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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 15835/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27119/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Rosa CLEMENTE, elettivamente domiciliati in Roma, piazza Mazzini n. 27, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale allegata in calce al ricorso, ricorrenti; contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27119/2017 Numero sezionale 1757/2022 Numero di raccolta generale 15835/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 Comune di Mola di Bari, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Olmi n. 162, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Spirito/avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale lo rappresenta e difende, per procura speciale allegata in calce al controricorso, controricorrente; avverso la sentenza n. 1246/2017 della Corte d’Appello di Bari, depositata il 1°.9.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.4.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero nei confronti del Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. domanda di condanna alla reintegra nel possesso di un terreno adibito a uliveto e occupato dall’impresa nell’ambito di una procedura di esproprio per pubblica utilità avviata su iniziativa dell’ente comunale, ma asseritamente senza il supporto di un titolo valido.

In via subordinata, gli attori limitarono la domanda alla parte di quel terreno (circa m.q. 700) che asserivano essere stata occupata pur non essendo oggetto del provvedimento di occupazione d’urgenza (quest’ultimo limitato a m.q. 4.231, su una superficie totale del terreno di m.q. 4.929).

Alla domanda di reintegra gli attori aggiunsero quella di condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla illecita occupazione, «non esclusi» quelli derivanti F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27119/2017 Numero sezionale 1757/2022 Numero di raccolta generale 15835/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 «dalla eventuale perdita del diritto di proprietà».

All’esito del processo, dopo lo svolgimento di due c.t.u., il Tribunale di Bari condannò il Comune di Mola di Bari – non anche l’impresa, che era nel frattempo fallita, con conseguente improcedibilità della domanda nei suoi confronti – al risarcimento del danno da occupazione illegittima della sola area di m.q. 698, quantificando il danno in € 8.885,13 (oltre a € 2.500 quale valore delle piante di ulivo estirpate), sul presupposto che l’occupazione si fosse protratta fino al 13.4.1994, data della presunta ultimazione delle opere.

Il Tribunale dichiarò invece inammissibili le domande svolte nei confronti del Comune con riferimento all’attività posta in essere nell’esercizio di potestà pubbliche e, quindi, alla più vasta porzione di terreno attinta dal provvedimento di occupazione d’urgenza.

Contro la sentenza del Tribunale proposero appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto cessata l’occupazione senza titolo della porzione di terreno di m.q. 700 (rectius: 698) e individuata al 13.4.1994 la data del presunto rilascio.

Inoltre, gli appellanti rilevarono che il decreto di esproprio era stato infine emesso solo per m.q. 3.644, con conseguente sopravvenuta illegittimità dell’occupazione di m.q. 587, pari alla differenza tra l’estensione dell’area oggetto di occupazione d’urgenza (m.q. 4.231) e quella F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27119/2017 Numero sezionale 1757/2022 Numero di raccolta generale 15835/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 dell’area espropriata (m.q. 3.644).

Da ultimo, gli appellanti lamentarono che la sentenza di primo grado non avesse tenuto conto di quanto da loro precisato in corso di causa, ovverosia che il terreno residuo di m.q. 700 si era deprezzato in seguito alla inutilizzabilità edilizia connessa alla sua modesta estensione.

Nel rinnovato contraddittorio con il Comune di Mola di Bari, la Corte d’Appello dichiarò inammissibili, in quanto nuove, tutte le domande aventi ad oggetto «la reintegrazione e/o il risarcimento dei danni per l’intero, cioè anche per la parte oggetto di occupazione d’urgenza, ed il risarcimento del danno per la inutilizzabilità, ai fini edificatori, del fondo reliquato all’espropriazione».

Respinse, per il resto l’appello, ritenendo corretta la decisione del tribunale in merito alla durata dell’occupazione illegittima della porzione di terreno esuberante di m.q. 698 e la conseguente liquidazione del danno.

Contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in una pluralità di motivi, cui ha replicato il Comune di Mola di Bari con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La disordinata elencazione dei motivi di ricorso – che segue a una pletorica e ripetitiva esposizione dei fatti di causa – ne impone un trattazione accorpata per blocchi omogenei.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27119/2017 Numero sezionale 1757/2022 Numero di raccolta generale 15835/2022 Data pubblicazione 17/05/2022

2. Un primo gruppo di motivi (rubricati con i nn. 2.1, 2.2, 2.5 e 2.6, a partire dalla pag. 36 del ricorso) è volto a contestare la ritenuta inammissibilità di alcune delle domande che la corte d’appello ha ritenuto nuove, rispetto a quelle proposte in primo grado.

A tal fine si denuncia la violazione degli artt. 99, 345 e 112 c.p.c. (con riferimento all’art 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) e degli artt. 1362, 1363, 2058, 1168 e, di nuovo, 2058 c.c. (con riferimento all’art 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

2.1. Questi motivi sono infondati, fermo restando che l’unico riferimento normativo pertinente è quello all’art. 345 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello di Bari ha fatto applicazione della regola per cui «Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili d’ufficio».

2.1.1. Va preliminarmente chiarito che in grado d’appello i consorti Clemente, come emerge dalla lettura degli stralci degli atti riportati in ricorso, non riproposero le domande di reintegra nel possesso e di risarcimento del danno con riferimento all’occupazione dell’intera superficie del loro terreno.

In altri termini, non risulta che essi abbiano impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiarò «l’inammissibilità della domanda possessoria nei confronti della P.A., atteso che la stessa nella specie ha agito non iure privatorum o con meri F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27119/2017 Numero sezionale 1757/2022 Numero di raccolta generale 15835/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 comportamenti ma in esercizio di potestà pubbliche» (così riportata la decisione di primo grado alle pagg. 16 e 17 del ricorso).

2.1.2. La rilevata novità delle domande in appello ha riguardato, pertanto, la reintegra e il risarcimento del danno per l’occupazione della porzione di terreno di m.q. 587 oggetto del provvedimento di occupazione, ma poi non coperta dal decreto di esproprio, e il risarcimento del danno per l’inutilizzabilità edificatoria della porzione di m.q. 698 occupata sine titulo fin dall’origine.

2.1.2.1. Ebbene, la prima domanda – relativa alla porzione di terreno di m.q. 587 – era sicuramente nuova, rispetto all’atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto basata su un asserito fatto sopravvenuto in corso di causa.

Né parte ricorrente ha indicato se, come e quando quella domanda venne formalizzata, sia pure tardivamente, nel processo di primo grado.

A quanto è dato di capire, i ricorrenti sostengono che quella domanda sarebbe stata da considerare compresa nella domanda che originariamente era riferita all’intero terreno e, quindi, anche alla sua porzione che – a posteriori – risultò non espropriata.

Ma è del tutto evidente che, al di là della identità fisica (parziale) del bene oggetto della domanda proposta in appello (che è una porzione di quello oggetto della non riproposta domanda svolta F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27119/2017 Numero sezionale 1757/2022 Numero di raccolta generale 15835/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 in primo grado), le due domande sono diverse tra loro quanto ai fatti presupposti e alla causa petendi (illegittimità del procedimento espropriativo in corso di svolgimento, in un caso; mancanza del decreto di espropriazione, nell’altro).

Bene ha fatto, pertanto, la corte d’appello a rilevare la novità della domanda e a dichiararla di conseguenza inammissibile.

2.1.2.2. Per quanto riguarda l’inutilizzabilità edificatoria dei m.q. 698 occupati fin dall’origine sine titulo, si tratta anche in questo caso di una circostanza emersa solo nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, evidenziata dal secondo c.t.u., come riportato a pag. 14 del ricorso.

Parte ricorrente ricorda di avere segnalato la rilevanza di tale profilo di danno all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui riporta uno stralcio del verbale a pag. 11 del ricorso («in relazione alla quota parte del fondo di circa 700 m.q. … occupata abusivamente … tale quota è suscettibile di risarcimento … anche in ragione della sua sopraggiunta inutilizzabilità per effetto della realizzazione delle opere sull’altra parte prevalente dell’intero predio …»).

Tuttavia, ciò non basta per sostenere che siano state integrate le conclusioni formulate nell’atto di citazione, proponendo una domanda, indubbiamente nuova, che avrebbe dovuto essere discussa e valutata in termini di tempestività e ammissibilità anche nell’ambito del giudizio di primo grado e del relativo regime delle preclusioni.

