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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18953/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta il rinvio per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., così riqualificata la condotta ascritta al predetto di cui al capo sub b) dell'imputazione, risulta manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello correttamente richiamato l'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado, e vagliato le censure contenute nell'atto d'appello, ritenute inidonee ad incidere sulle precedenti valutazioni; Considerato che il secondo motivo dedotto nel ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo, risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito, essendo accertato che la condotta del ricorrente fosse finalizzata ad impedire l'atto di identificazione dello stesso da parte degli operanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta il rinvio per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., così riqualificata la condotta ascritta al predetto di cui al capo sub b) dell'imputazione, risulta manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello correttamente richiamato l'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado, e vagliato le censure contenute nell'atto d'appello, ritenute inidonee ad incidere sulle precedenti valutazioni; Considerato che il secondo motivo dedotto nel ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo, risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito, essendo accertato che la condotta del ricorrente fosse finalizzata ad impedire l'atto di identificazione dello stesso da parte degli operanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 18953/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris