CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 30008/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 13 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Biella, in data 7 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 582 e 337 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata e al trattamento sanzionatorio a questa riservato, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che alle pagine 6 e 7 ha ampiamente sottolineato gli elementi emersi dall'istruttoria da cui desumere la colpevolezza della prevenuta, nonché le ragioni della congruità della pena inflitta, peraltro minima (sul punto, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), non indica gli elementi che sono alla base delle cloglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]