CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 51395/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - bilP nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] della Casa circondariale di L'Aquila ha disatteso l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva domandato di poter acquistare un lettore di CD musicali e alcuni CD, nonché di essere autorizzato a detenere il tutto, permanentemente, all'interno della propria camera di pernottamento. 1.1. Con ordinanza del 28/10/2022, il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila ha accolto il reclamo del Tornese, ritenendo il suddetto rigetto ingiustificato, oltre che foriero di un grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto, accogliendo anche la richiesta di detenere il dispositivo elettronico e i supporti magnetici nella camera di pernottamento; il Magistrato di sorveglianza, infine, ha demandato all'amministrazione penitenziaria il controllo inerente alla sussistenza di eventuali manomissioni, nel corso delle perquisizioni settimanali, ovvero in altro momento. 1.2. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha parzialmente accolto il reclamo del DAP, disponendo che la Direzione della Casa circondariale di L'Aquila consenta al detenuto - previa disapplicazione dei contrari ordini interni di servizio - di acquistare tramite l'impresa di mantenimento un lettore di compact disk, nonché i supporti musicali di autori di fama nazionale e internazionale, contrassegnati dal marchio SIAE e sigillati. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia - in persona del Ministro p.t. - a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, in persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 35-bis, 41-bis e 69, sesto comma, letti b), legge 26 luglio 1975, n. 354. La vigente normativa, con riferimento ai detenuti assoggettati al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., consente di adottare limitazioni, finalizzate all'obiettivo di assicurare la impossibilità, per i predetti, di mantenere i contatti con le organizzazioni criminali di appartenenza. Pienamente legittima, dunque, è la scelta di non consentire l'acquisto dei CD e del relativo lettore, essendo essa giustificata dall'esigenza di impedire possibili contatti con l'organizzazione criminale di provenienza; l'ascolto della musica, del resto, può avvenire attraverso l'utilizzo di apparecchi radiofonici e televisivi di uso comune. Parimenti ragionevole è la scelta di consentire l'ascolto in fascia oraria prestabilita, piuttosto che entro l'arco dell'intera giornata. È inoltre prassi invalsa, fra i detenuti, quella di utilizzare il compact disk con la funzione di specchio, onde accertarsi dell'assenza del personale penitenziario deputato alla sorveglianza e poter comunicare, quindi, con 2 .5/4 altri gruppi di detenuti, in spregio alla disciplina attinente al regime differenziato. Il supporto musicale, una volta spezzato, potrebbe infine fungere da strumento tagliente e divenire atto ad arrecare offesa personale, così concretizzandosi un rischio molto concreto per la sicurezza interna dell'istituto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il diritto del detenuto a detenere compact disk, oltre che ad utilizzare dei lettori CD, postula che tale utilizzo non comporti inesigibili adempimenti, in capo all'Amministrazione penitenziaria, con riferimento a possibili interventi sui dispositivi stessi. Ciò implica una valutazione - correlata alle risorse disponibili - in ordine alla possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti. Il provvedimento impugnato ha specificamente analizzato tali profili e ha risposto a tutte le questioni prospettate, con motivazione che appare priva di aspetti di illogicità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La problematica che viene in rilievo attiene ai limiti da porre, rispetto alla possibilità - riconosciuta ai detenuti - di utilizzare, all'interno della camera di pernottamento, determinati strumenti tecnologici, quali appunto i compact disk (CD), al fine di integrare l'offerta musicale assicurata attraverso i canali televisivi e radiofonici; trattasi di limiti di ordine generale, ovvero specificamente inerenti alla posizione detentiva riguardante i soggetti sottoposti al regime penitenziario differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen. 2.1. Il tema è stato già ripetutamente sviscerato da questa Corte, che - con orientamento consolidato, al quale questo Collegio intende dare continuità - ne ha dettagliatamente analizzato gli aspetti maggiormente problematici (Sez. 1, nn. 20167-20168-20169, emesse all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.m.; Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, Ferraro, n.m.; Sez. 1, n. 43484 del 30/9/2021, Viscido, Rv. 282213; Sez. 1, n. 49722 del 16/11/2022, Dantese, n.m.; Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Vastarella, Rv. 283819; si vedano, altresì, le ulteriori sentenze di questa Prima sezione, non massimate, nn. 29815-29816-29817-29818, emesse all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché le pronunce recanti i nn. 45213-45214-45215- 45216-45217-45218, emesse all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2.2. Il primo nodo da sciogliere, dunque, attiene alla legittimità in re ipsa dell'autorizzazione, rilasciata dalle direzioni degli istituti penitenziari, all'uso di lettori CD per la fruizione di contenuti musicali; tale problema si pone in quanto le norme dettate dall'ordinamento penitenziario si riferiscono espressamente all'impiego dei suddetti dispositivi, ma unicamente in relazione alle esigenze di lavoro e di studio, oppure allorquando occorra procedere alla consultazione di materiale giudiziario. In linea con la sopra richiamata giurisprudenza, reputa questo Collegio