Tale carenza F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27119/2017 Numero sezionale 1757/2022 Numero di raccolta generale 15835/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 del ricorso, che non precisa i termini in cui la domanda sarebbe stata introdotta già in primo grado, non consente di censurare la decisione di inammissibilità emessa dal giudice d’appello.

Il che rende superfluo osservare che, a ben vedere, quello così lamentato non sarebbe un danno provocato dall’occupazione illegittima di quella limitata porzione di terreno, bensì una conseguenza indiretta dell’espropriazione della restante parte del terreno (con riferimento alla quale non venne appellata la decisione di inammissibilità emessa già dal primo giudice di merito).

3. Un secondo gruppo di motivi (rubricati con i nn. 2.3, 2.4 e 2.7, a partire dalla pag. 40) è volto a contestare l’assenza di motivazione sulla inammissibilità delle domande ritenute nuove dalla corte d’appello.

A tal fine si denuncia la violazione dell’art.111 Cost., degli artt. 132, nn. 3 e 4, e 156, comma 2, c.p.c. e dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (tutti con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).

3.1. Anche questi motivi sono infondati, nei termini di seguito precisati.

3.1.1. Per quanto riguarda l’inammissibilità delle domande collegate all’occupazione dei m.q. 587 poi non espropriati e all’inutilizzabilità edificatoria dei m.q. 698 occupati sine titulo, la relativa motivazione è forse insufficiente, in termini di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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La sentenza riporta testualmente le conclusioni formulate nell’atto di citazione di primo grado, per poi dedurne che dalla «piana lettura» delle stesse si evince che «non vi è alcun riferimento alle domande nuove, su indicate».

Un difetto di chiarezza si ravvisa nella indicazione di una delle domande nuove svolte in appello, che viene riportata con espressioni parzialmente diverse nello «svolgimento del processo» («risarcimento dei danni anche della porzione di terreno oggetto di occupazione temporanea d’urgenza») e nei «motivi della decisione» («risarcimento dei danni per l’intero cioè anche per la parte oggetto di occupazione d’urgenza»).

Ma è comunque evidente che la corte territoriale ha inteso così fare riferimento alla domanda riferita alla porzione di terreno di m.q. 587 «oggetto di occupazione d’urgenza», compresa nell’«intero» che era stato oggetto della domanda in primo grado, ma non coperta dal successivo decreto di esproprio.

3.1.2. Per quanto riguarda invece le domande relative al danno provocato direttamente dalla occupazione sine titulo della porzione di terreno di m.q. 698, la corte d’appello non ne ha dichiarato l’inammissibilità, ma le ha affrontate nel merito, quale parte della controversia limitata al «quantum debeatur» e incentrata sul decisivo aspetto della durata dell’occupazione.

3.1.3. È appena il caso di aggiungere che nessuna nullità F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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4. I rimanenti motivi (rubricati con i nn. 2.8, 2.9 e 3.3, a partire dalla pag. 53, ma anche sparsi in quelle pagine senza una numerazione precisa), al di là di alcune ripetizioni e di alcuni riferimenti normativi di cui non è comprensibile la pertinenza al caso di specie (art. 100 c.p.c., art. 1362 c.c.), sono volti a contestare il giudizio della corte d’appello che ha confermato la decisione del giudice di primo grado in merito all’entità del danno risarcibile per l’occupazione senza titolo della porzione di terreno di m.q. 698, in particolare laddove quella decisione venne presa sull’accertato presupposto di fatto che l’occupazione sarebbe cessata in data 13.4.1994.

I ricorrenti prospettano qui la violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697, 2730, 2731, 2733 e 2735 c.c. e sostengono, in prima battuta, che l’occupazione illegittima non sarebbe mai cessata e che avrebbero ormai definitivamente perso il possesso della porzione di terreno, a causa della sua irreversibile trasformazione e destinazione alla funzione pubblica; in subordine, che la data della cessazione dell’occupazione sarebbe stata illegittimamente accertata mediante l’errata F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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4.1. Anche questi motivi sono infondati, sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada corretta nell’errato riferimento alla «valenza confessoria» che il tribunale, secondo la corte territoriale, avrebbe inteso attribuire alla dichiarazione del c.t.p. di [OSCURATO:SOCIETA].

4.1.1. Non occorre spendere parole per spiegare l’erroneità in diritto di questa parte della motivazione (la confessione presuppone il potere di disporre del diritto, il c.t.p. non ha questo potere e tanto meno potrebbe averlo il consulente di una parte diversa da quella cui viene imputata la confessione; inoltre la valenza probatoria di quella dichiarazione è qui contestata dalla controparte rispetto parte dichiarante).

Tuttavia, la motivazione della sentenza impugnata poggia anche su più solide basi, che non sono scalfite dall’errata affermazione sul valore confessorio della dichiarazione di un c.t.p.

4.1.2. Nel denunciare la violazione dell’art. 115 c.p.c., i ricorrenti sostengono che la permanenza dell’occupazione illegittima e la irreversibile trasformazione della residua porzione di terreno di m.q. 698 sarebbero fatti accertati nel corso della seconda c.t.u. e non contestati dalle parti.

Al contrario, emerge F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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A pag. 11 del ricorso si riporta il già citato stralcio del verbale d’udienza del 19.11.2004, ove si legge testualmente: «il difensore degli attuali ricorrenti … in relazione alla quota parte del fondo di circa 700 m.q. … occupata abusivamente, seppur successivamente rilasciata nella disponibilità delle parti attrici e/o ricorrenti, …».

Dunque, il difensore dei ricorrenti diede esplicitamente atto dell’avvenuto rilascio della porzione di terreno.

Del resto, l’ipotesi della definitiva perdita della porzione di terreno è incompatibile con la domanda – inammissibile, ma comunque proposta – di condanna al risarcimento del danno derivante dalla inutilizzabilità edificatoria di quella porzione di terreno.

È chiaro, infatti, che l’allegazione di avere subito tale voce di danno implica l’affermazione di avere mantenuto la disponibilità e il possesso del terreno deprezzato perché divenuto inedificabile.

4.1.3. Data la non contestazione del carattere temporaneo dell’occupazione illegittima – a prescindere dalle mere ipotesi formulate dal secondo c.t.u. («Ragionevolmente si deve presumere che anche la parte di suolo (m.q. 698) occupata senza titolo sia stata oggetto di trasformazione contestualmente alla trasformazione irreversibile della porzione oggetto di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27119/2017 Numero sezionale 1757/2022 Numero di raccolta generale 15835/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 esproprio»: pag. 13 del ricorso), che certo non possono estendere la materia del contendere in fatto definita dalle allegazioni delle parti – corretto è stato l’operato della corte d’appello, che è andata direttamente alla ricerca del quando della pacifica (nell’an) cessazione dell’occupazione.

4.1.4. E nemmeno è censurabile il risultato di tale ricerca, emendato dall’errore di motivazione, in quanto la corte territoriale si è limitata a constatare la mancanza di una precisa allegazione, da parte degli attuali ricorrenti, di una data alternativa rispetto all’unica che risultava, in qualche modo, indicata negli atti.

Nel ricorso non si rinviene un motivo volto a censurare: da un lato, il fatto che i ricorrenti non hanno mai indicato una precisa data dell’avvenuto rilascio della porzione di terreno occupata illegittimamente; dall’altro lato, la valutazione giuridica, del resto condivisibile, secondo cui la permanenza nel tempo dell’occupazione è un elemento costitutivo della domanda di risarcimento danni, con la conseguenza che su di loro gravava l’onere di allegare in modo preciso e di provare la durata dell’illecito produttivo del danno (art. 2697, comma 1, c.c.).

