun’illegittima inversione dell’onere probatorio, in contrasto con la presunzione diinnocenza.2.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 615-tercod. pen. e delle norme amministrative applicabili al caso di specie.La Corte di appello ha ritenuto abusivi gli accessi in quanto avvenuti incontrasto con le norme amministrative che disciplinavano la consultazione dellabanca dati, affermando che tali disposizioni imponevano la contestualetrasmissione delle deleghe dei titolari dei diritti reali sugli immobili, mentre inrealtà tali disposizioni non imponevano tale adempimento, ma richiedevano soloil possesso, al momento dell’accesso, della delega conferitale dal titolare deldiritto. Né rileva che successivamente agli accessi l’imputata non sia stata più ingrado di dimostrare per iscritto la sussistenza delle deleghe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte di appello ha correttamente interpretato il provvedimento delDirettore dell’Agenzia del territorio n. 47477 del 16 settembre 2010 osservandoche la consultazione è consentita solo al professionista abilitato che si dichiariincaricato dal titolare del diritto reale al momento dell’accesso telematico allabanca dati e che, pertanto, «l’accesso non è libero, ma condizionato ad unpresupposto giuridico oggettivo che il professionista attesta sotto la propriaresponsabilità, beneficiando di un rapporto di fiducia con l’Amministrazione chene dispensa l’invio immediato, ma non l’esistenza» (vedi pag. 5 dellamotivazione della sentenza di appello).La Corte di merito non ha quindi affermato la responsabilità della ricorrentesol perché non si è fatta rilasciare la delega scritta o perché non è stata in gradodi produrla al momento del controllo effettuato dall’Agenzia delle Entrate, ma inquanto ha ritenuto che al momento della consultazione la stessa non fosse stataaffatto incaricata dai titolari dei diritti sugli immobili.2. Il secondo motivo è inammissibile.In sostanza la ricorrente lamenta quale violazione di legge il mancatorispetto del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio.Deve, allora, osservarsi che la regola di giudizio compendiata nella formula"al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamenteove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva dellamotivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen (Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245 – 01; Sez. 2, n.28957 del 03/04/2017, D'urso, Rv. 270108 - 01).3. Il primo motivo di ricorso è fondato.Il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio enuncia sia una regola digiudizio che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire allacondanna dell'imputato, sia un metodo legale di accertamento del fatto cheobbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove, la tesi accusatoriaalle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese,sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenzamanifestamente illogica (Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv.285548 - 15).sussistenza del reato rileva la insussistenza della delega al professionistaabilitato da parte del titolare del diritto reale, deve osservarsi che le disposizioninormative sopra indicate vietano al pubblico l’accesso alla banca dati,consentendolo solo al professionista abilitato che sia stato incaricato dal titolaredel diritto reale sull’immobile.La sussistenza della delega fa sorgere il diritto del professionista aconsultare la banca dati o quanto meno permette di affermare che laconsultazione sia avvenuta con il consenso della pubblica amministrazione.Deve, allora, osservarsi che la richiesta di rito abbreviato comporta laaccettazione delle fonti e del materiale di prova presente nel fascicolo, ma nonconsente di applicare, ai fini della decisione, uno standard probatorio diverso daquello indicato dall’art. 533, comma 1, cod. proc. pen.Anche nel giudizio abbreviato la penale responsabilità dell’imputato deveessere provata oltre ogni ragionevole dubbio.Nel caso di specie, la Corte di appello ha desunto la prova della colpevolezzadell’imputata dall’omessa produzione, da parte di quest’ultima, delle deleghescritte dei titolari di diritti reali sugli immobili ai quali si riferivano le visureoggetto di consultazione, senza tuttavia chiarire, anche attraverso l’esame di talisoggetti, se le procure esistessero, indipendentemente dalla loro formalizzazioneper iscritto o da una sopravvenuta impossibilità della loro produzione ad operadella imputata, che pure ha dedotto la incolpevole distruzione delle deleghe acausa di un allagamento del luogo in cui le stesse erano custodite.Ne consegue che la motivazione risulta palesemente illogica, atteso che dauna parte ammette che per la insussistenza del reato è sufficiente l’esistenzadella delega, essendo la sua forma scritta richiesta a fini meramenteamministrativi, ma poi collega la responsabilità penale alla successiva omessaproduzione delle deleghe scritte, determinando di fatto un’inversione dell’onereprobatorio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Bari.Così deciso il 19/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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