CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 18498/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Campobasso il 24 marzo 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Larino il 16 dicembre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto consumato di un paio di occhiali esposti nella vetrina di un esercizio commerciale, fatto commesso il 25 novembre 2016, e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti della recidiva e della esposizione alla pubblica fede, applicata la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con cui lamenta violazione di legge (art. 62, num. 4, cod. pen.) in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Richiamato il ragionamento svolto al riguardo dalla Corte territoriale per motivare il diniego, si evidenzia un recente precedente di legittimità, secondo il quale «L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti í soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto» (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Rv. 282402), sottolineando la necessità di una accentuata individualizzazione dell'attenuante in questione, alla luce di una pluralità di parametri, anche tenuto conto che l'introduzione nell'ordinamento dell'art. 131-bis cod. pen. deve valere quale barriera alla punibilità di offese particolarmente tenui al bene giurAico protetto. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 26 gennaio 2022 ha chiesto oichiararsi inammissibile il ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] dell'imputato con memoria del 14 febbraio 2023 ha sottolineato che la persona offesa a suo tempo non ha inteso esercitare il diiitto d querela, allegando documentazione relativa alla fase delle indagini preliminari e chiedendo, in linea principale, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità ovvero, in via subordinata, rinviare il processo a data successiva a quella indicata dall'art. 85 dei ci lgs. 150 del 10 ottobre 2022, ossia a data successiva al 30 marzo 2023 affinchè la persona offesa possa eventualmente esercitare il diritto di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che la prescrizione maturerà non prima del 25 magglo 2024, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. La motivazione circa la non ricorrenza dell'attenuante invocata si rinviene alla terzultima pagina della sentenza impugnata, ove si evidenzia che si trattava di un paio di occhiali di marca e del valore di 150,00 euro, con richiamo di pertinente giurisprudenza di legittimità ossia Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241, secondo cui «La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con i! cuale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 eurg, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato)». In ogni caso, anche avuto riguardo alla giurisprudenza piL recente citata dalla Difesa, la motivazione esiste ed è sufficiente e non illogica, né si ravvisa violazione di legge. Corrisponde al vero quanto sottolineato nel ricbrso, css a che nell'annotazione della Polizia di Stato del 24 dicembre 2016, e_;ia p, 2, si dà atto che la persona offesa non ha inteso sporgere denunzia, nondimeno tale circostanza non risulta dirimente, in quanto è stato - condivisibilmente - precisato dalla S.C. che «Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 oi:topre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poicr,é, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul od. giudicato sostanziale. (Fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 51. comn -ya primo, n. 5) cod. pen.)» (Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284176) e che «Nel giudizio di legittimità, l'inammissihilià dei ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude a considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i guaii sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dai d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso :le! termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato d.lgs. per l'eventuale esercizio dell'istanza punitiva» (Sez. 4, n. 2658 del 11(01/2023, Saitta, Rv. 284155). Infine, le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, con r.-re.-imen-ro al reato di appropriazione indebita, hanno già Chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a quercia (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, me .2A ,nr nc-I.-)io deve attribuirsi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di !:::gittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persene offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'everiLiale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, R, 273551). 3.Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma art. 516 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinaz.pne della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 20(7.0), alla relativa declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamenw delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che sI stima o:riforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. 4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente* affermati dalla Corte di legittimità e conOivsi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] dei a C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ei pagamento delle spese processuali e della som