5. Rigettato il ricorso, le spese di lite relative al presente grado del processo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27119/2017 Numero sezionale 1757/2022 Numero di raccolta generale 15835/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune di Mola di Bari, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 2.100, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali pari al 15% dei compensi e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27119/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Rosa CLEMENTE, elettivamente domiciliati in Roma, piazza Mazzini n. 27, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale allegata in calce al ricorso, ricorrenti; contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27119/2017 Numero sezionale 1757/2022 Numero di raccolta generale 15835/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 Comune di Mola di Bari, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Olmi n. 162, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Spirito/avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale lo rappresenta e difende, per procura speciale allegata in calce al controricorso, controricorrente; avverso la sentenza n. 1246/2017 della Corte d’Appello di Bari, depositata il 1°.9.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.4.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero nei confronti del Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. domanda di condanna alla reintegra nel possesso di un terreno adibito a uliveto e occupato dall’impresa nell’ambito di una procedura di esproprio per pubblica utilità avviata su iniziativa dell’ente comunale, ma asseritamente senza il supporto di un titolo valido. In via subordinata, gli attori limitarono la domanda alla parte di quel terreno (circa m.q. 700) che asserivano essere stata occupata pur non essendo oggetto del provvedimento di occupazione d’urgenza (quest’ultimo limitato a m.q. 4.231, su una superficie totale del terreno di m.q. 4.929). Alla domanda di reintegra gli attori aggiunsero quella di condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla illecita occupazione, «non esclusi» quelli derivanti F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27119/2017 Numero sezionale 1757/2022 Numero di raccolta generale 15835/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 «dalla eventuale perdita del diritto di proprietà». All’esito del processo, dopo lo svolgimento di due c.t.u., il Tribunale di Bari condannò il Comune di Mola di Bari – non anche l’impresa, che era nel frattempo fallita, con conseguente improcedibilità della domanda nei suoi confronti – al risarcimento del danno da occupazione illegittima della sola area di m.q. 698, quantificando il danno in € 8.885,13 (oltre a € 2.500 quale valore delle piante di ulivo estirpate), sul presupposto che l’occupazione si fosse protratta fino al 13.4.1994, data della presunta ultimazione delle opere. Il Tribunale dichiarò invece inammissibili le domande svolte nei confronti del Comune con riferimento all’attività posta in essere nell’esercizio di potestà pubbliche e, quindi, alla più vasta porzione di terreno attinta dal provvedimento di occupazione d’urgenza. Contro la sentenza del Tribunale proposero appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto cessata l’occupazione senza titolo della porzione di terreno di m.q. 700 (rectius: 698) e individuata al 13.4.1994 la data del presunto rilascio. Inoltre, gli appellanti rilevarono che il decreto di esproprio era stato infine emesso solo per m.q. 3.644, con conseguente sopravvenuta illegittimità dell’occupazione di m.q. 587, pari alla differenza tra l’estensione dell’area oggetto di occupazione d’urgenza (m.q. 4.231) e quella F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27119/2017 Numero sezionale 1757/2022 Numero di raccolta generale 15835/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 dell’area espropriata (m.q. 3.644). Da ultimo, gli appellanti lamentarono che la sentenza di primo grado non avesse tenuto conto di quanto da loro precisato in corso di causa, ovverosia che il terreno residuo di m.q. 700 si era deprezzato in seguito alla inutilizzabilità edilizia connessa alla sua modesta estensione. Nel rinnovato contraddittorio con il Comune di Mola di Bari, la Corte d’Appello dichiarò inammissibili, in quanto nuove, tutte le domande aventi ad oggetto «la reintegrazione e/o il risarcimento dei danni per l’intero, cioè anche per la parte oggetto di occupazione d’urgenza, ed il risarcimento del danno per la inutilizzabilità, ai fini edificatori, del fondo reliquato all’espropriazione». Respinse, per il resto l’appello, ritenendo corretta la decisione del tribunale in merito alla durata dell’occupazione illegittima della porzione di terreno esuberante di m.q. 698 e la conseguente liquidazione del danno. Contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in una pluralità di motivi, cui ha replicato il Comune di Mola di Bari con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La disordinata elencazione dei motivi di ricorso – che segue a una pletorica e ripetitiva esposizione dei fatti di causa – ne impone un trattazione accorpata per blocchi omogenei.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27119/2017 Numero sezionale 1757/2022 Numero di raccolta generale 15835/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 2. Un primo gruppo di motivi (rubricati con i nn. 2.1, 2.2, 2.5 e 2.6, a partire dalla pag. 36 del ricorso) è volto a contestare la ritenuta inammissibilità di alcune delle domande che la corte d’appello ha ritenuto nuove, rispetto a quelle proposte in primo grado. A tal fine si denuncia la violazione degli artt. 99, 345 e 112 c.p.c. (con riferimento all’art 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) e degli artt. 1362, 1363, 2058, 1168 e, di nuovo, 2058 c.c. (con riferimento all’art 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). 2.1. Questi motivi sono infondati, fermo restando che l’unico riferimento normativo pertinente è quello all’art. 345 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello di Bari ha fatto applicazione della regola per cui «Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili d’ufficio». 2.1.1. Va preliminarmente chiarito che in grado d’appello i consorti Clemente, come emerge dalla lettura degli stralci degli atti riportati in ricorso, non riproposero le domande di reintegra nel possesso e di risarcimento del danno con riferimento all’occupazione dell’intera superficie del loro terreno. In altri termini, non risulta che essi abbiano impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiarò «l’inammissibilità della domanda possessoria nei confronti della P.A., atteso che la stessa nella specie ha agito non iure privatorum o con meri F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27119/2017 Numero sezionale 1757/2022 Numero di raccolta generale 15835/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 comportamenti ma in esercizio di potestà pubbliche» (così riportata la decisione di primo grado alle pagg. 16 e 17 del ricorso). 2.1.2. La rilevata novità delle domande in appello ha riguardato, pertanto, la reintegra e il risarcimento del danno per l’occupazione della porzione di terreno di m.q. 587 oggetto del provvedimento di occupazione, ma poi non coperta dal decreto di esproprio, e il risarcimento del danno per l’inutilizzabilità edificatoria della porzione di m.q. 698 occupata sine titulo fin dall’origine. 2.1.2.1. Ebbene, la prima domanda – relativa alla porzione di terreno di m.q. 587 – era sicuramente nuova, rispetto all’atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto basata su un asserito fatto sopravvenuto in corso di causa. Né parte ricorrente ha indicato se, come e quando quella domanda venne formalizzata, sia pure tardivamente, nel processo di primo grado. A quanto è dato di capire, i ricorrenti sostengono che quella domanda sarebbe stata da considerare compresa nella domanda che originariamente era riferita all’intero terreno e, quindi, anche alla sua porzione che – a posteriori – risultò non espropriata. Ma è del tutto evidente che, al di là della identità fisica (parziale) del bene oggetto della domanda proposta in appello (che è una porzione di quello oggetto della non riproposta domanda svolta F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27119/2017 Numero sezionale 1757/2022 Numero di raccolta generale 15835/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 in primo grado), le due domande sono diverse tra loro quanto ai fatti presupposti e alla causa petendi (illegittimità del procedimento espropriativo in corso di svolgimento, in un caso; mancanza del decreto di espropriazione, nell’altro). Bene ha fatto, pertanto, la corte d’appello a rilevare la novità della domanda e a dichiararla di conseguenza inammissibile. 2.1.2.2. Per quanto riguarda l’inutilizzabilità edificatoria dei m.q. 698 occupati fin dall’origine sine titulo, si tratta anche in questo caso di una circostanza emersa solo nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, evidenziata dal secondo c.t.u., come riportato a pag. 14 del ricorso. Parte ricorrente ricorda di avere segnalato la rilevanza di tale profilo di danno all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui riporta uno stralcio del verbale a pag. 11 del ricorso («in relazione alla quota parte del fondo di circa 700 m.q. … occupata abusivamente … tale quota è suscettibile di risarcimento … anche in ragione della sua sopraggiunta inutilizzabilità per effetto della realizzazione delle opere sull’altra parte prevalente dell’intero predio …»). Tuttavia, ciò non basta per sostenere che siano state integrate le conclusioni formulate nell’atto di citazione, proponendo una domanda, indubbiamente nuova, che avrebbe dovuto essere discussa e valutata in termini di tempestività e ammissibilità anche nell’ambito del giudizio