CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 settembre 2024
Cassazione n. 16625/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Brescia letti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA], letta la relazione scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Brescia dichiarava l'inefficacia dell'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale, concessa a [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 3 settembre 2024, ma cui era stato sottoposto il 16 settembre 2024. Richiamava, a sostegno della decisione, le gravi e reiterate condotte integranti violazione degli obblighi connessi allo svolgimento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, anteriori al provvedimento di concessione della misura alternativa e protrattesi fino al 20 settembre 2024, che avevano condotto alla revoca della pena sostituiva. Era, invero, stato accertato che Marra avesse chiesto e ottenuto l’autorizzazione dal giudice di merito ad allontanarsi dal luogo della misura sostitutiva allegando alle varie richieste documentazione artefatta e, comunque, al fine di seguire corsi di formazione inesistenti. La produzione di documentazione falsa era avvenuta anche in occasione delle udienze dinanzi al Giudice che provvedeva sulla revoca della pena sostituiva che aveva, dunque, ritenuto detti comportamenti sintomatici di una personalità inaffidabile con spiccata e irrefrenabile propensione al compimento di atti decettivi, sicché aveva ritenuto eclatantemente inadeguata la pena sostitutiva in corso di esecuzione. Il Tribunale di sorveglianza, osservava, dunque, che se tutti menzionati elementi di fatto fossero stati conosciuti al momento della decisione sulla misura alternativa alla detenzione, la stessa non sarebbe stata concessa, trattandosi di comportamenti incompatibili con un ancorché embrionale processo di revisione critica. 2. Ricorre per cassazione Marra, tramite il difensore di fiducia, deducendo – con un unico motivo – la violazione degli artt. 47 l. n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.). Dopo aver ripercorso le vicende riguardanti la pena sostitutiva e la misura alternativa, lamenta l'erroneità di una motivazione – quale quella contenuta nell'ordinanza impugnata – che utilizza le violazioni commesse nell'ambito della pena sostituiva inflitta ai fini della rivalutazione della misura alternativa disposta dal Tribunale di sorveglianza, stante il principio dell'autonomia delle pene sostitutive, in virtù del quale l'unico giudice competente a pronunciarsi sulle relative inosservanze alle prescrizioni è quello che ha applicato la sanzione sostituiva. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte pervenute il 13 dicembre 2024, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, che deduce censure infondate, va rigettato. 1. Come indicato in premessa, il condannato aveva ottenuto in data 3 settembre 2024 l'affidamento in prova al servizio sociale e, in data 16 settembre 2024, successivamente alla notifica dell'ordinanza concessiva, vi era stata la sottoscrizione del verbale contenente le prescrizioni disposte dal Tribunale di Sorveglianza. In seguito alle vicende che avevano interessato l'evidente fallimento della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, riconosciuto relativamente ad altra condanna, il Tribunale di Sorveglianza – valutate le condotte poste in essere dal Condannato, in parte antecedenti alla concessione della misura alternativa alla detenzione, in parte protrattesi anche successivamente – ha dichiarato inefficace l'ordinanza ammissiva al beneficio dell'affidamento in prova. 2. La soluzione adottata dal Tribunale è corretta, poiché – al di là del riferimento alla inefficacia della misura – la decisione è nel senso di una valutazione di dati preesistenti all'ammissione al beneficio che – come si è chiarito nel provvedimento – ove conosciuti, avrebbero condotto il Giudice specializzato a una decisione affatto differente. Tale affermazione è coerente con la natura e la funzione del beneficio penitenziario in esame che non costituisce un diritto soggettivo del condannato, poiché la possibilità di espiare la pena in modo alternativo alla detenzione in carcere è subordinata a una valutazione discrezionale, ma pur sempre ancorata ai presupposti legali, affidata al Giudice specializzato che è investito del potere- dovere di valutare la compatibilità della misura alternativa con la duplice finalità di contribuire alla rieducazione del reo e di assicurare la prevenzione del pericolo che commetta ulteriori reati. Com'è stato chiarito, il provvedimento concessivo del beneficio è naturalmente connotato da una stabilità relativa, allo stato degli atti (Sez. 1, Sentenza n. 16337 del 26/01/2024, M., Rv. 286240 - 01, in motivazione; Sez. 1, n. 636 dell 01702/1993, dep. 1994, Chianetta, in motivazione), non assimilabile al giudicato, suscettibile di revoca o modifica in presenza di elementi di novità, destinati a incidere in misura determinante sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misura alternativa e la sua permanenza in funzione delle finalità perseguite; elementi di novità che possono essere successivi ovvero preesistenti, sempre che – in tale ultimo caso – non siano conosciuti dal tribunale di sorveglianza che non ha, pertanto, potuto tenerne conto nella sua decisione. Nel caso che ci occupa, è incontestata la mancata conoscenza da parte del Tribunale di sorveglianza, al momento dell'ammissione alla misura alternativa, delle condotte descritte in premessa. Sicché, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale, diversamente da quanto si lamenta nel ricorso, lungi dal far derivare dalla violazione delle prescrizioni della pena sostitutiva il venir meno della misura alternativa alla detenzione, ha ineccepibilmente chiarito le ragioni per le quali le condotte del condannato, una volta portate alla sua conoscenza, incidevano sul doveroso giudizio prognostico che è alla base della concessione della misura alternativa. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle s