CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 dicembre 2023
Cassazione n. 02665/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28316-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] integrazione R.G.N.28316/2019 Cron. Rep. Ud.19/12/2023 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 861/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/04/2019 R.G.N. 1057/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 861/2019, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha accertato e dichiarato l’illegittimità della sospensione della [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori in epigrafe indicati, dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] spa con mansioni di operatori di call center presso l’unità produttiva di Roma, via Lamaro 25, e ha condannato la società al pagamento, in favore di ciascuno di essi, a titolo di risarcimento danni, degli importi pari alla differenza tra la retribuzione piena che avrebbero dovuto percepire e l’integrazione salariale corrisposta. 2. I giudici di seconde cure, richiamando precedenti della stessa Corte territoriale, hanno rilevato, sul presupposto giuridico della vigenza dell’art. 1 co. 7 legge n. 223/1991 che, in ordine ai criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, dovevano essere specificate sin dall’inizio le ragioni, così come poi avvenuto nel successivo accordo del 30.5.2013, della mancata applicazione del principio della rotazione (nel caso di specie con il personale di altri siti in Roma costituenti unità produttive) e doveva essere adeguatamente motivata la presunta infungibilità delle mansioni espletate, per cui la comunicazione del 28.8.2012 di avvio della procedura era irregolare per l’omessa preventiva comunicazione dei criteri di scelta, delle modalità di rotazione e delle ragioni per le quali si era ritenuto di non utilizzare tali criteri. Hanno, infine, specificato che anche qualora si fosse voluto ritenere che la chiusura del sito di via Lamaro25 costituisse un caso di cessazione di una unità produttiva, restavano comunque fermi gli obblighi procedurali di cui agli artt. 1 e 5 legge n. 164/1975. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] spa affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; hanno, altresì, resistito con altro controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri lavoratori non hanno svolto attività difensiva. 4. Le parti costituite hanno depositato memorie. 5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la società denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 commi 7 e 8 della legge n. 223/1991, dell’art. 5 commi 4 e 5 legge n. 164/1975 nonché del DM n. 31826 del 18.12.2002 e degli artt.1362 e 1363 cc in ordine alla statuizione della Corte territoriale secondo cui, nel caso di specie, dovevano comunque trovare integrale applicazione gli obblighi di cui all’art. 1 commi 7 e 8 legge n. 223 del 1991, sicché i criteri di individuazione dellavoratori da sospendere nonché le modalità di rotazione dovevano formare oggetto delle comunicazioni e dell’esame congiunto previsti dall’art. 5 legge n. 164/1975. Deduce la ricorrente, in primo luogo, che dall’esame complessivo della lettera di avvio della procedura di CIGS era chiaro desumere (e sotto questo profilo i giudici di seconde cure avevano applicato erroneamente i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 cc) quale criterio di scelta del personale da sospendere, l’appartenenza funzionale al sito di via Lamaro 25 e, conseguentemente, trattandosi di cessazione di attività, non era ipotizzabile alcuna rotazione; contesta, poi,che il richiamo da essa operato all’art. 2 co. 2 DM 31826/2002 fosse finalizzato a sostenere l’abrogazione implicita delle previsioni di legge di cui all’art. 1 co. 7 e 8 legge n. 223/1991; ribadisce, altresì, che non vi poteva essere alcun obbligo di specificazione sulla rotazione dei lavoratori, nella comunicazione preliminare, in quanto si verteva in una ipotesi di CIGS per crisi aziendale determinata da cessazione di attività ex art. 2 DM n. 31826/2002, processualmente provata, per cui non era applicabile neanche il criterio della fungibilità tra i lavoratori espletanti le medesime mansioni; rappresenta, inoltre, che l’accordo del 30 maggio 2013 riguardava il ricorso al contratto di solidarietà, ammortizzatore sociale diverso da quello di cui è causa, e che la cessazione dell’attività di via Lamaro 25 doveva ritenersi provata dalla emissione del Decreto n. 73586 del 4 giugno 2013 con il quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali aveva approvato il programma di CIGS per cessazione di attività ed autorizzato la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per avere adottato la Corte territoriale una motivazione meramente apparente, in ordine alla statuizione di una procedura viziata per l’omessa preventiva comunicazione dei criteri di scelta, del tutto astratta dal tipo di cassa integrazione straordinaria per cui era causa, riferita alla cessazione di attività. 4. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, non sono fondati. 