di primo grado e del relativo regime delle preclusioni. Tale carenza F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27119/2017 Numero sezionale 1757/2022 Numero di raccolta generale 15835/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 del ricorso, che non precisa i termini in cui la domanda sarebbe stata introdotta già in primo grado, non consente di censurare la decisione di inammissibilità emessa dal giudice d’appello. Il che rende superfluo osservare che, a ben vedere, quello così lamentato non sarebbe un danno provocato dall’occupazione illegittima di quella limitata porzione di terreno, bensì una conseguenza indiretta dell’espropriazione della restante parte del terreno (con riferimento alla quale non venne appellata la decisione di inammissibilità emessa già dal primo giudice di merito). 3. Un secondo gruppo di motivi (rubricati con i nn. 2.3, 2.4 e 2.7, a partire dalla pag. 40) è volto a contestare l’assenza di motivazione sulla inammissibilità delle domande ritenute nuove dalla corte d’appello. A tal fine si denuncia la violazione dell’art.111 Cost., degli artt. 132, nn. 3 e 4, e 156, comma 2, c.p.c. e dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (tutti con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). 3.1. Anche questi motivi sono infondati, nei termini di seguito precisati. 3.1.1. Per quanto riguarda l’inammissibilità delle domande collegate all’occupazione dei m.q. 587 poi non espropriati e all’inutilizzabilità edificatoria dei m.q. 698 occupati sine titulo, la relativa motivazione è forse insufficiente, in termini di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27119/2017 Numero sezionale 1757/2022 Numero di raccolta generale 15835/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 completezza e chiarezza, ma certo non inesistente. La sentenza riporta testualmente le conclusioni formulate nell’atto di citazione di primo grado, per poi dedurne che dalla «piana lettura» delle stesse si evince che «non vi è alcun riferimento alle domande nuove, su indicate». Un difetto di chiarezza si ravvisa nella indicazione di una delle domande nuove svolte in appello, che viene riportata con espressioni parzialmente diverse nello «svolgimento del processo» («risarcimento dei danni anche della porzione di terreno oggetto di occupazione temporanea d’urgenza») e nei «motivi della decisione» («risarcimento dei danni per l’intero cioè anche per la parte oggetto di occupazione d’urgenza»). Ma è comunque evidente che la corte territoriale ha inteso così fare riferimento alla domanda riferita alla porzione di terreno di m.q. 587 «oggetto di occupazione d’urgenza», compresa nell’«intero» che era stato oggetto della domanda in primo grado, ma non coperta dal successivo decreto di esproprio. 3.1.2. Per quanto riguarda invece le domande relative al danno provocato direttamente dalla occupazione sine titulo della porzione di terreno di m.q. 698, la corte d’appello non ne ha dichiarato l’inammissibilità, ma le ha affrontate nel merito, quale parte della controversia limitata al «quantum debeatur» e incentrata sul decisivo aspetto della durata dell’occupazione. 3.1.3. È appena il caso di aggiungere che nessuna nullità F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27119/2017 Numero sezionale 1757/2022 Numero di raccolta generale 15835/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo può essere ravvisata nel fatto che la rilevata inammissibilità di alcune delle domande non sia stata esplicitata anche nel dispositivo, in cui la Corte d’Appello di Bari si è limitata a statuire genericamente il rigetto dell’impugnazione. 4. I rimanenti motivi (rubricati con i nn. 2.8, 2.9 e 3.3, a partire dalla pag. 53, ma anche sparsi in quelle pagine senza una numerazione precisa), al di là di alcune ripetizioni e di alcuni riferimenti normativi di cui non è comprensibile la pertinenza al caso di specie (art. 100 c.p.c., art. 1362 c.c.), sono volti a contestare il giudizio della corte d’appello che ha confermato la decisione del giudice di primo grado in merito all’entità del danno risarcibile per l’occupazione senza titolo della porzione di terreno di m.q. 698, in particolare laddove quella decisione venne presa sull’accertato presupposto di fatto che l’occupazione sarebbe cessata in data 13.4.1994. I ricorrenti prospettano qui la violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697, 2730, 2731, 2733 e 2735 c.c. e sostengono, in prima battuta, che l’occupazione illegittima non sarebbe mai cessata e che avrebbero ormai definitivamente perso il possesso della porzione di terreno, a causa della sua irreversibile trasformazione e destinazione alla funzione pubblica; in subordine, che la data della cessazione dell’occupazione sarebbe stata illegittimamente accertata mediante l’errata F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27119/2017 Numero sezionale 1757/2022 Numero di raccolta generale 15835/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 attribuzione di valore confessorio alla dichiarazione di un consulente tecnico, oltretutto di una parte diversa (l’impresa fallita) rispetto a quelle rimaste in lite. 4.1. Anche questi motivi sono infondati, sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada corretta nell’errato riferimento alla «valenza confessoria» che il tribunale, secondo la corte territoriale, avrebbe inteso attribuire alla dichiarazione del c.t.p. di [OSCURATO:SOCIETA]. 