trattarsi di disposizioni normative di carattere storicamente datato, inidonee quindi a fissare una preclusione assoluta, rispetto al possibile utilizzo dello strumento stesso per finalità che - rese attuali dalla evoluzione tecnologica - differiscano dalla mera consultazione di testi. La possibilità di ascoltare i compact disk, del resto, è pienamente riconducibile al vasto alveo dei comportamenti rientranti nella normalità quotidiana, che vengono salvaguardati quali residui spazi di libertà, legittimamente riservati ai detenuti. Sebbene debba reputarsi consentito l'acquisto di CD musicali e l'utilizzo dei relativi supporti, ciò non determina però la natura quasi obbligata di tale soluzione favorevole, secondo un'ottica di valutazione prioritaria rispetto alle contingenti situazioni di contesto. Ciò in quanto il pur qualificato interesse trattamentale, riconosciuto al detenuto, è controbilanciato dalle esigenze di controllo, la cui tutela è affidata all'Amministrazione penitenziaria; esigenze di tutela che, in relazione ai soggetti sottoposi al regime detentivo differenziato, non possono che postulare un più alto grado di rigore. 2.3. Ulteriore aspetto della questione è quello che inerisce alle ragioni, in base alle quali l'Amministrazione penitenziaria può - in relazione ai detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. - stabilire una serie di limitazioni ulteriori, rispetto all'ordinario trattamento intramurale, che siano funzionali a impedire la eventuale comunicazione del detenuto con l'ambiente esterno e, in sostanza, ad inibire la possibile prosecuzione di attività delinquenziali, inevitabilmente correlate al mantenimento dei legami con il gruppo criminale di riferimento. L'autorizzazione all'acquisto del lettore e dei CD musicali, in tale ottica, deve comunque contemperare la salvaguardia di tali fondamentali esigenze di sicurezza, in quanto tali strumenti musicali potrebbero essere oggetto di manipolazioni, finalizzate all'introduzione - in ambito carcerario - di contenuti e comunicazioni di natura illecita. Da ciò ha origine la necessità di assoggettare tale materiale a idonee - e particolarmente stringenti - verifiche di carattere preventivo. 2.4. Giova altresì ricordare, come il contrassegno SIAE, il cui rilascio mira semplicemente a garantire il rispetto della normativa sul diritto d'autore, non possa offrire alcuna particolare garanzia, in ordine all'esatto contenuto dell'opera alla quale esso venga apposto; l'esistenza di tale contrassegno, quindi, non può supplire ai dovuti controlli, da esercitare sui singoli CD introdotti in istituto e, a monte, sul relativo dispositivo di lettura.2.5. In vista del raggiungimento del risultato di impedire l'instaurazione di flussi comunicativi con l'esterno, viene poi in rilievo la possibilità di procedere - sul piano strettamente tecnico e operativo - alla messa in sicurezza dei predetti dispositivi, al fine di evitare manomissioni e interpolazioni di qualsivoglia genere. Oltre alla astratta praticabilità di siffatte operazioni, però, devono valutarsi le immediate ricadute pratiche delle stesse, sulla complessiva organizzazione della struttura carceraria; ciò sotto il profilo materiale, attinente cioè alla necessità di impiego di risorse umane e materiali da adibire a tali compiti, con specifico riguardo anche alle dimensioni quantitative dell'impegno. 2.6. Va pertanto ribadita la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo - utilizzo pure in linea teorica non vietato, dalla attuale legislazione - proceda nondimeno ad una attenta e rigorosa verifica. Tale accertamento deve incentrarsi, in via primaria, sulla possibilità che gli indispensabili interventi da compiere - ad opera dell'Amministrazione penitenziaria - su dispositivi e supporti, possa determinare inesigibili adempimenti, in termini di incongruo impiego di risorse umane e materiali, nonché quanto all'incidenza dell'attività necessaria sull'organizzazione e gestione dell'istituto, così da rendere invece ragionevole la scelta di non autorizzare l'ingresso di tale materiale nei reparti. 3. Nella concreta fattispecie, il Tribunale di sorveglianza non ha valutato il fatto che solo minuziose operazioni di apertura, esame e ascolto di tutto il materiale acquistato dal detenuto potrebbe assicurare - ove attentamente compiuto, ad opera di diversi operatori di polizia penitenziaria, dotati delle necessarie competenze - l'assenza dei paventati rischi per la sicurezza. Non hanno poi valutato, i Giudici di sorveglianza, se tali operazioni possano essere a tal punto impegnative, farraginose e onerose in termini di risorse umane e materiali, da cagionare notevoli disfunzioni nell'organizzazione all'interno dell'istituto, nonché un immotivato sviamento delle attività dell'amministrazione; il tutto, peraltro, in ragione dell'esigenza di soddisfare una opzione di gusto musicale del detenuto che, con tutta evidenza, esonda dal perimetro dei diritti soggettivi a quest'ultimo assicurati, soprattutto laddove si consideri che la fruizione della musica è garantita - in modo più che soddisfacente - da altri canali utilizzabili all'interno dell'istituto carcerario. Dovrà quindi verificare, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, la coerenza della decisione adottata, con i principi di diritto ripetutamente dettati da questa Corte; principi che non abbisognano di alcuna rivisitazione, mentre il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha inteso discostarsene - come espressamente affermato - in assenza di qualsivoglia valida ragione giustificatrice. 5 7t 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si procederà all'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che procederà a nuovo giudizio, attenendosi ai principi di diritto fissati da questa Corte. P.Q.M. Annulla l'ordina