5. Deve essere preliminarmente scrutinata la doglianza relativa ad un asserito vizio di motivazione apparente della decisione impugnata. 6. La violazione dell’art. 132 cpc sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).7. Analogamente, il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. Cass. n. 6758/2022). 8. Dalle argomentazioni svolte nella gravata sentenza è, invece, agevole dedurre tutto l’iter logico-giuridico che ha condotto i giudici di secondo grado a ritenere che, sia in caso di cessazione di una unità produttiva che nella ipotesi di trasferimento dell’attività da una unità in altri siti, comunque si sarebbe dovuto procedere ad una informazione completa ed esaustiva, nei confronti delle organizzazioni sindacali, in ordine ai criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e delle ragioni per cui non era applicabile il criterio della rotazione, non vertendosi in un caso di infungibilità delle mansioni espletate dai lavoratori, di talché la comunicazione del 28.8.2012 non conteneva idonea indicazione dei requisiti previsti dalla legge. 9. Le dedotte violazioni delle disposizioni denunciate non sono, quindi,sussistenti. 10. Ciò premesso, e venendo all’esame delle doglianze di cui al primo motivo, deve premettersi che il meccanismo della rotazione, di cui all’art. 1 commi 7 e 8 legge n. 223/1991, ratione temporis applicabile in quanto i fatti si sono verificati prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 148/2015, trova applicazione tra lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata dalla sospensione: se per ragioni di ordine tecnico-organizzativo il datore di lavoro ritiene di non adottare i meccanismi di rotazione per i lavoratori sopra indicati, deve indicare i motivi nel programma di cui al comma 2 del medesimo articolo. La giurisprudenza successiva all'entrata in vigore del d.p.r. n. 218/2000, art. 2, co. 5, ha confermato, e su tale punto non vi è contrasto tra le parti, che l'obbligo di comunicazione non è venuto meno, non avendo il d.p.r. n. 218/2000 modificato la procedura di concessione della CIGS né sostituito la disciplina di cui all'art. 1, co. 7, l. n. 223/1991, (cfr., tra le tante,Cass. 1° luglio 2009, n. 15393; Cass. 10 maggio 2 010, n. 11254). 11. La tesi della società ricorrente è basata sull’assunto che, essendovi stata la cessazione integrale dell’attività del sito di via Lamaro 25, come si evinceva chiaramente dal testo della comunicazione inviata alle OO.SS, non vi era alcuna necessità di indicare i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità di rotazione a differenza, quindi, di quanto interpretato e ritenuto dalla Corte territoriale. 12. Tale critica si deve, però, confrontare con due dati di fatto, posti a base della decisione gravata che, rappresentando accertamenti di merito da parte dei giudici di seconde cure, non sono sindacabili in sede di legittimità: la mancanza di adeguata motivazione, nella comunicazione, sulla infungibilità delle mansioni espletate dai lavoratori di via Lamaro25 e la mancanza di idonea prova, sulla cessazione dell’attività di via Lamaro25, ben potendo ritenersi che le attività medesime, ivi svolte , fossero sta te trasferite in altre siti. 13. Orbene, in considerazione dei suddetti elementi di fatto, ritenuti dalla Corte distrettuale, occorre verificare se la sussunzione della fattispecie concreta, come delineata, sia conforme a quella astratta prevista dall’art. 1 legge n. 223/91, come interpretata dalla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 302/2000) secondo cui l'impresa deve esplicitare, nella comunicazione alle organizzazioni sindacali, l'eventuale decisione di non applicare il criterio dellarotazione tra lavoratori che svolgono le stesse mansioni, i motivi di tale decisione e i criteri alternativi allarotazione che consentano di individuare in maniera univoca i lavoratori da sospendere. Ciò in considerazione della funzione «di garanzia procedimentale» della procedura per la concessione dell'integrazionesalariale, consistente nel «rendere trasparente e verificabile la scelta del datore di lavoro in funzione di tutela di quei lavoratori che, subendo la scelta suddetta, si trovano in una situazione di mera soggezione». L'esternazione, nella comunicazione iniziale, dei criteri in base ai quali i lavoratori da sospendere saranno individuati, garantisce il controllo della coerenza tra la scelta dei destinatari della sospensione e le sue cause: controllo che deve poter essere esercitato non solo da parte delle organizzazioni sindacali ma anche, in ultima istanza, da parte del lavoratore e del giudice. 14. La giurisprudenza di legittimità ha, anche, chiarito che: a) la specificità dei criteri di scelta consiste nell'idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta dei lavoratori ai criteri predeterminati; b) la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale, la cui genericità renda impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, settimo comma legge n. 223 del 1991; c) la mancata specificazione dei criteri di scelta (o la mancata indicazione delle ragioni che impediscono il ricorso alla rotazione) determina l'inefficacia dei provvedimentiaziendali che può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. n. 4886 del 2015, Cass. n. 18895 del 2014, Cass.14/5/2012, n. 7459 del 2012). Con particolare riferimento al requisito di specificità, si è precisato (Cass. n. 22540 del 2013, Cass. n. 25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta" (Cass. n. 6761/2020). 15. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del 2016). 16. Tanto premesso, due sono le questioni da esaminare per valutare l’operato della Corte distrettuale ai fini di ritenere corretta o meno l’incidenza della rilevata mancanza di prova sui presupposti per l’esonero del criterio della rotazione: lo svolgimento, da parte dei lavoratori, delle medesime mansioni e l’appartenenza ad una unità produttiva, interessata dalle sospensioni, la cui attività era cessata. 17. Rileva questo Collegio che, per unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve farsi riferimento ad una entità dotata di propria autonomia organizzativa ed economica, funzionalizzata allo svolgimento di una attività volta alla produzione di beni e servizi (così mutuando il concetto di “reparto” individuato da questa Corte ai fini del trasferimento del ramo di azienda, per tutte, cfr. Cass. n. 20012/2005 e fatto proprio dal Ministero del lavoro, proprio con riguardo alla tematica oggetto del presente giudizio, con nota del 19 maggio 2008 n. 0006416, in relazione al DM 18.12.2002 n. 31826). 18. Quanto all’incidenza della ipotesi della “cessazione dell’attività”, è d’obbligo il richiamo a quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 6/99) che ha affermato, sia pure in tema di messa in mobilità, che anche la cessazione dell’attività si vuole inserita in quella complessa concertazione attraverso cui la normativa sulla mobilità tende a ridurre le conseguenze della crisi o della ristrutturazione dell’impresa sull’occupazione”. 19. Per lavoratori che espletano le medesime mansioni devono intendersi, invece, lavoratori di analoghe professionalità e di similare livello (Cass. n. 33889/2022) che svolgono mansioni omogenee e, quindi, fungibili. 20. Nel caso concreto, pertanto, era effettivamente necessario, come sottolineato dalla Corte territoriale, attraverso un esame esegetico dell’atto - effettuato senza alcuna violazione dei criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. - che costituisce un accertamento di merito adeguatamente motivato, che la comunicazione del 28.2.2012, con cui la società aveva avviato la procedura per il ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] a zero ore per i lavoratori addetti all’unità produttiva di via Lamaro 25, per essere valida ai fini della esclusione del criterio della rotazione, dovesse specificare in concreto: a) che l’unita di via Lamaro 25 fosse del tutto autonoma sotto il profilo organizzativo ed economico; b) che le attività ivi svolte erano cessate e non trasferite ad altri siti; c) che le professionalità dei lavoratori addetti al sito di via Lamaro 25 fossero solo ivi utilizzabili. 21. Sotto questo ultimo profilo, acquista senza dubbio rilevanza processuale la circostanza che, a prescindere dalla natura giuridica dell’Accordo del 30.5.2013 (quale contratto di solidarietà e ammortizzatore sociale diverso da quello di cui è causa), fu prevista la rotazione dei lavoratori di via Lamaro, collocati in CIGS, con i dipendenti delle altre unità produttive romane ed il rientro in servizio dei lavoratori sospesi in CIGS giusta piano di risanamento: il che è un indice sintomatico della fungibilità delle mansioni svolte dai lavoratori di via Lamaro25 con quelli degli altri siti di Roma. 22. Infine, deve precisarsi che la anche obiezione della ricorrente relativa al fatto che la cessazione dell’attività doveva ritenersi provata dalla emissione del Decreto n. 73586 del 4 giugno 2013 con il quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva approvato il programma di CIGS per cessazione attività ed autorizzato la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, non può incidere sul difetto della comunicazione in oggetto, sia perché, in sede amministrativa, viene valutato solo il profilo formale della cessazione e non anche quello dell’eventuale trasferimento delle attività ad altri siti, sia perché anche in caso di cessazione, per quanto sopra detto, è necessaria una completa ed adeguata comunicazione, che involga tutti gli aspetti (fungibilità delle mansioni, unità produttiva e cessazione delle attività, in relazione al parametro delle ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza) con riguardo alla esclusione del criterio della rotazione dei lavoratori da sospendere. 23. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 24. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Nulla va disposto relativamente agli intimati che non hanno svolto attività difensiva. 25. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e delle altre controricorrenti con lei costituite , in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge e, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione per i rispettivi Difensori dichiaratisi antistatari; nulla per altri intimati. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del