4.1.1. Non occorre spendere parole per spiegare l’erroneità in diritto di questa parte della motivazione (la confessione presuppone il potere di disporre del diritto, il c.t.p. non ha questo potere e tanto meno potrebbe averlo il consulente di una parte diversa da quella cui viene imputata la confessione; inoltre la valenza probatoria di quella dichiarazione è qui contestata dalla controparte rispetto parte dichiarante). Tuttavia, la motivazione della sentenza impugnata poggia anche su più solide basi, che non sono scalfite dall’errata affermazione sul valore confessorio della dichiarazione di un c.t.p. 4.1.2. Nel denunciare la violazione dell’art. 115 c.p.c., i ricorrenti sostengono che la permanenza dell’occupazione illegittima e la irreversibile trasformazione della residua porzione di terreno di m.q. 698 sarebbero fatti accertati nel corso della seconda c.t.u. e non contestati dalle parti. Al contrario, emerge F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27119/2017 Numero sezionale 1757/2022 Numero di raccolta generale 15835/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 dalla lettura dello stesso ricorso che il fatto pacifico in causa era proprio l’avvenuto rilascio di quella porzione di terreno dopo l’illegittima occupazione. A pag. 11 del ricorso si riporta il già citato stralcio del verbale d’udienza del 19.11.2004, ove si legge testualmente: «il difensore degli attuali ricorrenti … in relazione alla quota parte del fondo di circa 700 m.q. … occupata abusivamente, seppur successivamente rilasciata nella disponibilità delle parti attrici e/o ricorrenti, …». Dunque, il difensore dei ricorrenti diede esplicitamente atto dell’avvenuto rilascio della porzione di terreno. Del resto, l’ipotesi della definitiva perdita della porzione di terreno è incompatibile con la domanda – inammissibile, ma comunque proposta – di condanna al risarcimento del danno derivante dalla inutilizzabilità edificatoria di quella porzione di terreno. È chiaro, infatti, che l’allegazione di avere subito tale voce di danno implica l’affermazione di avere mantenuto la disponibilità e il possesso del terreno deprezzato perché divenuto inedificabile. 4.1.3. Data la non contestazione del carattere temporaneo dell’occupazione illegittima – a prescindere dalle mere ipotesi formulate dal secondo c.t.u. («Ragionevolmente si deve presumere che anche la parte di suolo (m.q. 698) occupata senza titolo sia stata oggetto di trasformazione contestualmente alla trasformazione irreversibile della porzione oggetto di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27119/2017 Numero sezionale 1757/2022 Numero di raccolta generale 15835/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 esproprio»: pag. 13 del ricorso), che certo non possono estendere la materia del contendere in fatto definita dalle allegazioni delle parti – corretto è stato l’operato della corte d’appello, che è andata direttamente alla ricerca del quando della pacifica (nell’an) cessazione dell’occupazione. 4.1.4. E nemmeno è censurabile il risultato di tale ricerca, emendato dall’errore di motivazione, in quanto la corte territoriale si è limitata a constatare la mancanza di una precisa allegazione, da parte degli attuali ricorrenti, di una data alternativa rispetto all’unica che risultava, in qualche modo, indicata negli atti. Nel ricorso non si rinviene un motivo volto a censurare: da un lato, il fatto che i ricorrenti non hanno mai indicato una precisa data dell’avvenuto rilascio della porzione di terreno occupata illegittimamente; dall’altro lato, la valutazione giuridica, del resto condivisibile, secondo cui la permanenza nel tempo dell’occupazione è un elemento costitutivo della domanda di risarcimento danni, con la conseguenza che su di loro gravava l’onere di allegare in modo preciso e di provare la durata dell’illecito produttivo del danno (art. 2697, comma 1, c.c.). 5. Rigettato il ricorso, le spese di lite relative al presente grado del processo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P. Q. M.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27119/2017 Numero sezionale 1757/2022 Numero di raccolta generale 15835/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune di Mola di Bari, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 2.100, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali pari al 15% dei compensi e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto del
Sentenza Cassazione n. 15835/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris